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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-427/21

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 23 March 2026. — Trasta Komercbanka AS v European Central Bank. — Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks conferred on the ECB – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation – Material damage – Causal link – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-427/21

Giurisprudenza europea62021TO0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge l’azione risarcitoria proposta da Trasta Komercbanka contro la BCE in relazione al ritiro dell’autorizzazione bancaria. La domanda è stata ritenuta solo parzialmente sufficientemente precisa e, comunque, infondata perché la ricorrente non ha provato in modo adeguato né l’entità del danno né il nesso causale diretto con la decisione del 11 luglio 2016. La Corte osserva inoltre che la cessazione dell’attività e la liquidazione erano già iniziate prima di tale decisione. Le spese sono poste a carico della ricorrente, mentre Consiglio e Commissione sopportano le proprie.

azione di risarcimento danni contro la BCE per il ritiro dell’autorizzazione bancaria: mancanza di prova del danno e del nesso causale, con conseguente rigetto dell’azione come manifestamente infondata

La questione giuridica

Se la BCE debba essere condannata al risarcimento del danno asseritamente derivato dalla decisione del 11 luglio 2016 di ritiro dell’autorizzazione all’attività di ente creditizio e dalla condotta connessa; in particolare, se la domanda fosse sufficientemente precisa quanto al danno lamentato e se fossero provati un danno effettivo, certo e quantificabile, nonché un nesso causale diretto tra la decisione della BCE e il pregiudizio dedotto.

Principio di diritto

La responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE può essere accertata solo se il ricorrente dimostra cumulativamente l’illegittimità della condotta, l’esistenza di un danno effettivo, certo e quantificabile e un nesso causale diretto in cui la condotta contestata sia la causa determinante del pregiudizio. Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto il ricorso perché la ricorrente non ha fornito prove sufficienti del danno patrimoniale allegato né ha dimostrato che la decisione del 11 luglio 2016 fosse la causa determinante delle perdite, anche considerato che la cessazione dell’attività e la liquidazione erano già intervenute prima di tale decisione; di conseguenza, l’azione è stata dichiarata manifestamente infondata senza esaminare la legittimità della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ritiro dell’autorizzazione bancaria e azione risarcitoria contro la BCE

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza resa in materia di responsabilità extracontrattuale, esamina la domanda di Trasta Komercbanka AS volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla decisione della BCE del 11 luglio 2016, con cui è stata nuovamente ritirata l’autorizzazione all’attività di ente creditizio, e dalla condotta connessa. Il procedimento si colloca nel contesto della vigilanza prudenziale bancaria esercitata dalla BCE.

Contesto fattuale e processuale

La controversia trae origine da una prima decisione della BCE del 3 marzo 2016, con la quale era già stata ritirata l’autorizzazione della banca, in ragione, tra l’altro, del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali, della violazione dei limiti alle grandi esposizioni, della carenza nei sistemi di controllo interno, di profili antiriciclaggio e della mancanza di una strategia prudente. In seguito a un riesame, la BCE ha adottato il 11 luglio 2016 una nuova decisione di ritiro dell’autorizzazione.

La decisione del 3 marzo 2016 è stata oggetto di una lunga sequenza processuale: inizialmente impugnata dinanzi al Tribunale, poi oggetto di pronunce del Tribunale e della Corte di giustizia, e infine sostituita con effetti retroattivi dalla decisione del 11 luglio 2016. La Corte di giustizia, nella sentenza del 22 maggio 2025, ha chiarito che la decisione del 11 luglio 2016 aveva abrogato e sostituito quella del 3 marzo 2016, senza però eliminarla retroattivamente.

Oggetto della domanda e delimitazione del danno deducibile

La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno materiale che quantificava in almeno EUR 162 milioni, oltre interessi compensativi e moratori. Tale importo veniva collegato a un presunto deficit patrimoniale e alla asserita distruzione totale dell’attivo, conseguenti alla cessazione dell’attività bancaria e alla liquidazione della società. La ricorrente accennava anche ad altri pregiudizi, come perdita di guadagno futuro e danno reputazionale, riservandosi di precisarne la quantificazione in seguito.

Applicando gli articoli 21 dello Statuto della Corte e 76 del regolamento di procedura, il Tribunale ricorda che la domanda introduttiva deve indicare in modo preciso e inequivoco l’oggetto della controversia, i motivi e le conclusioni, nonché il danno dedotto e gli elementi che ne consentano la valutazione. Ne consegue che solo la domanda relativa al danno materiale quantificato, almeno in via approssimativa, poteva essere esaminata; invece, le pretese relative a danni futuri, perdita di reputazione e altre voci non specificate sono state dichiarate manifestamente irricevibili per difetto di precisione.

Responsabilità extracontrattuale della BCE: condizioni cumulative

Il Tribunale richiama il terzo comma dell’articolo 340 TFUE e ricorda che la responsabilità extracontrattuale della BCE presuppone cumulativamente:

  • una condotta illegittima dell’istituzione;
  • un danno effettivo, certo e quantificabile;
  • un nesso causale diretto tra la condotta e il danno.

Poiché tali condizioni sono cumulative, il venir meno anche di una sola di esse comporta il rigetto integrale del ricorso.

Mancanza di prova del danno

Quanto al danno dedotto, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la realtà e l’entità del pregiudizio. Le affermazioni circa le informazioni ricevute dal liquidatore nel dicembre 2020 non sono suffragate da prove. Analogamente, non viene spiegato né giustificato il moltiplicatore 1,5 applicato al presunto deficit patrimoniale, limitandosi la ricorrente a contestare, senza supporto probatorio, l’attendibilità della valutazione contabile dell’attivo.

Insussistenza del nesso causale diretto

Il Tribunale ritiene, inoltre, che non sia dimostrato un nesso causale sufficiente tra la decisione del 11 luglio 2016 e il danno lamentato. La ricorrente sostiene che la cessazione dell’attività e la liquidazione sarebbero state conseguenze dirette e prevedibili della decisione, ma dagli atti emerge che tali eventi erano già intervenuti nel marzo 2016, cioè prima della nuova decisione della BCE. Ne deriva che la decisione del 11 luglio 2016 non può essere considerata la causa determinante del pregiudizio, anche perché la ricorrente non chiarisce perché proprio tale decisione dovrebbe avere prodotto il peggioramento del bilancio, nonostante il dissesto patrimoniale risultasse anteriore.

Esito del giudizio e spese

Constatata l’assenza delle condizioni necessarie per la responsabilità della BCE, il Tribunale non esamina la legittimità della decisione impugnata e dichiara l’azione manifestamente priva di qualsiasi fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. La ricorrente è condannata alle spese nei confronti della BCE; Consiglio e Commissione sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.

Principi desumibili dalla pronuncia

La pronuncia conferma che, nelle azioni di risarcimento contro la BCE, non basta allegare il pregiudizio in termini generali: occorre dimostrarlo in modo concreto e documentato, collegandolo a una condotta specifica dell’istituzione che ne sia la causa determinante. In mancanza di prova del danno o del nesso causale, il Tribunale può respingere la domanda in forma di ordinanza motivata senza entrare nel merito dell’illegittimità della decisione contestata.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeavigilanza prudenziale bancariaautorizzazione degli enti creditizidanno patrimoniale e nesso causaleripartizione delle spese processuali

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