Corte di giustizia, Sentenza C-767/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 marzo 2026. — A. M. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Obbligo di motivare l’applicazione concreta di tali eccezioni – Normativa nazionale che conferisce al giudice nazionale di ultima istanza la facoltà di respingere i ricorsi con una motivazione sommaria – Presupposti necessari per motivare il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale. — Causa C-767/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il giudice nazionale di ultima istanza non può limitarsi a una formula stereotipata per giustificare il mancato rinvio pregiudiziale quando nel giudizio è sollevata una questione di diritto dell’Unione. Anche in presenza di una normativa nazionale che consente decisioni sommarie, il rifiuto del rinvio deve essere motivato in modo specifico e concreto, indicando quale eccezione Cilfit ricorre. La pronuncia rafforza il controllo sulla corretta applicazione dell’articolo 267 TFUE e tutela il dialogo giudice-giudice.
Obbligo di motivazione del giudice nazionale di ultima istanza quando rifiuta il rinvio pregiudiziale e applica una motivazione sommaria
La questione giuridica
Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, osti a una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale di ultima istanza di respingere con motivazione sommaria una questione di diritto dell’Unione sollevata da una parte, anche in presenza di una richiesta espressa di rinvio pregiudiziale, senza indicare quale delle tre eccezioni Cilfit giustifichi il mancato rinvio.
Principio di diritto
L’articolo 267, terzo comma, TFUE, interpretato alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sia ammesso ricorso di respingere con motivazione sommaria una questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione sollevata da una parte, senza indicare le ragioni specifiche e concrete per cui ricorre una delle tre eccezioni Cilfit. Il giudice può evitare il rinvio solo se la decisione di non adire la Corte rende chiaramente comprensibile quale eccezione si applica e perché.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, della Vreemdelingenwet 2000
Obbligo di motivazione del mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale di ultima istanza
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Paesi Bassi) in materia di applicazione dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Il caso nasce in una controversia sul diniego di un permesso di soggiorno ad A.M., cittadino marocchino, e pone il problema della compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che consente al giudice di ultima istanza di decidere con motivazione abbreviata anche quando è stata sollevata una questione di diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
A.M. aveva chiesto un permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione europea; la domanda era stata respinta perché egli disponeva già di un permesso di soggiorno in Spagna. Dopo il rigetto del reclamo, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht, aveva respinto il ricorso di A.M. richiamando la sentenza Chavez-Vilchez e a. (C-133/15). Nel successivo appello, A.M. contestava sia l’interpretazione data dal giudice di primo grado a tale giurisprudenza, sia il fatto che non fosse stato effettuato un rinvio pregiudiziale nonostante le divergenze giurisprudenziali interne sull’onere della prova relativo al diritto di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio richiama l’articolo 91, paragrafo 2, della legge olandese sugli stranieri, che consente all’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, se ritiene che una censura non possa condurre all’annullamento, di limitarsi a indicarlo nella motivazione della decisione. Il giudice spiega che tale meccanismo è usato per concentrare la motivazione sulle questioni che incidono sull’unità del diritto, sul suo sviluppo e sulla tutela giurisdizionale generale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che gli permetta, in quanto giudice di ultima istanza, di pronunciarsi con motivazione sommaria su una questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione sollevata da una parte, anche se accompagnata da una domanda esplicita di rinvio, senza indicare quale delle tre eccezioni Cilfit giustifichi il mancato rinvio.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione e serve a garantire l’unità di interpretazione, la coerenza e la piena efficacia del diritto dell’Unione. Un giudice nazionale di ultima istanza è quindi, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione o di validità del diritto dell’Unione.
La Corte ribadisce che l’esonero da tale obbligo è ammesso solo nelle tre ipotesi già individuate in Cilfit: irrilevanza della questione, esistenza di una giurisprudenza della Corte già risolutiva, oppure evidenza dell’interpretazione corretta tale da non lasciare spazio a dubbi ragionevoli. Quando il giudice di ultima istanza ritiene di trovarsi in una di tali ipotesi, la sua decisione deve far emergere, in modo specifico e concreto, quale eccezione si applichi e perché.
La Corte precisa che tale obbligo di motivazione opera anche quando la questione di diritto dell’Unione è stata sollevata da una parte senza una domanda espressa di rinvio pregiudiziale: non è necessaria un’istanza formale della parte, poiché il meccanismo dell’articolo 267 TFUE si fonda sul dialogo tra giudici e sulla valutazione di pertinenza compiuta dal giudice nazionale stesso. L’obbligo opera inoltre quando il giudice possa o debba sollevare d’ufficio un motivo fondato sul diritto dell’Unione.
La Corte ammette che, in linea generale, la motivazione richiesta possa essere succinta in caso di irrilevanza della questione o di identità materiale con una questione già decisa. Tuttavia, quando si invoca l’evidenza dell’interpretazione corretta del diritto dell’Unione, la motivazione deve essere più articolata, tenendo conto delle caratteristiche del diritto dell’Unione, delle difficoltà interpretative e del rischio di divergenze giurisprudenziali.
La Corte distingue questa situazione da quella esaminata dalla Corte EDU nella sentenza Baydar c. Paesi Bassi, osservando che la giurisprudenza di Strasburgo sul diritto a una decisione motivata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, non copre allo stesso modo l’esigenza, propria del diritto dell’Unione, di rendere esplicita la ragione del mancato rinvio quando una parte invoca il diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta al giudice nazionale di ultima istanza di pronunciare una decisione con motivazione sommaria su una questione di diritto dell’Unione sollevata da una parte, senza indicare le ragioni specifiche e concrete per cui trova applicazione una delle tre eccezioni Cilfit. Resta possibile la motivazione abbreviata solo se la decisione rende comunque riconoscibile, in modo sufficientemente chiaro, quale eccezione giustifica il mancato rinvio.
Principi affermati
La sentenza rafforza l’obbligo del giudice di ultima istanza di giustificare in modo controllabile il mancato rinvio pregiudiziale quando la causa coinvolge questioni di diritto dell’Unione. La mera formula secondo cui l’appello non comporta annullamento o non pone questioni rilevanti per l’unità del diritto non è sufficiente, se non è accompagnata dall’indicazione concreta della specifica eccezione Cilfit applicabile.
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