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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-865/25

Order of the President of the General Court of 23 March 2026. — Europäisch-Iranische Handelsbank AG v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures against Iran – Freezing of funds and economic resources – Application for suspension of operation – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-865/25 R

Giurisprudenza europea62025TO0865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione dell'esecuzione proposta dalla Europäisch-Iranische Handelsbank contro il reinsorgere del congelamento dei suoi fondi e delle sue risorse economiche. La decisione si fonda sul fatto che l'istanza cautelare non era autosufficiente e non esponeva in modo sufficiente i motivi del fumus boni juris, limitandosi a rinviare al ricorso principale. Di conseguenza, non è stata affrontata nel merito la fondatezza delle censure contro gli atti restrittivi. Le spese sono state riservate.

Inammissibilità di un ricorso cautelare per sospensione dell'esecuzione di misure restrittive contro l'Iran, per mancato rispetto dei requisiti di autosufficienza e sufficiente articolazione del fumus boni juris.

La questione giuridica

Se un'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE sia ammissibile quando non contiene, in modo autonomo e intelligibile, un'esposizione sufficiente dei fatti e dei motivi idonei a dimostrare, in via prima facie, la fondatezza delle censure di annullamento, ma si limita a rinviare alla domanda di merito e agli allegati.

Principio di diritto

Un'istanza di misure provvisorie deve essere autonoma, chiara e sufficientemente motivata già nel suo testo, così da consentire alla controparte di presentare osservazioni e al giudice di pronunciarsi senza dover consultare il ricorso principale; se il richiedente si limita a elencare in modo generico le presunte illegittimità e a rinviare all'atto introduttivo del giudizio di merito, senza sviluppare le censure relative al fumus boni juris, l'istanza è inammissibile. In tal caso il Presidente del Tribunale non esamina il merito cautelare e respinge la domanda, riservando le spese.

Norme richiamate

  • articoli 263 TFUE
  • articoli 275 TFUE
  • articoli 278 TFUE
  • articoli 279 TFUE
  • articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • decisione 2010/413/PESC
  • regolamento (UE) n. 267/2012
  • decisione di esecuzione (PESC) 2025/1971
  • regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980

Inammissibilità dell’istanza cautelare relativa a misure restrittive contro l’Iran

Il Presidente del Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda di misure provvisorie proposta dalla Europäisch-Iranische Handelsbank AG contro la reimposizione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposta da atti di esecuzione del Consiglio in materia di misure restrittive nei confronti dell’Iran. La domanda era presentata in pendenza di un ricorso principale di annullamento ex articoli 263 e 275 TFUE.

Fatti e procedimento

La ricorrente, società di diritto tedesco, aveva già introdotto un ricorso principale volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2025/1971 e dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980. Successivamente ha chiesto, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la sospensione della loro operazione nella parte in cui reintroducono il congelamento dei suoi asset. Il Consiglio ha chiesto il rigetto dell’istanza come inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

Quadro normativo applicato

Il Presidente ricorda che, in base agli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il giudice cautelare può sospendere l’atto impugnato o adottare misure provvisorie se le circostanze lo richiedono. I requisiti di ammissibilità dell’istanza sono disciplinati dall’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare dai paragrafi 4 e 5, nonché dall’articolo 76, lettera d), che impongono la chiara indicazione dell’oggetto della controversia, dell’urgenza e dei mezzi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui un’istanza cautelare deve essere sufficientemente completa in sé stessa da permettere al convenuto di difendersi e al giudice di decidere senza dover ricorrere al ricorso principale o ai suoi allegati. I rinvii generali ad altra documentazione non possono supplire alla mancanza degli elementi essenziali nell’istanza stessa.

Nel caso di specie, la domanda conteneva soltanto un elenco molto generico di presunte illegittimità degli atti impugnati, senza sviluppare alcuna argomentazione sul fumus boni juris, e si limitava a rinviare al ricorso principale. Secondo il Presidente, tale impostazione non consentiva alcuna valutazione giuridica della plausibilità delle censure di annullamento. L’istanza, quindi, non era intelligibile in sé e non rispettava i requisiti posti dall’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura.

Decisione e conseguenze processuali

Accertato il mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali minimi dell’istanza cautelare, il Presidente del Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile senza esaminare le condizioni del fumus, dell’urgenza o del bilanciamento degli interessi. In applicazione dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese sono state riservate.

Principio processuale affermato

La pronuncia ribadisce che la domanda di misure provvisorie deve essere redatta come atto autonomo e autosufficiente: non basta un rinvio al ricorso principale per integrare la motivazione richiesta. In difetto di una esposizione chiara e sufficientemente sviluppata dei motivi che fondano, prima facie, la misura richiesta, l’istanza è inammissibile.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunemisure cautelariammissibilità processualeblocco dei fondi

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