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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-589/25

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2026. — Ministero dell'Interno e Questura Ragusa contro TV en tant que représentant légal de 23 PLAY srls. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo. — Causa C-589/25

Giurisprudenza europea62025CO0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di giochi d’azzardo e restrizioni alle libertà fondamentali. Ha affermato che un sistema nazionale fondato su concessione e autorizzazione di polizia, finalizzato alla prevenzione della criminalità organizzata, non è in linea di principio incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE. Resta però affidato al giudice del rinvio il controllo concreto di proporzionalità e coerenza del sistema nazionale.

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi: compatibilità con il diritto UE della normativa italiana che subordina la raccolta di scommesse a concessione e autorizzazione di polizia

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino a una normativa nazionale che, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e lotta alla criminalità organizzata, riservi l’attività di raccolta di scommesse a centri di trasmissione dati muniti di autorizzazione di polizia, condizionando tale autorizzazione all’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato membro ospitante al bookmaker stabilito in un altro Stato membro.

Principio di diritto

Gli articoli 49 e 56 TFUE non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che, per contrastare la criminalità organizzata nel settore delle scommesse, imponga per l’esercizio della raccolta di scommesse il rilascio di un’autorizzazione di polizia e subordini tale autorizzazione al previo rilascio di una concessione all’operatore stabilito in un altro Stato membro; una siffatta disciplina può costituire una restrizione giustificata da motivi imperativi di interesse generale, purché sia applicata in modo proporzionato e coerente, profilo che spetta al giudice nazionale verificare nel caso concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 51 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Articolo 62 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
  • Articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nel settore delle scommesse

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in una controversia relativa al diniego di autorizzazione di polizia per la raccolta di scommesse. La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta fosse già chiaramente desumibile dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Biasci e a..

Fatti e procedimento principale

TV, quale legale rappresentante della 23 PLAY s.r.l.s., gestiva un centro di trasmissione dati a Pozzallo per conto di Stanleybet Malta Limited. Aveva chiesto alla Questura di Ragusa l’autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 88 TULPS per esercitare in Italia l’attività di raccolta di scommesse. La Questura aveva respinto l’istanza perché Stanleybet non disponeva di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso del gestore, ritenendo incompatibile la disciplina interna con gli articoli 49 e 56 TFUE; in appello, il Ministero dell’Interno e la Questura sostenevano invece la giustificazione della disciplina in ragione della lotta alla criminalità organizzata.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, relativi rispettivamente alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Richiama inoltre gli articoli 51, 52 e 62 TFUE, evocati dal giudice nazionale come basi per le deroghe connesse a ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Sul versante interno, sono centrali l’articolo 88 TULPS e l’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010, che interpreta tale disposizione nel senso che l’autorizzazione di polizia per gli esercizi in cui si organizzano giochi pubblici con vincita in denaro è efficace solo se il titolare ha previamente ottenuto una concessione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che:

  • riservi l’attività di raccolta di scommesse a soggetti muniti di autorizzazione di polizia;
  • subordini il rilascio e l’efficacia di tale autorizzazione alla previa esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato membro ospitante al bookmaker estero;
  • sia giustificata da esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e prevenzione/repressione dei reati, in particolare della criminalità organizzata.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una normativa che vieti, anche con sanzioni penali, l’esercizio di attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o autorizzazione di polizia comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Tali restrizioni possono tuttavia essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale o dalle deroghe espressamente previste dai Trattati.

Richiamando la giurisprudenza Placanica, Costa e Cifone e soprattutto Biasci e a., la Corte ribadisce che la lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è un obiettivo idoneo a giustificare restrizioni, a condizione che esse rispettino il principio di proporzionalità e che i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici. In tale quadro, un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace di controllo degli operatori, volto a prevenire usi criminali o fraudolenti, e la previsione di un’autorizzazione di polizia, che assoggetta operatori e locali a controllo iniziale e sorveglianza continuativa, è considerata una misura che contribuisce all’obiettivo perseguito e appare, in linea di principio, proporzionata.

La Corte sottolinea però che spetta al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, se il sistema concessorio limiti realmente il settore al fine di prevenire attività criminali o fraudolente e se le restrizioni siano effettivamente proporzionate.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona tale rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata a un operatore stabilito in un altro Stato membro. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materiegiochi d’azzardoscommesselibertà di stabilimentolibera prestazione dei serviziordine pubblico e lotta alla criminalità organizzata

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