Tribunale, Ordinanza T-428/21
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 23 March 2026. — Ivan Fursin and Others v European Central Bank. — Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks conferred on the ECB – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation – Material damage – Causal link – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-428/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’azione di responsabilità proposta da alcuni azionisti di Trasta Komercbanka contro la BCE per il ritiro dell’autorizzazione bancaria. Ha ritenuto non provati né il danno patrimoniale invocato né il nesso causale con la decisione del 11 luglio 2016, evidenziando che la banca era già stata posta in liquidazione mesi prima. Per un ricorrente deceduto, il Tribunale ha preso atto dell’assenza di successori interessati e ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire nei suoi confronti.
Azione di responsabilità extracontrattuale contro la BCE per il preteso danno causato dal ritiro dell’autorizzazione bancaria a Trasta Komercbanka: inammissibilità/rigetto per difetto di prova del danno e del nesso causale.
La questione giuridica
Se la BCE debba rispondere in via extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, dei danni asseritamente subiti dagli azionisti di Trasta Komercbanka a seguito della decisione del 11 luglio 2016 di revoca dell’autorizzazione bancaria e della condotta connessa; in particolare, se la domanda fosse sufficientemente precisa quanto ai danni allegati e se fossero provati un danno reale, certo e quantificabile e un nesso causale diretto tra la decisione della BCE e la perdita di valore delle partecipazioni.
Principio di diritto
In un’azione di risarcimento contro la BCE, il giudice può respingere la domanda come manifestamente priva di fondamento quando il ricorrente non dimostri in modo sufficiente l’esistenza e l’entità del danno né un nesso causale diretto e determinante tra il comportamento contestato e il pregiudizio allegato. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito prove del presunto danno patrimoniale né spiegato perché la decisione del 11 luglio 2016 fosse la causa determinante della perdita di valore delle azioni, anche perché la cessazione dell’attività e la liquidazione di Trasta Komercbanka erano già intervenute nel marzo 2016; di conseguenza, ha respinto il ricorso senza esaminare la legittimità della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
Revoca dell’autorizzazione bancaria e azione risarcitoria contro la BCE
La pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento proposto ai sensi dell’articolo 268 TFUE da Ivan Fursin e altri soggetti contro la BCE. I ricorrenti chiedevano il ristoro del preteso danno derivante dalla decisione del 11 luglio 2016 con cui la BCE aveva nuovamente revocato l’autorizzazione di Trasta Komercbanka AS ad esercitare l’attività di ente creditizio, nonché dalla condotta connessa a tale decisione.
Contesto fattuale e procedurale
Il Tribunale ricostruisce la sequenza delle decisioni amministrative e dei contenziosi collegati:
- il 3 marzo 2016 la BCE aveva già adottato una decisione di revoca dell’autorizzazione, sospendendone però gli effetti per un mese;
- contro tale decisione era stato proposto un ricorso di annullamento, nel quale erano intervenuti anche alcuni azionisti;
- a seguito di una richiesta di riesame, la BCE aveva poi adottato il 11 luglio 2016 una nuova decisione di revoca, che aveva sostituito quella precedente;
- successivamente, la giurisprudenza dell’Unione ha chiarito che la decisione del 11 luglio 2016 ha abrogato e sostituito quella del 3 marzo 2016 senza eliminarla retroattivamente.
Oggetto della domanda risarcitoria
I ricorrenti sostenevano che la revoca dell’autorizzazione avesse determinato la cessazione dell’attività bancaria, l’avvio della liquidazione, la distruzione degli attivi e l’insolvenza della banca, con conseguente perdita di valore delle loro partecipazioni. Il danno veniva quantificato, in via principale, in almeno 25 milioni di euro, corrispondenti al valore delle quote detenute, con richiesta anche di interessi compensativi e moratori. Il Tribunale osserva tuttavia che le domande su ulteriori voci di danno, come il lucro cessante e il danno reputazionale, erano formulate in modo troppo generico e dunque manifestamente inammissibili.
Ricevibilità e precisione della domanda
Richiamando l’articolo 21 dello Statuto della Corte, l’articolo 76 del regolamento di procedura e la giurisprudenza pertinente, il Tribunale ribadisce che l’atto introduttivo deve indicare con precisione:
- il comportamento contestato all’istituzione;
- le ragioni del nesso causale tra tale comportamento e il danno;
- la natura e l’entità del danno.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ammette solo la parte relativa al preteso danno materiale riferito al valore delle partecipazioni in Trasta Komercbanka, mentre dichiara manifestamente inammissibili le altre voci di danno non sufficientemente specificate.
Presupposti della responsabilità extracontrattuale della BCE
Ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, la responsabilità extracontrattuale della BCE richiede cumulativamente:
- un comportamento illegittimo;
- un danno reale, certo e quantificabile;
- un nesso causale diretto tra comportamento e danno.
Il Tribunale precisa che il danno non può essere ipotetico o indeterminato e che incombe ai ricorrenti la prova della sua esistenza e consistenza. Analogamente, il nesso causale deve essere diretto e il comportamento contestato deve costituire la causa determinante del danno.
Valutazione del danno allegato
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno fornito elementi probatori sufficienti sulla realtà e sull’ammontare del danno. In particolare:
- l’affermazione secondo cui il liquidatore avrebbe comunicato determinati dati il 8 dicembre 2020 non era supportata da prova idonea;
- non era spiegato perché la differenza patrimoniale dovesse essere moltiplicata per un coefficiente di 1,5;
- mancava ogni dimostrazione concreta circa il valore delle partecipazioni e la misura della perdita subita.
Insussistenza del nesso causale
Il Tribunale ritiene inoltre non provato il nesso causale tra la decisione del 11 luglio 2016 e il danno lamentato. I ricorrenti si erano limitati ad affermare che la cessazione dell’attività e la liquidazione erano conseguenze dirette e prevedibili della revoca, ma dagli atti risultava che la cessazione dell’attività e l’avvio della liquidazione erano già avvenuti nel marzo 2016. Ne consegue che la decisione del 11 luglio 2016 non poteva essere qualificata, in base agli elementi forniti, come causa determinante del danno. Il Tribunale osserva anche che i ricorrenti non avevano spiegato perché la revoca dovesse essere considerata causa della pretesa compromissione patrimoniale della banca, soprattutto alla luce delle motivazioni della BCE, fondate anche su carenze patrimoniali, superamento dei limiti di grandi esposizioni e insufficienze nei controlli interni.
Esito del giudizio
Poiché mancano le condizioni cumulative per affermare la responsabilità extracontrattuale della BCE, il Tribunale respinge il ricorso come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, senza necessità di esaminare la legittimità della decisione del 11 luglio 2016 e della condotta ad essa collegata.
Spese e situazione del ricorrente deceduto
Per Mr Igors Buimisters, deceduto nel corso del procedimento, il Tribunale prende atto dell’assenza di successori che intendano proseguire il giudizio e dichiara che non vi è più luogo a statuire nei suoi confronti. Quanto alle spese, i ricorrenti soccombenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della BCE; il Consiglio e la Commissione, intervenuti in causa, sopportano le proprie spese.
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