Corte di giustizia, Ordinanza C-766/25
Order of the Court of 24 March 2026. — Capella EOOD v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-766/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in formazione filtro, ha esaminato il ricorso proposto da Capella EOOD contro una sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione tra marchi UE. Pur essendo dedotti vari errori relativi all'interpretazione dell'articolo 34 del regolamento 2017/1001, la Corte ha rilevato che la domanda di ammissione non spiegava in modo sufficiente perché tali censure sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Il ricorso non è quindi stato autorizzato a proseguire e Capella EOOD è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso in materia di marchio UE non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia.
La questione giuridica
Se l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell'Unione europea sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, tale da giustificare l'ammissione del ricorso a proseguire ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
Quando un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE è soggetto al filtro dell'articolo 58a dello Statuto, incombe al ricorrente dimostrare in modo chiaro, preciso e concreto che almeno una censura solleva una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; mere allegazioni generiche, richiami a precedenti non pertinenti, contestazioni di fatto o la semplice deduzione di errori di diritto, senza indicare l'incidenza sul dispositivo e la portata sistemica della questione, non bastano. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che Capella EOOD non avesse soddisfatto tale onere e ha pertanto negato l'ammissione del ricorso a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 34 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 34, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Accordo TRIPS
Ricorso in materia di marchio UE non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa
La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se un'impugnazione possa essere esaminata nel merito, ha respinto la richiesta di Capella EOOD relativa a una controversia di opposizione in materia di marchio dell'Unione europea. Il ricorso mirava a censurare la sentenza del Tribunale del 8 ottobre 2025 nella causa T-562/24, concernente la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO.
Parti e contesto processuale
La ricorrente in impugnazione era Capella EOOD, società con sede a Sofia. La controparte nel procedimento di primo grado era l'EUIPO, mentre Richemont International SA era intervenuta in primo grado nella controversia di opposizione tra marchi.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo di filtro previsto dall'articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l'esame di taluni ricorsi alla previa constatazione che essi sollevino una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Vengono inoltre richiamati l'articolo 56 dello Statuto, gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, nonché l'articolo 137 di tale regolamento per la disciplina delle spese. Sul piano sostanziale, il ricorso verteva sull'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, in particolare sui paragrafi 1 e 4 relativi alla priorità.
Le censure dedotte da Capella EOOD
Nel sostenere che il ricorso dovesse essere ammesso a proseguire, Capella EOOD ha articolato otto linee argomentative, tutte collegate alla presunta erronea interpretazione dell'articolo 34 del regolamento 2017/1001 da parte del Tribunale. In sintesi, la ricorrente ha affermato che:
- la Corte avrebbe già riconosciuto, in materia di disegni e modelli, la rilevanza sistemica del diritto di priorità;
- il Tribunale avrebbe confuso regimi procedurali diversi, applicando giurisprudenza sulle cause di nullità assolute a un procedimento di opposizione fondato su cause relative;
- il concetto di "prima domanda" ex articolo 34, paragrafo 4, sarebbe stato interpretato erroneamente, anche con riferimento alla scadenza del termine di priorità di sei mesi;
- il Tribunale si sarebbe discostato dalla propria precedente giurisprudenza e dallo spirito della Convenzione di Parigi e dell'Accordo TRIPS;
- sarebbe stato impropriamente fatto ricorso al diritto procedurale tedesco;
- la sentenza impugnata sarebbe incompatibile con la giurisprudenza della Corte nella causa EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann;
- l'EUIPO non potrebbe mettere in discussione una data di priorità consolidata in sede di opposizione;
- il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del procedimento applicando reasoning tipico di una causa fondata su motivi assoluti.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa ai sensi dell'articolo 58a dello Statuto. Tale domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire, indicando in modo chiaro e dettagliato la censura, la norma violata, l'errore di diritto dedotto, l'incidenza di tale errore sul dispositivo e le ragioni per cui la questione ha rilievo sistemico.
Esaminando le singole censure, la Corte osserva che:
- il richiamo alla causa KaiKai in materia di disegni e modelli non basta, perché non vengono identificati i passaggi della sentenza impugnata né viene spiegato in che modo la questione sarebbe sistemicamente rilevante nel settore dei marchi;
- le affermazioni sulla confusione tra regimi procedurali e sul rischio di incertezza giuridica restano generiche e non mostrano l'incidenza concreta sull'esito della sentenza;
- la critica all'interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 4, è parziale, perché contesta solo una delle condizioni cumulative previste dalla norma e non spiega perché l'asserito errore sarebbe decisivo;
- le doglianze fondate sulla giurisprudenza del Tribunale, sulla Convenzione di Parigi, sul TRIPS o sul diritto tedesco non individuano in modo concreto la portata sistemica del contrasto allegato;
- la censura relativa alla pretesa incompatibilità con la sentenza KaiKai e quella basata sulla giurisprudenza del Tribunale non illustrano con sufficiente precisione la contraddizione dedotta né la sua rilevanza per l'ordinamento dell'Unione;
- le contestazioni che mirano in sostanza a rimettere in discussione accertamenti di fatto non possono fondare l'ammissione del ricorso.
Decisione e conseguenze
La Corte conclude che la richiesta di ammissione non dimostra l'esistenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire. In applicazione dell'articolo 137 del regolamento di procedura, Capella EOOD è stata condannata a sopportare le proprie spese, anche perché la decisione è intervenuta prima della notifica del ricorso alle altre parti.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che il filtro di ammissibilità dell'articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica della questione di diritto; non è sufficiente limitarsi a denunciare errori di interpretazione, contrasti giurisprudenziali solo enunciati o generiche affermazioni di incertezza. La Corte esercita così un controllo selettivo, limitando il proprio sindacato alle sole impugnazioni che presentino un autentico rilievo per il diritto dell'Unione.
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