Circolare numero 191 del 24-11-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ASSOWELFARE per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi e modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, protezione dei dati personali, durata della convenzione e facoltà di recesso. Vengono inoltre fornite istruzioni operative e contabili con l’attribuzione del codice causale W435 e la gestione dei conti GPA11524, GPA25524 e GPA35524, oltre agli obblighi di rendicontazione annuale delle strutture territoriali.
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e istruzioni operative UNIEMENS
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e ASSOWELFARE per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definiti il perimetro della riscossione, i rapporti economico-contabili, le responsabilità delle parti e le istruzioni operative per la gestione nei sistemi dell’Istituto.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro è effettuata dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro rispetto al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Misura del contributo e criteri di imputazione
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
Costi del servizio e oneri economici
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per il 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; dalla ricezione di tale comunicazione l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell’associazione tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa all’associazione nazionale, al netto dei costi del servizio e senza applicazione di interessi o altri titoli, le somme riscosse risultanti dagli UNIEMENS. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, indicando il periodo contributivo e l’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico spettante risulta inferiore a € 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a € 50,00.
L’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate sulle somme oggetto della convenzione, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.
L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione, secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge, oppure se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
È salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione a supporto se richiesta. È indicata la sede dell’associazione in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione nel flusso UNIEMENS viene attribuito alle imprese aderenti il codice di nuova istituzione W435, relativo a "Ass. Contr. Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE)". I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25524, anch’esso di nuova istituzione.
La procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35524 a GPA11524, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25524. I saldi dei conti GPA25524 e GPA35524 devono sempre concordare; per garantirne la coerenza e la corrispondenza con le ripartizioni delle denunce contributive ricevute via UNIEMENS, i conti devono essere movimentati con il codice documento "95" esclusivamente tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica della procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Accreditamento delle somme e rendiconto annuale
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11524; a tale conto vanno anche addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e quelle relative all’imposta di bollo, se dovuta, con contropartita in avere del conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11524 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’associazione un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11524, GPA25524 e GPA35524 di nuova istituzione.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
In data 28 ottobre 2015 INPS e ASSOWELFARE hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione riguarda i contributi dovuti dalle imprese iscritte all’associazione ed è effettuata dall’INPS con le modalità previste per i contributi obbligatori dei datori di lavoro.
Modalità di riscossione e natura del contributo
Il contributo di assistenza contrattuale è riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, secondo il D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche, con la stessa periodicità e le stesse modalità. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo, per cui l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota indicata come contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione è previsto un costo pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, da tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione ogni ulteriore onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Riversamento delle somme all’associazione
L’INPS corrisponde all’associazione nazionale le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri oneri. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono contestualmente a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a € 50,00, le somme restano accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a € 50,00.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi relativo alle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, incluso l’eventuale obbligo di restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare all’INPS le spese sostenute se l’Istituto è coinvolto in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, sulla base della vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede dell’associazione è indicata in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).
Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale W435
Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS le imprese aderenti devono utilizzare il nuovo codice causale W435, riferito a "Ass. Contr. Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE)". I contributi evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25524, di nuova istituzione. La procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35524 a GPA11524 per l’importo registrato in avere sul conto GPA25524; i saldi dei conti GPA25524 e GPA35524 devono sempre concordare. Per assicurare la concordanza contabile, i conti GPA25524 e GPA35524 devono essere movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione, con codice documento "95".
Gestione contabile, reportistica e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica della procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente per la contabilità e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11524; al medesimo conto sono addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese (avere GPA24042) e di imposta di bollo, se dovuta (avere GPA25228). L’eventuale saldo di GPA11524 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio mediante la procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere ad ASSOWELFARE un rendiconto contenente l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte, delle spese trattenute e dell’imposta di bollo trattenuta. Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti GPA11524, GPA25524 e GPA35524 di nuova istituzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 nov 2015Circolare numero 192 del 24-11-2015
- Circolare · 25 nov 2015Circolare numero 193 del 25-11-2015
- Circolare · 27 nov 2015Circolare numero 194 del 27-11-2015
- Circolare · 19 nov 2015Circolare numero 186 del 19-11-2015
- Circolare · 19 nov 2015Circolare numero 187 del 19-11-2015
- Circolare · 19 nov 2015Circolare numero 188 del 19-11-2015
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →