Circolare numero 186 del 19-11-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.A.S.T. (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 25 settembre 2015 tra INPS e F.A.S.T. per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, i flussi di pagamento, il costo del servizio e le principali clausole di responsabilità, durata e recesso. Sono inoltre riportate le istruzioni contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-F.A.S.T. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.A.S.T. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 25 settembre 2015 tra INPS e F.A.S.T. (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti), finalizzata a disciplinare la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo richiama il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014 e fornisce le regole operative, economiche e contabili applicabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
La facoltà di aderire alla trattenuta del contributo associativo riguarda i percettori di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Per la F.A.S.T. è indicato il codice identificativo "7801".
Modalità di autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione all’effettuazione delle trattenute avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento d’identità.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Revoca, contestazioni e rapporti tra deleghe
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’INPS.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Se una nuova delega viene presentata su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata; alla revoca o alla nuova delega va allegata copia del documento d’identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Misura del contributo e casi di restituzione
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. La F.A.S.T. ha comunicato una misura pari al 3% per le prestazioni indicate dalla circolare, tra cui:
- indennità di disoccupazione MINI ASPI, per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015;
- CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Versamento delle somme e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Il costo del servizio di esazione è fissato in € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Servizi informatici e adempimenti informativi
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e degli importi. Tramite la medesima applicazione sono resi disponibili anche l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali, nonché l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità, controversie e poteri dell’Istituto
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano riscontrabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Durata della convenzione e sede legale
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale della F.A.S.T. è indicata in Roma, via Prenestina n. 170.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti alla F.A.S.T. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25518, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35518, per l’accreditamento alla F.A.S.T. dei contributi associativi;
- GPA11518, per la rilevazione del debito verso la F.A.S.T.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’associazione, devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.
Punti principali
Oggetto e base convenzionale
La convenzione con la F.A.S.T. (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti), sottoscritta il 25 settembre 2015, disciplina la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il testo è stato predisposto secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Soggetti interessati e prestazioni coinvolte
Possono versare il contributo associativo tramite trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. È previsto il codice identificativo della F.A.S.T. pari a "7801".
Delega, autorizzazione e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, con gli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe.
Contestazioni, revoche e rapporti tra deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali secondo modalità concordate con l’Istituto; se la revoca giunge all’INPS direttamente dall’associato, l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione all’Associazione. Se esiste già una delega attiva verso altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta da revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni e misura del contributo
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. La F.A.S.T. ha comunicato un contributo pari al 3% per le prestazioni indicate, tra cui MINI ASPI, CIG, CISOA, disoccupazione ordinaria non agricola, ASPI, NASpI, ASDI, DIS-COLL, mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Versamenti all’Associazione e costi del servizio
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio di esazione è pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate appositamente e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Servizi telematici e gestione delle fatture
Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni altra comunicazione inerente la convenzione.
Clausole di responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In presenza di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie inerenti ai rapporti tra associati e organizzazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Durata, rinnovo e sede dell’Associazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale della F.A.S.T. è indicata in Roma, via Prenestina n. 170.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi associativi e dei versamenti alla F.A.S.T. sono istituiti i conti GPA25518 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35518 per l’accreditamento alla F.A.S.T. e GPA11518 per il debito verso la stessa Associazione. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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