Circolare numero 194 del 27-11-2015
Con la presente Circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei due decreti legislativi n.148 e 150 attuativi della legge delega cd “jobs act”. È stato, altresì, precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 2015 sulla NASpI: proroga strutturale della durata massima fino a 24 mesi, disciplina speciale per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, nuove regole su stato di disoccupazione e DID, rafforzamento delle misure di condizionalità e chiarimenti sui requisiti di accesso. Vengono inoltre forniti aggiornamenti sul calcolo della durata della prestazione, sulla valutazione delle settimane contributive e su casi particolari come lavoro domestico, lavoro intermittente, somministrazione, mobilità e contratti di solidarietà.
Modifiche alla disciplina NASpI introdotte dai D.Lgs. 148/2015 e 150/2015
Modifiche alla disciplina NASpI introdotte dai D.Lgs. 148/2015 e 150/2015
La circolare esamina le principali innovazioni normative introdotte dai decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 2015 in materia di NASpI, con particolare attenzione alla durata della prestazione, alle regole speciali per talune categorie di lavoratori, alle nuove modalità di gestione della dichiarazione di immediata disponibilità e alle misure di condizionalità collegate alla fruizione dell’indennità.
Durata massima della NASpI
L’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 abroga la previsione che limitava a 78 settimane la durata della NASpI per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017. In conseguenza di tale abrogazione, la prestazione può essere corrisposta, in base alla contribuzione utile presente nel quadriennio di osservazione, fino a un massimo di 24 mesi anche per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
La norma prevede inoltre la copertura finanziaria mediante riduzione del fondo istituito dall’art. 1, comma 107, della legge n. 190/2014. L’INPS è incaricato del monitoraggio degli effetti finanziari, anche tramite il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro; qualora emergano scostamenti rispetto alla spesa prevista, il beneficio potrà essere rideterminato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 introduce una disciplina speciale per il calcolo della durata della NASpI dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015.
Se la durata della prestazione, calcolata secondo la regola ordinaria, risulta inferiore a sei mesi, devono essere computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo a erogazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruiti nel quadriennio di osservazione. La durata così ricalcolata non può comunque superare il limite massimo di 6 mesi.
La circolare individua, tramite i codici CSC e la classificazione ATECO 2007, le attività economiche interessate dalla disciplina speciale, distinguendole tra turismo e stabilimenti termali. Tra le attività del turismo rientrano, a titolo esemplificativo, alberghi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, campeggi, ristorazione con somministrazione, ristorazione ambulante, bar, stabilimenti balneari, gelaterie e pasticcerie, agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e guide alpine, nonché ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto. Per gli stabilimenti termali, la circolare richiama gli specifici codici CSC associati all’attività ATECO 96.04.20.
Aspetti amministrativi, procedurali e contabili
Sul piano amministrativo, per le domande interessate dalla norma speciale deve essere attribuita la nuova qualifica/categoria "B", corrispondente a "Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015". Tale indicazione va inserita manualmente dagli operatori territoriali sulla base di apposite liste fornite dalla DCSIT. Per le domande già accolte è necessario procedere alla variazione della qualifica.
Sul piano procedurale, la funzione di ricalcolo della durata della NASpI viene integrata nel sistema DsWeb. Il ricalcolo opera, nei casi previsti, escludendo dal conteggio le settimane che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti o mini-ASpI 2012 nel quadriennio, purché ricorrano le caratteristiche indicate dalla circolare: qualifica/categoria di stagionale ex art. 43, data di cessazione nell’anno 2015, indicatore "DEFINITIVA" impostato a "S" e durata teorica inferiore a 6 mesi. In sede di prima istruttoria, se la domanda può essere interessata dalla disciplina speciale, viene segnalata all’operatore la necessità di eseguire il ricalcolo una volta completata l’acquisizione dei periodi di lavoro.
Sul piano contabile, per la prestazione speciale è istituito il conto GAU30202, destinato a rilevare l’indennità NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ex art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015. Sono inoltre disciplinate le scritture di pagamento, i conti di interferenza, i riaccrediti di somme non andate a buon fine e i recuperi delle indennità, per i quali viene istituito anche il conto GAU24202. La circolare richiama inoltre i codici bilancio da utilizzare per le somme non riscosse, gli indebiti e i crediti inesigibili.
Stato di disoccupazione, DID e patto di servizio
L’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione, stabilendo che sono disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l’Impiego.
L’art. 21 prevede che la domanda di ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL presentata all’INPS equivalga a Dichiarazione di immediata disponibilità e sia trasmessa all’ANPAL per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Ne deriva la semplificazione dei moduli di domanda, con eliminazione del campo relativo al rilascio della DID.
La circolare sottolinea inoltre che, in seguito all’abrogazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, non è più possibile scegliere liberamente su tutto il territorio nazionale il Centro per l’Impiego presso cui rilasciare la DID. In fase transitoria, l’INPS mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti tramite la Banca dati percettori.
Il beneficiario di prestazioni di disoccupazione ancora privo di occupazione deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per la stipula del patto di servizio personalizzato; in mancanza, è convocato dal Centro secondo i termini stabiliti dalla normativa di attuazione.
Misure di condizionalità e sanzioni
Il patto di servizio personalizzato deve contenere la disponibilità del lavoratore a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative formative o di riqualificazione e ad accettare offerte di lavoro congrue. Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015, continuano ad applicarsi le regole dell’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92/2012.
La circolare descrive il sistema sanzionatorio per i percettori di ASpI, NASpI e DIS-COLL in caso di mancata partecipazione o mancata presentazione senza giustificato motivo:
- per le iniziative di orientamento: decurtazione di un quarto di mensilità alla prima mancanza, di una mensilità alla seconda e decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione alla terza;
- per iniziative formative o di politica attiva: decurtazione di una mensilità alla prima mancanza e decadenza alla seconda;
- per il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua: decadenza dalla prestazione.
Sono previste analoghe sanzioni per la mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione, la profilazione e la stipula del patto di servizio. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione, una nuova registrazione al portale nazionale è possibile solo dopo due mesi.
Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base della comunicazione del provvedimento del Centro per l’Impiego tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive e comportano la trattenuta dell’importo corrispondente a trenta giornate di prestazione. La mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori può comportare responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile. È inoltre previsto ricorso all’ANPAL contro il provvedimento del Centro per l’Impiego. Le risorse non erogate sono ripartite per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome competenti.
Abrogazioni, coordinamento normativo e cumulo dei redditi
L’art. 24, comma 3, modifica la disciplina degli incentivi all’occupazione prevedendo che, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari di prestazioni in ambito ASpI, al datore di lavoro spetti un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua, mentre il restante 30 per cento è versato dall’INPS all’ANPAL per il finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.
L’art. 34, comma 2, dispone l’abrogazione delle regole di cui all’art. 4, commi 40-45, della legge n. 92/2012, dal momento dell’adozione del decreto in materia di politiche attive e patto di servizio, e comunque dalla stipula del patto di servizio personalizzato.
Il comma 3 del medesimo art. 34 modifica la disciplina del cumulo tra prestazioni di disoccupazione NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individuando il reddito rilevante in quello che produce un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. Restano fermi, nei limiti già indicati, i valori di 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato e di 4.800 euro per il lavoro autonomo. La circolare precisa che tali modifiche devono ritenersi applicabili anche al comma 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015.
Requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro
Ai fini del diritto alla NASpI, il D.Lgs. n. 22/2015 richiede il possesso di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La circolare fornisce chiarimenti specifici per diversi gruppi di lavoratori.
Per i lavoratori domestici, in assenza di dati diretti sulle singole giornate di presenza, il requisito viene ricostruito tramite il sistema di accredito contributivo della gestione domestica. Si considera equivalente a 30 giornate effettive una presenza di 5 settimane di lavoro convenzionalmente pari a 6 giorni ciascuna. Poiché l’accredito settimanale nel trimestre richiede 24 ore di lavoro, il numero di settimane si ottiene sommando le ore lavorate nel trimestre e dividendo per 24; se nei 12 mesi di osservazione risultano almeno 5 settimane contributive, il requisito è soddisfatto.
Per altre categorie in cui il flusso Uniemens non riporta le giornate effettivamente lavorate, come i lavoratori a domicilio, i lavoratori con lunghi periodi neutri, i lavoratori con contribuzione estera e casi analoghi, si applica la stessa metodologia: 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti equivalgono al requisito delle 30 giornate. Per i lavoratori agricoli, ove gli archivi non risultino aggiornati e i dati non siano ancora disponibili, la circolare ammette il ricorso alle buste paga.
Per i lavoratori in somministrazione e per quelli con rapporto intermittente, i periodi di non lavoro non sono utili ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione e non vengono neutralizzati per tale verifica; tuttavia sono considerati neutri ai fini della ricerca delle 30 giornate, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione. La stessa neutralizzazione si applica anche ai casi in cui l’agenzia di somministrazione avvii la procedura di riqualificazione professionale prevista dal CCNL, della durata di 6 mesi o di 7 mesi per gli ultracinquantenni.
Durata della NASpI, neutralizzazioni e contribuzione precedente
La circolare aggiorna il procedimento di calcolo della durata della NASpI, chiarendo il trattamento delle settimane già utilizzate per prestazioni DSO e ASpI. Viene superata la distinzione precedente tra i casi in cui i 12 mesi antecedenti la precedente prestazione fossero o meno compresi nel quadriennio di osservazione NASpI. Per ogni domanda con una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio si deve considerare il minore tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e quelle riproporzionate in base alla durata effettiva e teorica della precedente prestazione. Le strutture territoriali devono acquisire tutti i contributi degli ultimi 12 mesi anche se in parte fuori quadriennio; a supporto è previsto il caricamento di un anno in più in fase di precarica contributi e un apposito alert operativo.
Viene inoltre chiarito che, nel quadriennio di osservazione, i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a indennità di mobilità o di mobilità in deroga possono essere considerati ai fini della durata della NASpI e quindi non devono essere detratti come periodi già utilizzati per prestazioni di disoccupazione.
Verifica delle 13 settimane: contribuzione agricola ed extra agricola
Per la verifica del requisito contributivo delle 13 settimane, la circolare introduce un criterio di prevalenza che tenga conto della possibile non omogeneità tra contribuzione agricola ed extra agricola. Se nel quadriennio la contribuzione agricola risulta prevalente, è possibile procedere a una ulteriore osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Qualora in tale periodo risulti prevalente la contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI è accoglibile, sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti.
Contratti di solidarietà
Per alcuni contratti di solidarietà risalenti nel tempo, utilizzati anche a zero ore ma con indice di congruità dell’intervento fissato al 60 per cento, la circolare stabilisce che i relativi periodi possono essere neutralizzati nel quadriennio di osservazione sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sia ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione.
Punti principali
Durata massima della NASpI
L’abrogazione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del D.Lgs. 22/2015 comporta che, anche per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017, la NASpI possa durare fino a 24 mesi in funzione delle settimane contributive utili nel quadriennio di osservazione. La norma prevede copertura finanziaria mediante riduzione di un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e monitoraggio degli effetti finanziari da parte dell’INPS.
Regola speciale per stagionali turismo e stabilimenti termali
Per gli eventi di disoccupazione tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali si applica un criterio di calcolo più favorevole: se la NASpI risulta inferiore a sei mesi, si computano anche i periodi già utilizzati per disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruiti nel quadriennio, con un massimo comunque di 6 mesi. La circolare elenca inoltre i codici CSC e le attività economiche ricomprese nei settori interessati.
Aspetti amministrativi, procedurali e contabili
Le strutture territoriali devono attribuire la nuova qualifica/categoria "B" ai lavoratori stagionali interessati e, ove necessario, disporre il ricalcolo della prestazione. Sono previste specifiche scritture contabili e l’istituzione dei conti GAU30202 e GAU24202 per la gestione dell’onere e dei recuperi, oltre ai relativi conti di interferenza e ai codici bilancio collegati.
Stato di disoccupazione, DID e patto di servizio
Il D.Lgs. 150/2015 ridefinisce lo stato di disoccupazione e stabilisce che la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivale a DID, trasmessa dall’INPS all’ANPAL. La circolare evidenzia la semplificazione dei moduli di domanda, l’invio delle domande ai Centri per l’Impiego competenti per domicilio e l’obbligo per il beneficiario di contattare il CPI entro 15 giorni per il patto di servizio personalizzato.
Condizionalità e sanzioni
Per la fruizione della NASpI il beneficiario deve partecipare a iniziative di orientamento, formazione/riqualificazione e accettare offerte congrue. La mancata partecipazione comporta decurtazioni progressive e, nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; sono previste anche sanzioni per la mancata presentazione a convocazioni e appuntamenti del CPI. La circolare disciplina altresì ricorsi, effetti finanziari delle sanzioni e responsabilità del funzionario in caso di omissione.
Chiarimenti sul requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo
Per i lavoratori domestici e per altre categorie in cui il dato giornaliero non è direttamente desumibile, il requisito si considera soddisfatto con almeno 5 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione. Sono forniti chiarimenti anche per lavoratori a domicilio, con periodi esteri, con contribuzione molto risalente, agricoli, somministrati e intermittenti, nonché per ipotesi di neutralizzazione dei periodi di non lavoro.
Aggiornamenti sul calcolo della durata e sulla contribuzione
Viene precisato il procedimento di calcolo della durata NASpI in presenza di precedenti DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo del quadriennio, con acquisizione completa dei contributi dell’ultimo anno e attivazione di alert informatici. Inoltre, i periodi di mobilità e mobilità in deroga possono essere considerati ai fini della durata NASpI, mentre per la verifica del requisito delle 13 settimane si introduce un criterio di prevalenza che, nei casi dubbi, guarda agli ultimi 12 mesi per valutare il rapporto tra contribuzione agricola ed extra agricola. I contratti di solidarietà a zero ore possono essere neutralizzati sia per le 30 giornate sia per le 13 settimane.
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