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Circolare

Circolare numero 187 del 19-11-2015

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confartigianato Imprese Sicilia sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2015 tra INPS e Confartigianato Imprese Sicilia per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono indicati i beneficiari, le modalità di delega, il codice identificativo dell’associazione, le percentuali di contribuzione, le regole per revoca e contestazioni, il costo del servizio e le condizioni economico-contabili della gestione. Vengono inoltre disciplinati i profili di responsabilità, la durata della convenzione, le facoltà di sospensione/recesso dell’INPS e i conti contabili da utilizzare.

Convenzione INPS-Confartigianato Imprese Sicilia per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS - Confartigianato Imprese Sicilia per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2015 tra INPS e Confartigianato Imprese Sicilia per consentire la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il documento disciplina soggetti interessati, modalità di delega, percentuali di contributo, gestione delle revoche e delle controversie, nonché i profili economici, contabili e di responsabilità connessi all’accordo.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione si applica ai beneficiari di prestazioni di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Associazione mediante trattenuta sulla prestazione percepita.

Delega all’INPS e requisiti formali

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo di Confartigianato Imprese Sicilia è 7701.

Gestione delle trattenute sulle integrazioni salariali

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge 223/1991.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti della delega

Se insorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca arriva direttamente all’INPS, l’Istituto procede alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Se una nuova delega riguarda una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’associazione revocata; alla revoca o alla nuova delega va allegata copia del documento di identità.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. Le percentuali comunicate dalla Confartigianato Imprese Sicilia sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015;
  • 1,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,5% sui restanti trattamenti indicati, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
  • 1,5% su NASpI;
  • 1,5% su ASDI;
  • 1,5% su DIS-COLL.

Liquidazione all’associazione e servizi informatici

L’INPS versa all’Associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Sul servizio telematico “Deleghe su disoccupazione e cig” l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni. Tramite la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo del servizio e le ulteriori comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per ogni singola delega. Ogni variazione annuale del costo sarà oggetto di comunicazione specifica e, a seguito di tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o delle strutture ad essa associate, anche con riguardo a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sul rilascio valido ed effettivo della delega, l’associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a rifondere all’INPS le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e poteri dell’Istituto

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge da parte dell’associazione, oppure nel caso in cui sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla Confartigianato Imprese Sicilia sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25512, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35512, per l’accreditamento alla Confartigianato Imprese Sicilia dei contributi associativi;
  • GPA11512, per la rilevazione del debito verso la Confartigianato Imprese Sicilia.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell’Associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA35512, GPA25512 e GPA11512.

Punti principali

Ambito della convenzione e beneficiari

La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a Confartigianato Imprese Sicilia. Possono aderire alla trattenuta i percettori di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e codice associativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo di Confartigianato Imprese Sicilia è 7701.

Regole per integrazione salariale e conservazione della documentazione

Nei casi di pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. Deleghe, revoche e nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge 223/1991.

Contestazioni, revoca e effetti della delega

Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto; se la revoca è inviata direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e ne dà comunicazione all’associazione revocata.

Deleghe concorrenti e restituzioni

Se una nuova delega viene presentata su una prestazione già gravata da delega ad altra associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca di quella esistente, che deve indicare l’associazione revocata; alla revoca o nuova delega va allegata copia del documento di identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo e percentuali applicate

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI per cessazioni fino al 30 aprile 2015; 1,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,5% sui restanti trattamenti indicati, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ASPI per cessazioni fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili; 1,5% su NASpI, ASDI e DIS-COLL.

Versamento all’associazione e servizi telematici

L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute effettuate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione on line “Deleghe su disoccupazione e cig”, l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni. La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture del costo del servizio e delle comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e recesso

L’associazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate con apposita nota e, da tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e facoltà dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Indicazioni operative e contabili

Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25512 per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35512 per l’accredito dei contributi alla Confartigianato Imprese Sicilia e GPA11512 per la rilevazione del debito verso l’associazione. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse all’associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.

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