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Circolare

Circolare numero 188 del 19-11-2015

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2015 tra INPS e ANIAC per consentire agli aventi diritto a varie prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta diretta. Sono disciplinate le modalità di rilascio, revoca e contestazione delle deleghe, le percentuali dei contributi, i tempi e le modalità di riversamento all’Associazione, nonché il costo del servizio a carico dell’Associazione. La circolare reca anche le istruzioni operative e contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2015 tra INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’obiettivo è consentire agli iscritti beneficiari di specifiche prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’Istituto.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono avvalersi della trattenuta i soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La circolare precisa che il meccanismo opera sui pagamenti delle prestazioni temporanee e che l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale.

Delega, documentazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. L’Associazione è identificata dal codice 7601.

Trattenute nei casi di integrazione salariale pagata direttamente

Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, incluse revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e deleghe successive

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega, su comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve direttamente la revoca, provvede rapidamente alla sua acquisizione e alla comunicazione all’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già coperta da altra delega è efficace solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, indicando l’Associazione revocata e allegando copia del documento d’identità.

Restituzioni e misura del contributo associativo

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. ANIAC ha comunicato le seguenti aliquote: 5% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI per cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015; 5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 4% sui restanti trattamenti indicati, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ASPI per cessazioni fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili; 5% su NASPI; 4% su ASDI; 5% su DIS-COLL.

Versamento all’Associazione, servizi telematici e costi

L’INPS versa all’Associazione gli importi delle trattenute operate, detratti le spese di cui all’art. 8 e gli importi già versati e non dovuti, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Sul servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la medesima applicazione l’INPS invia le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è stabilito in 0,80 euro per singola delega; la variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla stessa.

Responsabilità, controversie e clausole di salvaguardia

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto del negozio giuridico da parte dei creditori dell’Associazione o di strutture ad essa collegate. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare l’interessato della ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo e poteri dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva la facoltà di sospenderne l’efficacia se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’Associazione perde i requisiti di legge per la stipula o se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Sede dell’Associazione e istruzioni procedurali e contabili

La sede legale di ANIAC è indicata in via del Tritone n. 169, Roma. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i conti GPA25513 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35513 per l’accreditamento all’Associazione e GPA11513 per la rilevazione del debito verso ANIAC. I rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione con ANIAC riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire con trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega per la trattenuta e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, predisposta secondo il modulo allegato alla richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo di ANIAC è 7601.

Gestione delle deleghe nei casi di integrazione salariale pagata direttamente

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, va depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e sostituzione delle deleghe

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione, mentre l’Associazione restituisce le somme indebitamente ricevute. La delega cessa con il pagamento della prestazione. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali; se ricevuta direttamente dall’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’Associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.

Obblighi di restituzione e misura del contributo

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Il contributo deve essere indicato espressamente nell’atto di delega in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e deve essere uguale per tutti gli iscritti. ANIAC ha comunicato aliquote differenziate per le principali prestazioni: 5% su MINI ASPI (cessazioni fino al 30 aprile 2015), 5% su CIG edile ordinaria e straordinaria, 4% sui restanti trattamenti indicati, 5% su NASPI, 4% su ASDI e 5% su DIS-COLL.

Versamento all’Associazione e periodicità

L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi telematici, fatturazione e costo del servizio

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata operata la trattenuta con i relativi dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni connesse alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega, con variazione annuale comunicata all’Associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di esonero, responsabilità e controversie

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità connesse all’applicazione della convenzione, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto di convenzione. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare la ritenuta all’interessato. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie inerenti i rapporti tra associati e associazione.

Durata, rinnovo e facoltà di sospensione o recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di ANIAC è indicata in via del Tritone 169, Roma. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25513 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35513 per l’accreditamento all’Associazione e GPA11513 per la rilevazione del debito verso ANIAC; i rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione seguono le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuali rilevazioni contabili.

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