Circolare numero 192 del 24-11-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2015 tra INPS e FESICA per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinati modalità di delega, validità, revoca/annullamento della prestazione, versamento delle somme all’Organizzazione, costi del servizio, responsabilità delle parti, facoltà di sospensione o recesso dell’INPS e istruzioni contabili per la rilevazione degli importi e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-FESICA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FESICA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare comunica e disciplina la convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2015 tra INPS e Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo consente ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle somme erogate dall’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono:
- indennità ordinaria di disoccupazione agricola;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Tali soggetti possono autorizzare la trattenuta del contributo associativo a favore della FESICA direttamente sulla prestazione percepita.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere conferita mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal delegante;
- deve essere corredata da copia del documento d’identità;
- vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
L’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse successivamente alla presentazione della domanda di prestazione.
Effetti della delega e revoca della prestazione
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamento delle somme alla FESICA
L’INPS versa alla FESICA l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, al netto:
- delle spese previste dall’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti sono effettuati con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Gestione telematica, elenchi e fatturazione del servizio
Attraverso l’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig”, l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione:
- l’elenco dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo del servizio e per tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
La FESICA deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in euro 0,80 per ogni delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutele dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. Inoltre l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’Organizzazione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Nei contenziosi giudiziari relativi ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve altresì ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge;
- se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione, nonché in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore della FESICA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25523: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della FESICA;
- GPA11523: rilevazione del debito verso la FESICA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse all’Organizzazione avvengono con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale della FESICA è indicata in via Angelo Emo n. 89, Roma (RM).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Delega alla trattenuta e modalità di trasmissione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la presentazione della domanda.
Effetti della delega e casi di revoca
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenuto sulla prestazione.
Versamento delle somme alla FESICA
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese previste dall’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi online, elenchi e fatturazione
Sui servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione della FESICA gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e recesso
La FESICA si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,80 per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, da parte di creditori dell’Organizzazione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti alla FESICA sono istituiti i conti GPA25523 e GPA11523. Il conto GPA25523 è destinato all’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola; il conto GPA11523 rileva il debito verso la FESICA in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi per il rimborso delle spese di esazione sono imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili.
Dati identificativi dell’Organizzazione
La sede legale della Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) è indicata in via Angelo Emo n. 89, Roma.
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