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Circolare

Circolare numero 193 del 25-11-2015

Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies, comma 3, L. 608/96, operata dalle Sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I.N.A.I.L.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la rilevazione annuale, riferita al 30 ottobre 2015, delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nei vari comparti del settore agricolo. Vengono fissate direttive operative per Sedi regionali e provinciali, termini di trasmissione e archiviazione della documentazione, nonché la modulistica aggiornata da utilizzare. In allegato sono riportati i minimi salariali e le istruzioni di compilazione per i settori tradizionale, florovivaistico, cooperative/consorzi agricoli e idraulico-forestale, con indicazione delle colonne da valorizzare, delle formule di calcolo, delle incidenze percentuali e dei parametri utili alla determinazione delle retribuzioni medie giornaliere.

Rilevazione annuale delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli per il 2015

Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per il comparto agricolo

La circolare disciplina la rilevazione annuale delle retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli, a tempo determinato e a tempo indeterminato, con riferimento alla data del 30 ottobre 2015. L’attività è svolta in attuazione della normativa richiamata in premessa e secondo le indicazioni operative già previste dalla circolare n. 190 del 31 dicembre 2002.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’adempimento riguarda i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La rilevazione deve coprire i diversi settori in cui si articola l’attività agricola provinciale, con raccolta dei salari contrattuali e delle eventuali integrazioni territoriali o regionali.

Ruolo delle Direzioni Regionali e delle Sedi

Alle Direzioni Regionali è affidato il coordinamento dell’intera attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, comprese quelle di nuova istituzione, oltre al controllo di calcolo e di merito dei dati rilevati dalle Sedi. Se per le province di nuova istituzione i salari sono assimilati a quelli di un’altra provincia, tale circostanza deve essere esplicitata. Le Direzioni Regionali devono inoltre verificare che i dati sulla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati in modo uniforme in tutte le province.

Le Sedi provinciali e regionali sono richiamate a procedere con tempestività, anche mediante immediato contatto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto, poiché l’intero iter deve concludersi entro il 2 febbraio 2016, data entro la quale la documentazione completa dovrà essere trasmessa per la predisposizione del decreto direttoriale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Modulistica e trasmissione dei dati

Le tabelle da utilizzare sono quelle aggiornate RM1 O.T.D. Provincia.xls e RM2 O.T.I. Provincia.xls, scaricabili dalla directory FTP indicata nella circolare. I file devono essere rinominati con il nome della provincia di riferimento. Per alcune province indicate dalla circolare sono disponibili tabelle personalizzate, con settori agricoli particolari specifici del territorio.

La documentazione relativa alle rilevazioni deve essere trasmessa dalle Sedi Provinciali alle Sedi Regionali entro il 15 gennaio 2016. Dopo la verifica, e comunque non oltre il 2 febbraio 2016, le Sedi Regionali devono collocare i file compilati e la documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise "Salari Medi Provinciali Regione", utilizzando la cartella della propria competenza. L’accesso alle cartelle avviene tramite il link di rete indicato e limitatamente ai referenti autorizzati; eventuali ulteriori soggetti autorizzati devono essere previamente comunicati.

Minimi salariali e tabelle di riferimento

L’allegato riporta i minimi salariali e le tabelle retributive applicabili ai principali comparti considerati dalla circolare: operai agricoli e florovivaisti, operai forestali, cooperative e consorzi agricoli, e settore idraulico-forestale. Le tabelle contengono valori minimi nazionali conglobati, salari integrativi, terzo elemento e scatti di anzianità, con decorrenze diverse a seconda del comparto: dal 1.11.2014 per gli operai agricoli e florovivaisti, dal 1.12.2011 per gli operai forestali, dal 01.07.2015 per cooperative e consorzi agricoli.

Settore tradizionale: modelli RM1 O.T.D. e RM2 O.T.I.

Per il settore tradizionale, il modello RM1 O.T.D. richiede di riportare i parametri professionali presenti nella provincia, i valori economici dei parametri o, in mancanza di rinnovo dei C.P.L., i minimi salariali di area secondo i criteri indicati. Devono essere inseriti gli importi giornalieri degli aumenti salariali provinciali, il terzo elemento calcolato al 30,44%, i totali di ciascuna qualifica, le incidenze percentuali dei parametri e la ripartizione numerica tra ex qualificati e qualificati super, nonché tra ex specializzati e specializzati super. Sulla base dei pesi previsti dalla L. n. 457/72 si ottiene la retribuzione media giornaliera.

Il modello RM2 O.T.I. prevede l’indicazione, per ciascuna qualifica o parametro, dei valori economici mensili, degli aumenti salariali provinciali, del corrispettivo in contanti per i generi in natura non corrisposti, del valore sostitutivo dell’alloggio e degli annessi, nonché del numero medio ponderato degli scatti di anzianità, con limite massimo di cinque. Vanno poi calcolati gli importi degli scatti, sommati i vari elementi retributivi, determinati i ratei di 13a e 14a mensilità e divisi i totali per 26 per ricavare la retribuzione giornaliera. Anche qui è previsto l’inserimento dell’incidenza percentuale del settore sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Settore florovivaistico: modelli RM1 O.T.D. e RM2 O.T.I.

Per il settore florovivaistico, il modello RM1 O.T.D. segue la stessa logica del settore tradizionale, ma con riferimento ai minimi salariali di area e alla tabella salariale in vigore al 30.10.2015 per gli aumenti provinciali. Il terzo elemento è calcolato sulla somma degli importi delle colonne di riferimento applicando l’aliquota del 30,44%; si procede poi alla somma dei valori per qualifica, alla ripartizione per incidenza percentuale e al calcolo finale della retribuzione media giornaliera.

Nel modello RM2 O.T.I. si riportano i minimi salariali di area mensili, gli aumenti provinciali, gli scatti di anzianità, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, quindi il totale mensile e la conversione in retribuzione giornaliera dividendo per 26. In entrambi i modelli deve essere indicata l’incidenza del settore florovivaistico sull’attività agricola provinciale.

Settore cooperative e consorzi agricoli: modelli RM1 O.T.D. e RM2 O.T.I.

Nel modello RM1 O.T.D. del settore cooperative vanno riportati gli importi giornalieri del minimo retributivo nazionale conglobato, calcolare il terzo elemento al 30,44%, sommare il salario nazionale, aggiungere il salario integrativo provinciale e il relativo terzo elemento, quindi determinare la retribuzione contrattuale giornaliera. Sono inoltre previste le incidenze numeriche tra qualifiche, qualifiche super, specializzati e specializzati super, oltre ai pesi della L. n. 457/72 necessari per il calcolo della retribuzione media giornaliera.

Per il modello RM2 O.T.I. devono essere indicati gli importi mensili del minimo retributivo nazionale conglobato, l’incremento da CCNL, il salario integrativo, il corrispettivo in contanti per i generi in natura, il valore sostitutivo dell’alloggio, gli scatti di anzianità, i ratei di 13a e 14a mensilità e, infine, la divisione per 26 per ottenere la retribuzione giornaliera. Anche in questo caso è richiesta l’indicazione dell’incidenza percentuale del settore sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Settore idraulico-forestale: modelli RM1 O.T.D. e RM2 O.T.I.

Per il settore idraulico-forestale, il modello RM1 O.T.D. prevede l’indicazione del minimo retributivo nazionale conglobato, del terzo elemento, del totale della retribuzione giornaliera e del salario integrativo regionale, sul quale va calcolato il terzo elemento applicando l’aliquota del 31,36%. La circolare specifica il criterio di calcolo della retribuzione giornaliera del salario integrativo regionale e introduce una regola particolare per la Regione Sardegna. Il modello richiede inoltre l’indicazione delle incidenze numeriche tra specializzati e specializzati super e il successivo calcolo della retribuzione media giornaliera con i pesi della L. n. 457/72.

Il modello RM2 O.T.I. richiede il minimo retributivo nazionale conglobato mensile, l’aumento mensile da CCNL, il salario nazionale, il salario integrativo regionale, gli eventuali scatti di anzianità e i relativi importi, oltre ai ratei di 13a e 14a mensilità. Il totale mensile va poi diviso per 26 per ottenere la retribuzione giornaliera media. Anche per questo settore deve essere riportata l’incidenza percentuale sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Punti principali

Finalità e base normativa della rilevazione

La circolare richiama la normativa che prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 28 del D.P.R. 488/68 e dell’art. 7 della legge 233/1990 per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Le Sedi devono annualmente rilevare le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nei diversi settori del comparto agricolo, con riferimento alla data del 30 ottobre 2015 e secondo le indicazioni della circolare n. 190 del 31 dicembre 2002.

Direttive operative e responsabilità organizzative

È confermato il ruolo delle Direzioni Regionali nel coordinamento della rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, comprese quelle di nuova istituzione, e nel controllo di calcolo e di merito dei dati trasmessi dalle Sedi. Per le province neo-istituite, se i salari contrattuali vengono assimilati a quelli di un’altra provincia, ciò deve essere esplicitato. Le Direzioni Regionali devono inoltre verificare l’uniformità dei dati relativi alla contrattazione integrativa regionale dei settori idraulico-forestale e cooperativistico. Le Sedi sono invitate ad avviare tempestivamente le attività, anche contattando subito le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, perché l’intero procedimento deve concludersi entro il 2 febbraio 2016 con la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il decreto direttoriale.

Modulistica aggiornata e modalità di trasmissione

Le tabelle RM1 O.T.D. Provincia.xls e RM2 O.T.I. Provincia.xls sono state aggiornate e sono scaricabili dalla directory ftp indicata. I file devono essere rinominati con il nome della provincia. Per le province AO, BG, BS, FI, PD, SS, TN e VR sono disponibili tabelle personalizzate con settori agricoli particolari. La documentazione delle rilevazioni deve essere inviata dalle Sedi Provinciali alle Sedi Regionali entro il 15 gennaio 2016; dopo la verifica, le Sedi Regionali devono collocare i file compilati e la documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise "Salari Medi Provinciali Regione" entro e non oltre il 2 febbraio 2016, tramite il link di rete indicato e per gli utenti autorizzati.

Minimi salariali e riferimenti economici allegati

In allegato sono riportati i minimi salariali e le tabelle retributive di riferimento per gli operai agricoli e florovivaisti, gli operai forestali a tempo determinato e indeterminato, le cooperative e consorzi agricoli e il settore idraulico-forestale. Sono indicati valori mensili e/orari/giornalieri, con decorrenze diverse: dal 1.11.2014 per gli operai agricoli e florovivaisti, dal 1.12.2011 per il settore forestale, dal 01.07.2015 per le cooperative e consorzi agricoli. Le tabelle comprendono anche gli scatti di anzianità e le componenti di terzo elemento previste per i diversi comparti.

Istruzioni di compilazione per il settore tradizionale

Per il settore tradizionale sono fornite istruzioni separate per i modelli RM1 O.T.D. e RM2 O.T.I. Nel modello O.T.D. devono essere indicati parametri professionali, valori economici, aumenti salariali provinciali, terzo elemento al 30,44%, totali per qualifica, incidenze percentuali dei parametri, ripartizione tra ex qualificati e qualificati super, ex specializzati e specializzati super, e i pesi previsti dalla L. n. 457/72, fino al calcolo della retribuzione media giornaliera. Nel modello O.T.I. devono essere indicati minimi di area o parametri, aumenti salariali provinciali, compensi in natura e alloggio se previsti, scatti di anzianità, ratei di 13a e 14a mensilità, ripartizioni percentuali tra parametri e calcolo della retribuzione media giornaliera.

Istruzioni di compilazione per il settore florovivaistico

Per il settore florovivaistico le istruzioni seguono una struttura analoga, ma distinguono la retribuzione media degli O.T.D. e degli O.T.I. Nel modello O.T.D. il terzo elemento è calcolato sulla somma di minimi e aumenti salariali provinciali, mentre nel modello O.T.I. si valorizzano minimi contrattuali, aumenti salariali, scatti di anzianità, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e si divide il totale per 26 per ottenere la retribuzione giornaliera. In entrambi i modelli deve essere indicata l’incidenza percentuale del settore florovivaistico sull’insieme dell’attività agricola provinciale.

Istruzioni di compilazione per il settore cooperative e consorzi agricoli

Per il settore cooperative, il modello O.T.D. richiede l’indicazione del minimo retributivo nazionale conglobato giornaliero, del terzo elemento al 30,44%, del totale del salario nazionale, del salario integrativo provinciale, del relativo terzo elemento e del totale delle retribuzioni contrattuali giornaliere. Devono essere inoltre indicati i pesi di cui alla L. n. 457/72 e le incidenze numeriche tra qualifiche e qualifiche super. Per il modello O.T.I. devono essere riportati importi mensili del minimo retributivo, incremento da CCNL, salario integrativo, compensi in natura, alloggio, scatti di anzianità, ratei di 13a e 14a mensilità, quindi la divisione per 26 per ricavare la retribuzione giornaliera. Anche qui va indicata l’incidenza del settore sul complesso dell’attività agricola provinciale.

Istruzioni di compilazione per il settore idraulico-forestale

Per il settore idraulico-forestale il modello O.T.D. prevede l’indicazione del minimo retributivo nazionale conglobato, del terzo elemento, del totale della retribuzione giornaliera, del salario integrativo regionale e del relativo terzo elemento al 31,36%, con regola speciale per la Regione Sardegna nella determinazione della retribuzione giornaliera del salario integrativo. Vanno poi indicati i pesi della L. n. 457/72 e le incidenze numeriche tra specializzati e specializzati super. Il modello O.T.I. richiede minimo nazionale mensile, aumento CCNL, salario nazionale, salario integrativo regionale, scatti di anzianità, ratei di 13a e 14a mensilità e divisione per 26 per ricavare la retribuzione giornaliera. È infine richiesta l’indicazione dell’incidenza del settore idraulico-forestale sul complesso dell’attività agricola provinciale.

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