Cassazione Penale, Sentenza n. 34536/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 09/10/2020 della Corte d'Assise d'Appello di Brescia con cui era stata confermata la condanna in primo grado per omicidio volontario e reati connessi. Il ricorrente deduce principalmente: 1) vizio di diritto e travisamento della prova per il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione; 2) vizio di motivazione per la conferma della pena nonostante l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) censura sulla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica; 4) vizio di motivazione per l'esclusione dell'attenuante della provocazione. In sostanza la difesa sosteneva che il delitto fosse avvenuto in breve successione temporale, senza progetto omicidiario durevole nella mente dell'agente, che mancavano gli indici della premeditazione e che andavano riconosciute attenuanti (compresa la provocazione) e valutata diversamente la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo relativo all'aggravante della premeditazione: ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse contraddittoria e carente sul profilo cronologico e ideologico dell'intenzionalità omicida, non avendo individuato con precisione il momento di insorgenza del proposito e non avendo compensato la brevità dell'intervallo temporale con l'indicazione di altri indici decisivi di deliberazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente al riconoscimento della premeditazione, con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Sul resto il ricorso è stato respinto: sono state confermate le statuizioni sulla recidiva, sul diniego dell'attenuante della provocazione e sul rigetto delle attenuanti generiche; resta quindi pendente il giudizio di merito sulla premeditazione dopo il rinvio.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata come criterio per la valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra reato commesso e precedenti, valutando la perdurante inclinazione al delitto e la pericolosità sociale, non limitandosi a considerazioni astratte sulla gravità dei fatti o sul lasso temporale.
art. 623 lett. c) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per individuare la competenza a cui rinviare il giudizio dopo l'annullamento parziale (rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Milano).
art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata unitamente all'art. 623 lett. c) per le disposizioni sulla competenza e sul rinvio dopo la cassazione parziale.
Massime di principio
- La premeditazione aggravante richiede due elementi distinti: un intervallo temporale apprezzabile fra la nascita del proposito e l'esecuzione (elemento cronologico) e la persistenza ferma e senza soluzione di continuità dell'intento omicida nella mente dell'agente (elemento ideologico). La misura dell'intervallo non è predeterminata numericamente; tuttavia, se l'arco temporale è breve il giudice deve esplicitare altri indici sintomatici (pianificazione, studio delle occasioni, predisposizione di mezzi) che dimostrino la deliberazione.
- La mera preordinazione o il semplice apprestamento dei mezzi immediatamente prima dell'azione (es. prelevare e caricare un'arma poco prima dell'incontro) non sono di per sé sufficienti a integrare la premeditazione; possono, al più, denotare una preordinazione nella fase immediatamente precedente l'atto.
- L'esclusione di un'aggravante (es. futili motivi) non comporta automaticamente il riconoscimento di una attenuante (es. provocazione). L'attenuante della provocazione richiede un "fatto ingiusto altrui" con caratteristiche di ingiustizia obiettiva valutabile dalla collettività, non solo la percezione soggettiva dell'offeso.
- Per la valutazione della recidiva è necessario un accertamento concreto del rapporto tra precedenti e reato nuovo: non basta la distanza temporale o la diversa tipologia dei reati; va valutata la persistenza di collegamenti o di condotte che indichino perdurante inclinazione criminale (es. possesso continuato di armi clandestine).
- Quando la Corte di legittimità annulla parzialmente una sentenza per carenze motivazionali su un'aggravante, il giudice di rinvio deve riesaminare specificamente e motivatamente quello specifico profilo, riequilibrando il trattamento sanzionatorio alla luce dell'eventuale esclusione dell'aggravante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34401/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34403/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34404/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34405/2022 del 19/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →