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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-13/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 febbraio 2024. — cdVe Naturprodukte GmbH contro Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Osnabrück. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Additivi per mangimi – Regolamento (CE) n. 1831/2003 – Procedura di autorizzazione – Divieto di immissione in commercio in assenza di autorizzazione – Status dei prodotti esistenti – Validità alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Principio di proporzionalità – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 – Ritiro dal mercato dell’estratto di pompelmo – Mangimi contenenti estratto di semi e corteccia di pompelmo. — Causa C-13/23

Giurisprudenza europea62023CJ0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il dubbio di validità sollevato dal giudice tedesco sul regime UE degli additivi per mangimi non autorizzati, ritenendolo conforme alla Carta. Ha inoltre interpretato in senso ampio la nozione di "estratto di pompelmo" contenuta nel regolamento di esecuzione 2021/758, ricomprendendovi un estratto ricavato da semi e scorze di pompelmo. Ne consegue che il regime di ritiro dal mercato può applicarsi al prodotto controverso, salvo la possibile rilevanza del periodo transitorio previsto dal regolamento di esecuzione.

Additivi per mangimi: validità del divieto di commercializzazione degli additivi non autorizzati e interpretazione della nozione di "estratto di pompelmo" nel regolamento di esecuzione 2021/758

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare il divieto di immissione sul mercato, uso e trasformazione degli additivi per mangimi non autorizzati e la disciplina transitoria per i prodotti esistenti, sia valido alla luce della libertà d’impresa, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità sanciti dalla Carta; 2) se la nozione di "estratto di pompelmo" di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 comprenda un estratto ottenuto da semi e scorze di pompelmo.

Principio di diritto

Il sistema del regolamento n. 1831/2003, che vieta la commercializzazione, l’uso e la trasformazione degli additivi per mangimi privi di autorizzazione, è compatibile con gli articoli 16 e 17 della Carta e con l’articolo 52, paragrafo 1, perché è previsto dalla legge, non incide sul contenuto essenziale dei diritti in questione ed è proporzionato all’obiettivo di elevata tutela della salute umana e animale, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, in applicazione del principio di precauzione. Inoltre, la nozione di "estratto di pompelmo" del regolamento di esecuzione 2021/758 comprende anche un estratto ottenuto da semi e scorze di pompelmo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1831/2003
  • Regolamento (UE) 2019/1381
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013
  • Direttiva 70/524/CEE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 35, 37, 38 e 52
  • Articolo 13 TFUE

Additivi per mangimi: validità del divieto di commercializzazione e interpretazione di "estratto di pompelmo"

La Corte di giustizia, Settima Sezione, si pronuncia in via pregiudiziale su una controversia tra un operatore del settore dei mangimi e un’autorità amministrativa tedesca relativa al divieto di commercializzazione di un mangime contenente un additivo a base di pompelmo. La causa riguarda, da un lato, la validità del regolamento (CE) n. 1831/2003 alla luce della Carta e, dall’altro, l’interpretazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 sul ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi.

Fatti e procedimento principale

cdVet Naturprodukte GmbH commercializzava un mangime complementare per animali da compagnia contenente un additivo organolettico indicato come "estratto di semi di pompelmo". A seguito di un controllo ufficiale, il LA-VES ha ritenuto che l’additivo rientrasse tra quelli ritirati dal mercato e ha vietato la vendita del prodotto. La società ha contestato il provvedimento sostenendo che l’additivo dovesse essere qualificato come "estratto di pompelmo" e potesse quindi rientrare nel regime transitorio dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/758.

Normativa rilevante

Il regolamento n. 1831/2003 istituisce una procedura di autorizzazione per gli additivi destinati all’alimentazione animale e prevede, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il divieto di immettere sul mercato, trasformare o usare additivi non autorizzati. L’articolo 10 disciplina gli additivi già immessi sul mercato ai sensi della direttiva 70/524/CEE, prevedendo una fase transitoria e, in caso di mancata presentazione della domanda nei termini, il loro ritiro dal mercato. Il regolamento di esecuzione 2021/758 ha poi disposto il ritiro di specifici prodotti, tra cui l’"estratto di pompelmo", consentendo per un periodo limitato la commercializzazione delle scorte e dei mangimi composti già prodotti.

Prima questione: validità del regolamento n. 1831/2003 alla luce della Carta

Il giudice del rinvio dubitava che il divieto generale di commercializzazione degli additivi non autorizzati fosse compatibile con la libertà d’impresa, il diritto di proprietà e il principio di proporzionalità. La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, riguardano solo le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e sono pertanto irrilevanti nel caso concreto, in cui non era stata presentata alcuna domanda.

Nel merito, la Corte afferma che il sistema di autorizzazione è previsto dalla legge, rispetta il contenuto essenziale dei diritti garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta e persegue obiettivi di interesse generale di primario rilievo: tutela della salute umana e animale, dell’ambiente, del benessere animale e degli interessi dei consumatori. La disciplina è coerente con il principio di precauzione e non è manifestamente inadeguata, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore dell’Unione in materia di sicurezza alimentare e sanitaria.

La Corte sottolinea inoltre che il regolamento contiene meccanismi di bilanciamento, come il regime transitorio per i prodotti esistenti e la possibilità di prevedere un periodo per esaurire le scorte in caso di ritiro dal mercato. È quindi esclusa qualsiasi invalidità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1831/2003.

Seconda questione: interpretazione di "estratto di pompelmo"

La Corte interpreta la nozione di "estratto di pompelmo" in modo ampio. Poiché il termine non è definito dal regolamento di esecuzione 2021/758 né da quello n. 230/2013, occorre far riferimento al significato corrente, al contesto e agli obiettivi della normativa. Secondo la Corte, tale espressione comprende qualsiasi estratto ottenuto dal pompelmo, a prescindere dalle parti del frutto utilizzate.

Questa lettura è confermata dal contesto normativo: il regolamento di esecuzione 2021/758 attua l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 1831/2003, il quale si fonda sul principio che gli additivi non espressamente autorizzati sono vietati. Inoltre, il regolamento non distingue tra le diverse parti del frutto; se il legislatore avesse voluto farlo, lo avrebbe precisato, come aveva fatto nel regolamento n. 230/2013 per l’estratto di scorze di agrumi.

Decisione

La Corte dichiara che l’esame della prima questione non ha rivelato elementi idonei a inficiare la validità del regolamento n. 1831/2003. Dichiara inoltre che l’allegato I, capo I.A, parte 1, del regolamento di esecuzione 2021/758 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "estratto di pompelmo" anche un estratto prodotto a base di semi e scorze di pompelmo.

Principi affermati

Il diritto dell’Unione consente un regime preventivo di autorizzazione degli additivi per mangimi fondato sul principio di precauzione, anche quando ciò incide sull’attività economica degli operatori, purché la disciplina sia proporzionata e accompagnata da meccanismi transitori ragionevoli. In materia di additivi ritirati dal mercato, la denominazione usata negli allegati dei regolamenti di esecuzione va interpretata in modo coerente con l’obiettivo di tutela perseguito e può ricomprendere estratti ottenuti da diverse parti del frutto, se il testo non opera distinzioni.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimisicurezza alimentarelibertà d’impresadiritto di proprietàprincipio di proporzionalità

Testo integrale

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