Corte di giustizia, Sentenza C-222/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 febbraio 2024. — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro JF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/ UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda reiterata di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e proroga di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine – Conversione religiosa. — Causa C-222/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 in materia di domande reiterate di asilo fondate su circostanze sopravvenute dopo la partenza dal paese d’origine. La disposizione mira a contrastare gli abusi, ma non autorizza gli Stati membri a introdurre presunzioni automatiche né a imporre, come requisito generale, che l’attività svolta nello Stato ospitante sia la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine. Nel caso di una conversione religiosa credibile e genuina, deve essere effettuato un esame individuale completo e, se sussistono i presupposti sostanziali, lo status di rifugiato va riconosciuto.
Domanda reiterata di asilo fondata su conversione religiosa sopravvenuta: l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 non consente di subordinare il riconoscimento dello status di rifugiato alla prova che le attività svolte nello Stato membro ospitante siano l’espressione e continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di domanda reiterata di protezione internazionale, esclude di norma lo status di rifugiato quando il rischio di persecuzione deriva da circostanze determinate dal richiedente dopo la partenza dal paese d’origine, salvo che si tratti di attività consentite nello Stato membro ospitante e costituenti l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, disposizione derogatoria e di interpretazione restrittiva, consente agli Stati membri di prevedere che, in caso di domanda reiterata, lo status di rifugiato non sia di norma riconosciuto quando il rischio di persecuzione derivi da circostanze create dal richiedente dopo la partenza dal paese d’origine, ma non permette di imporre una condizione aggiuntiva automatica secondo cui tali circostanze debbano anche costituire l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine. Resta comunque necessaria una valutazione individuale completa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, per accertare se vi sia un’intenzione abusiva o una strumentalizzazione della procedura; se il richiedente soddisfa le condizioni sostanziali per essere qualificato come rifugiato, lo Stato membro deve riconoscergli lo status di rifugiato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 5 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 10 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 13 della direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE
- Convenzione di Ginevra del 1951
- Articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra
- Articolo 2 della Convenzione di Ginevra
- Articolo 33 della Convenzione di Ginevra
- Articolo 42, paragrafo 1, della Convenzione di Ginevra
Domanda reiterata di asilo fondata su conversione religiosa sopravvenuta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) nell’ambito di una controversia tra il Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e JF, cittadino iraniano. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE in relazione a una domanda reiterata di protezione internazionale basata sulla conversione al cristianesimo avvenuta nello Stato membro ospitante.
Fatti e procedimento principale
JF aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale nel 2015, respinta dal BFA per inattendibilità delle sue dichiarazioni. Dopo il rigetto definitivo del ricorso, nel 2019 ha presentato una domanda reiterata, deducendo di essersi convertito al cristianesimo in Austria e di temere persecuzioni in Iran.
Il BFA ha negato lo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, dell’Asylgesetz 2005, ritenendo che il rischio di persecuzione derivasse da circostanze determinate dallo stesso richiedente dopo la partenza dal paese d’origine. Pur riconoscendo che la conversione era avvenuta per intima convinzione e che JF praticava attivamente la nuova religione, l’autorità ha concesso la protezione sussidiaria. Il Bundesverwaltungsgericht ha invece accolto il ricorso di JF, ritenendo insufficiente la sola mancanza di prova della continuità di convinzioni già manifestate nel paese d’origine. Il BFA ha quindi proposto revision dinanzi al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la convenzione di Ginevra del 1951, in particolare:
- l’articolo 1, sezione A, punto 2, sulla nozione di rifugiato;
- l’articolo 2, sugli obblighi generali del rifugiato;
- l’articolo 33, paragrafo 1, sul divieto di espulsione o respingimento verso territori in cui vi sia rischio per la vita o la libertà;
- l’articolo 42, paragrafo 1, sulle riserve ammissibili.
Nel diritto dell’Unione sono centrali la direttiva 2011/95/UE e, in particolare:
- considerando 4, 12, 24 e 25;
- articolo 2, lettere d) ed e), sulle definizioni di rifugiato e status di rifugiato;
- articolo 4, paragrafo 3, in particolare la lettera d), sull’esame individuale e sulle attività svolte dopo la partenza dal paese d’origine;
- articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, sul bisogno di protezione internazionale sorto sur place;
- articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sul motivo di persecuzione legato alla religione;
- articolo 13, sul riconoscimento dello status di rifugiato.
È richiamata anche la direttiva 2013/32/UE, articolo 2, lettera q), che definisce la "domanda reiterata".
Questione interpretativa sottoposta alla Corte
Il giudice austriaco chiede se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 osti a una norma nazionale che, per le domande reiterate fondate su circostanze create dal richiedente dopo la partenza dal paese d’origine, esclude di norma lo status di rifugiato salvo che le attività svolte nello Stato membro siano consentite e costituiscano l’espressione e la continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta la disposizione in modo autonomo e uniforme, valorizzandone il tenore letterale, il contesto, la finalità e la genesi.
Sotto il profilo letterale, osserva che l’articolo 5, paragrafo 3, non impone agli Stati membri di recepire la norma, ma concede loro una mera facoltà. Inoltre, l’espressione "di norma" dimostra che non si tratta di un divieto assoluto: anche in presenza di circostanze determinate dal richiedente dopo la partenza, il riconoscimento dello status non è escluso in modo automatico.
Dal contesto sistematico emerge che l’articolo 5 si inserisce nel capitolo relativo al bisogno di protezione internazionale "sur place". I paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo ammettono che il timore di persecuzione possa derivare sia da eventi successivi alla partenza sia da attività svolte dopo la partenza, anche quando tali attività non siano la semplice espressione e continuazione di convinzioni già esistenti nel paese d’origine. Il paragrafo 3 ha quindi natura derogatoria rispetto alla regola generale e deve essere interpretato restrittivamente.
La Corte sottolinea inoltre che la nozione di rifugiato, sia nella convenzione di Ginevra sia nella direttiva 2011/95, non contiene una limitazione analoga a quella sostenuta dalla normativa nazionale contestata. La genesi della disposizione conferma che essa intende colpire le situazioni in cui il richiedente abbia "costruito" artificiosamente il rischio di persecuzione, dunque un’intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura.
Per questo motivo, la mera circostanza che le attività svolte dopo la partenza non siano espressione o continuazione di convinzioni già manifestate nel paese d’origine non basta, da sola, a fondare un diniego dello status. Occorre una valutazione individuale completa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, senza presunzioni automatiche di abuso. La Corte esclude anche che la trasposizione facoltativa dell’articolo 5, paragrafo 3, consenta di invertire l’onere probatorio o di esonerare le autorità dall’esame completo delle circostanze del caso.
Nel caso concreto, la stessa autorità austriaca aveva accertato che la conversione di JF era avvenuta per intima convinzione e che egli praticava attivamente il cristianesimo; una simile constatazione, se confermata dal giudice del rinvio, esclude l’intenzione abusiva e la strumentalizzazione della procedura.
La Corte precisa infine che, anche nei casi in cui lo status di rifugiato possa essere negato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, la formula "fatta salva la convenzione di Ginevra" impone comunque di rispettare i diritti inderogabili garantiti da tale convenzione, incluso il principio di non respingimento di cui all’articolo 33, paragrafo 1. Quanto alla condizione prevista dalla normativa austriaca secondo cui le attività devono essere consentite nello Stato membro ospitante, la Corte osserva che essa non è incompatibile con la direttiva, poiché il rifugiato ha, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, il dovere di conformarsi alle leggi e ai regolamenti del paese di residenza.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, in caso di domanda reiterata basata su un rischio di persecuzione derivante da circostanze create dal richiedente dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione già manifestata in quel paese.
Principio affermato
La facoltà degli Stati membri di escludere "di norma" lo status di rifugiato nelle domande reiterate fondate su circostanze sopravvenute serve a contrastare gli abusi, ma non legittima un automatismo né una presunzione generale di strumentalizzazione. In ogni caso resta necessario un esame individuale completo, e se la domanda è fondata su un rischio reale di persecuzione per un motivo rilevante ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2011/95, lo status di rifugiato deve essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 13.
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