Corte di giustizia, Sentenza C-606/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024. — Doctipharma SAS contro Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) e Pictime Coreyre. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 85 quater – Ambito di applicazione – Vendita a distanza al pubblico di medicinali – Medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica obbligatoria – Persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali – Facoltà, per gli Stati membri, di imporre condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio, nel loro territorio, di medicinali venduti online – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 98/34/CE – Direttiva (UE) 2015/1535 – Servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali. — Causa C-606/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che una piattaforma online che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione rientra nella nozione di servizio della società dell'informazione. L'articolo 85 quater della direttiva 2001/83 impone in linea di principio agli Stati membri di consentire tali vendite online, ma lascia loro il potere di determinare chi sia autorizzato a vendere e di sanzionare chi operi senza titolo. Il divieto nazionale è dunque possibile solo se il prestatore della piattaforma va considerato, in concreto, come il soggetto che effettua la vendita dei medicinali; se svolge invece una mera intermediazione, il divieto non è giustificato da tale norma.
Vendita online di medicinali senza prescrizione tramite piattaforma: qualificazione del servizio come servizio della società dell'informazione e limiti ai divieti nazionali ex articolo 85 quater della direttiva 2001/83
La questione giuridica
Se il servizio di piattaforma che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione debba essere qualificato come "servizio della società dell'informazione"; se rientri nell'articolo 85 quater della direttiva 2001/83; e se gli Stati membri possano vietarlo in forza della normativa nazionale per ragioni di tutela della salute pubblica o perché il prestatore non è farmacista.
Principio di diritto
Un servizio fornito via sito web che si limiti a mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione costituisce un "servizio della società dell'informazione"; tuttavia, ai sensi dell'articolo 85 quater della direttiva 2001/83, uno Stato membro può vietarlo solo se, valutate concretamente le caratteristiche del servizio, il prestatore deve essere considerato esso stesso il venditore dei medicinali e non è autorizzato o legittimato dalla normativa nazionale dello Stato membro di stabilimento. Se invece la piattaforma svolge un'attività distinta di mera intermediazione, il divieto non può fondarsi su tale disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2011/62/UE
- Articolo 85 quater direttiva 2001/83/CE
- Articolo 1, punto 2, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva (UE) 2015/1535
Vendita online di medicinali tramite piattaforma: qualificazione e limiti nazionali
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d'appel de Paris in una controversia tra Doctipharma SAS e l'UDGPO sulla liceità di un sito web che consente l'acquisto online di medicinali non soggetti a prescrizione medica tramite farmacie aderenti. La Corte interpreta, da un lato, la nozione di "servizio della società dell'informazione" e, dall'altro, l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE sulla vendita a distanza di medicinali al pubblico.
Fatti e procedimento principale
Doctipharma aveva ideato e gestiva il sito www.doctipharma.fr, ospitato da Pictime Coreyre, attraverso il quale gli utenti potevano acquistare medicinali e prodotti farmaceutici non soggetti a prescrizione a partire dai siti di farmacie aderenti. L'UDGPO ha sostenuto che tale attività facesse partecipare Doctipharma al commercio elettronico di medicinali senza la qualifica di farmacista e ha chiesto l'accertamento dell'illiceità del sito e la cessazione dell'attività.
Il tribunal de commerce de Nanterre aveva accolto la domanda; la cour d'appel de Versailles aveva poi annullato tale decisione ritenendo che il sito fosse solo una piattaforma tecnica. La Cour de cassation ha cassato la sentenza d'appello, considerando che l'attività di messa in contatto tra farmacisti e pazienti integrasse un ruolo di intermediario vietato dal diritto francese, e ha rinviato la causa alla cour d'appel de Paris.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 98/34/CE e la direttiva (UE) 2015/1535, che definiscono il "servizio della società dell'informazione" come un servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale;
- l'articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE, inserito dalla direttiva 2011/62/UE, che disciplina la vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
- il paragrafo 2 dell'articolo 85 quater, che consente agli Stati membri di imporre condizioni per la fornitura al dettaglio sul loro territorio, purché giustificate da motivi di tutela della salute pubblica.
Prima questione: qualificazione del servizio
La Corte afferma che il servizio di Doctipharma rientra nella nozione di "servizio della società dell'informazione". La prestazione è offerta tramite sito web, è fornita dietro retribuzione, è prestata a distanza e per via elettronica, e avviene a richiesta individuale sia dei farmacisti sia dei clienti.
La Corte precisa che è irrilevante il fatto che il cliente finale non paghi direttamente la piattaforma, perché la retribuzione può provenire dai farmacisti che aderiscono al servizio. Del pari, non conta la forma concreta del compenso, che sia forfettario, in abbonamento o collegato alle vendite.
Viene inoltre esclusa l'applicazione dei precedenti su Uber, Airbnb e Star Taxi App come ostacolo alla qualificazione: il servizio di messa in contatto, in questo caso, non è parte integrante di un servizio globale di natura diversa, ma costituisce un servizio autonomo.
Seconda-sesta questione: portata dell'articolo 85 quater della direttiva 2001/83
La Corte interpreta l'articolo 85 quater nel senso che gli Stati membri devono consentire la vendita a distanza al pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione mediante servizi della società dell'informazione, salvo il divieto per i medicinali soggetti a prescrizione. Gli Stati membri restano competenti a determinare quali persone fisiche o giuridiche siano autorizzate o legittimate a effettuare tale vendita nel proprio ordinamento nazionale.
La Corte distingue due ipotesi:
- se, in concreto, il prestatore della piattaforma è esso stesso il venditore dei medicinali, lo Stato membro può vietare il servizio se tale prestatore non è autorizzato o legittimato dalla normativa nazionale dello Stato di stabilimento;
- se invece la piattaforma svolge una mera attività di messa in contatto, distinta dalla vendita, il divieto non può essere fondato sull'articolo 85 quater, né sul paragrafo 1, lettera a), né sul paragrafo 2.
Quanto al paragrafo 2, la Corte osserva che le "condizioni" che gli Stati membri possono imporre riguardano la fornitura al dettaglio dei medicinali, non l'esistenza stessa di un servizio di intermediazione online che, per sua natura, è un servizio della società dell'informazione espressamente contemplato dal paragrafo 1.
Ragionamento decisivo
La soluzione dipende dunque da un accertamento fattuale rimesso al giudice nazionale: stabilire se Doctipharma si limiti a intermediare tra farmacisti e clienti oppure se, per le modalità concrete del suo funzionamento, debba essere considerata essa stessa venditrice dei medicinali. Solo in quest'ultimo caso il diritto francese potrebbe legittimamente riservare la vendita online ai soli farmacisti.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- un sito che mette in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione costituisce un servizio della società dell'informazione;
- gli Stati membri possono vietare il servizio solo se il prestatore va considerato, in concreto, il venditore dei medicinali e non è autorizzato o legittimato dalla normativa nazionale.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per operatori e consulenti del settore farmaceutico e dell'e-commerce, perché distingue tra piattaforme di mera intermediazione e soggetti che assumono il ruolo sostanziale di venditori. La liceità dell'attività non dipende solo dall'assenza di qualifica farmaceutica del gestore della piattaforma, ma dalla concreta configurazione economico-giuridica del servizio offerto.
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