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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-299/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024. — M. D. contro UAB «Tez Tour». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Insussistenza di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi – Considerazione di circostanze personali relative alla situazione individuale del viaggiatore interessato – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Circostanze esistenti o prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico interessato – Possibilità di prendere in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza o di ritorno o in altri luoghi. — Causa C-299/22

Giurisprudenza europea62022CJ0299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce in modo ampio la portata dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici nel contesto della pandemia da COVID-19. Esclude che il diritto al recesso senza spese dipenda da avvertenze ufficiali o da un’impossibilità oggettiva del viaggio, e ammette che basti un’incidenza sostanziale sulla sicurezza o sulla salute dei viaggiatori. Precisa inoltre che non sono sufficienti circostanze già note o prevedibili al momento della prenotazione, salvo loro successiva trasformazione in una nuova situazione, e che rilevano anche gli effetti in luoghi diversi dalla destinazione se impattano sul pacchetto.

Pacchetto turistico: condizioni per il recesso senza penali per circostanze inevitabili e straordinarie in caso di diffusione della COVID-19

La questione giuridica

Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302: (i) se per configurare circostanze inevitabili e straordinarie sia necessaria una raccomandazione ufficiale o una classificazione formale dell’area come a rischio; (ii) se la nozione comprenda solo impedimenti oggettivi all’esecuzione del pacchetto o anche situazioni che espongono i viaggiatori a rischi per salute e sicurezza, tenendo conto di fattori personali; (iii) se siano rilevanti circostanze già note o prevedibili al momento della conclusione del contratto; (iv) se possano considerarsi anche conseguenze verificatesi nel luogo di partenza o in altri luoghi collegati al viaggio.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 consente al viaggiatore di risolvere senza penali il contratto di pacchetto turistico quando, prima dell’inizio del viaggio, sopravvengono nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze circostanze inevitabili e straordinarie che incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto; non occorre una preventiva raccomandazione ufficiale o una formale classificazione dell’area come rischio. La nozione comprende anche situazioni che, pur non rendendo oggettivamente impossibile il viaggio, lo espongono a rischi seri per salute e sicurezza, valutati alla data della risoluzione nella prospettiva di un viaggiatore medio e potendo considerare, se oggettivamente rilevanti, elementi personali del viaggiatore. Non possono invece essere invocate circostanze già note o prevedibili alla conclusione del contratto, salvo che esse siano poi mutate in modo sostanziale generando una situazione nuova; possono infine essere considerate anche le conseguenze che si producono nel luogo di partenza o in altri luoghi connessi al viaggio, se incidono sull’esecuzione del pacchetto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto viii), della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 13, paragrafi 3 e 6, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 14, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Direttiva 90/314/CEE

Pacchetto turistico e COVID-19: recesso senza spese per circostanze inevitabili e straordinarie

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) sulla corretta interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302. La controversia opponeva un viaggiatore, M.D., all’organizzatore "Tez Tour" UAB in merito al recesso anticipato, senza penali, da un pacchetto turistico verso gli Emirati Arabi Uniti, motivato dal rischio sanitario connesso alla diffusione della COVID-19.

Fatti e procedimento principale

M.D. aveva concluso il 10 febbraio 2020 un contratto di pacchetto turistico per un viaggio dal 1° all’8 marzo 2020, comprendente volo A/R Vilnius-Dubai e soggiorno alberghiero, pagando EUR 4 834. Il 27 febbraio 2020 ha comunicato la volontà di risolvere il contratto e ha chiesto di utilizzare la somma versata per un viaggio successivo, quando il rischio da COVID-19 fosse diminuito. L’organizzatore ha rifiutato.

I giudici lituani di merito hanno respinto la domanda, ritenendo non integrata la nozione nazionale di forza maggiore, corrispondente alle "circostanze inevitabili e straordinarie" della direttiva. In cassazione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire quattro profili: necessità di un avvertimento ufficiale, contenuto della nozione di incidenza sostanziale, rilevanza della prevedibilità al momento della prenotazione e portata geografica dell’espressione "nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze".

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, che definisce le "circostanze inevitabili e straordinarie";
  • l’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, che riconosce il recesso senza spese in caso di tali circostanze con incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto verso la destinazione;
  • l’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), per il raffronto con il regime del difetto di conformità e del risarcimento;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e viii), che valorizza le informazioni precontrattuali su trasporto e idoneità del viaggio per persone vulnerabili.

Primo quesito: non serve una raccomandazione ufficiale

La Corte afferma che il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie non è subordinato alla pubblicazione di un avvertimento ufficiale che sconsigli i viaggi né alla classificazione formale della destinazione come area a rischio. Tali atti possono avere valore indiziario, ma non costituiscono un requisito costitutivo. Diversamente, si comprometterebbe l’obiettivo di armonizzazione della direttiva e si renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto conferito al viaggiatore.

La Corte osserva inoltre che una pandemia globale, come la COVID-19, è di per sé idonea a rientrare nella nozione di circostanze inevitabili e straordinarie, secondo la giurisprudenza già affermata nella causa UFC – Que choisir e CLCV (C‑407/21).

Secondo quesito: non solo impossibilità, ma anche rischio serio per salute e sicurezza

La Corte interpreta l’espressione "un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione" in senso ampio. Non è necessario che il viaggio diventi oggettivamente impossibile; è sufficiente che non possa essere eseguito senza esporre i viaggiatori a rischi significativi per salute e sicurezza.

Nel valutare tale incidenza, possono rilevare anche fattori personali oggettivamente pertinenti, come viaggiare con bambini piccoli o appartenere a un gruppo particolarmente vulnerabile per età o salute. Tali elementi non bastano da soli, ma possono incidere sulla gravità concreta delle conseguenze delle circostanze invocate.

La Corte precisa che la valutazione deve essere compiuta alla data della risoluzione del contratto, in una prospettiva prospettica, e secondo il parametro del viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Questo standard serve a evitare che la decisione dipenda da timori meramente soggettivi, pur senza vincolarla alle sole valutazioni dell’organizzatore.

Terzo quesito: irrilevanza delle circostanze già note o prevedibili, salvo mutamenti sostanziali

La Corte afferma che una situazione già nota o prevedibile alla data di conclusione del contratto non può essere invocata come "circostanza inevitabile e straordinaria". La logica della norma presuppone infatti un cambiamento sopravvenuto e imprevedibile rispetto al momento della prenotazione.

Resta però possibile che una situazione inizialmente nota o prevedibile si trasformi successivamente in modo sostanziale, dando luogo a una nuova situazione che, da sola, soddisfi i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 2. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il rischio sanitario fosse mutato tra la prenotazione del 10 febbraio 2020 e il recesso del 27 febbraio 2020.

Quarto quesito: rilievo anche delle conseguenze nel luogo di partenza o in altri luoghi del viaggio

La Corte chiarisce che, pur essendo necessario che le circostanze si verifichino nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, la norma non limita geograficamente il luogo in cui le conseguenze di tali circostanze devono manifestarsi. Possono quindi essere prese in considerazione anche le ripercussioni nel luogo di partenza, nei luoghi di ritorno o nelle tappe intermedie, se incidono sull’esecuzione del pacchetto.

Nel caso dei pacchetti che includono il trasporto, ciò può riguardare, ad esempio, restrizioni o misure adottate nel paese di partenza per i viaggiatori di rientro, qualora tali misure compromettano l’esecuzione del viaggio come concordato.

Dispositivo

La Corte risponde ai quattro quesiti confermando una lettura ampia e protettiva dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302. Il viaggiatore può risolvere senza penali il contratto di pacchetto turistico quando circostanze straordinarie sopravvenute incidano in modo sostanziale sul viaggio, anche solo perché lo rendono rischioso per salute e sicurezza; tale valutazione va fatta alla data del recesso, dal punto di vista del viaggiatore medio, potendo tenere conto di elementi personali oggettivamente rilevanti e delle conseguenze che si producono anche fuori dalla destinazione, se influenti sul pacchetto.

Come è indicizzato

Materiepacchetti turisticitutela dei consumatoridiritto di recessocovid-19trasporto passeggeri

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