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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-392/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 febbraio 2024. — X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Domanda di protezione internazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Rischi di trattamento inumano o degradante – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Portata degli obblighi dello Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da parte dello Stato membro competente e che intende procedere al trasferimento del richiedente verso quest’ultimo Stato membro – Principio di fiducia reciproca – Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento inumano o degradante, risultante da carenze sistemiche – Pratiche di respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera. — Causa C-392/22

Giurisprudenza europea62022CJ0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che pratiche sistematiche di pushback e trattenimento alla frontiera, pur incompatibili con il diritto UE, non determinano automaticamente l’inapplicabilità del meccanismo Dublino verso lo Stato membro interessato. Il divieto di trasferimento scatta solo se il richiedente dimostra un rischio reale, concreto e attuale di subirle anche dopo il trasferimento e se tali misure lo esporrebbero a condizioni assimilabili a trattamento inumano o degradante. La Corte ribadisce inoltre che l’autorità che procede al trasferimento deve considerare tutte le informazioni prodotte dal richiedente e cooperare nell’accertamento, potendo chiedere garanzie individuali allo Stato membro competente. La quarta questione è dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sufficiente.

Rinvio pregiudiziale sul trasferimento Dublino III verso uno Stato membro che pratica pushback e trattenimenti ai confini: limiti della fiducia reciproca e obblighi di verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e della Carta, il trasferimento verso lo Stato membro competente sia precluso da violazioni gravi e sistematiche commesse da quello Stato nei confronti di cittadini di paesi terzi alla frontiera; quali siano i mezzi e il livello di prova richiesti per dimostrare il rischio di trattamenti vietati dall’articolo 4 della Carta; e se l’eventuale impossibilità di un ricorso effettivo nello Stato membro competente incida sulla risposta.

Principio di diritto

Il fatto che lo Stato membro competente pratichi, ai confini, respingimenti sommari e trattenimenti ai valichi di frontiera non impedisce di per sé il trasferimento del richiedente ai sensi del regolamento Dublino III; il trasferimento è vietato solo se vi sono motivi seri e comprovati di ritenere che il richiedente, al momento del trasferimento o dopo di esso, corra un rischio reale di essere esposto a tali pratiche e che esse lo pongano in una situazione di estrema deprivazione materiale assimilabile a trattamento inumano o degradante ex articolo 4 della Carta. Lo Stato membro che trasferisce deve esaminare tutte le informazioni fornite dal richiedente, cooperare all’accertamento dei fatti, astenersi dal trasferimento in presenza di tale rischio reale e può procedere solo se ottiene garanzie individuali attendibili e sufficienti a escluderlo; la quarta questione è irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 4, 18, 19 e 47
  • Regolamento (UE) n. 604/2013, articoli 3, paragrafo 2, 5, 21 e 22
  • Direttiva 2013/32/UE, articolo 6
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Direttiva 2011/95/UE, articolo 4, paragrafo 4
  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Rinvio pregiudiziale sul trasferimento Dublino III verso uno Stato membro che applica pushback e trattenimenti di frontiera

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, in materia di asilo e di applicazione del regolamento Dublino III. Il giudice neerlandese chiede come incidano, sul trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente, pratiche sistematiche di respingimento sommario e di trattenimento ai valichi di frontiera.

Fatti e procedimento principale

X, cittadino siriano, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Polonia il 9 novembre 2021 e, dopo essere entrato nei Paesi Bassi, una nuova domanda il 22 novembre 2021. I Paesi Bassi avevano chiesto alla Polonia la ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 604/2013, richiesta accolta dalla Polonia ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c).

Con decisione del 20 aprile 2022, il Segretario di Stato olandese aveva rifiutato di esaminare la domanda, ritenendo competente la Polonia e disponendo il trasferimento. X aveva impugnato la decisione sostenendo di avere subito in Polonia pushback verso la Bielorussia, trattenimento in un centro della guardia di frontiera e maltrattamenti; lamentava inoltre l’assenza di indipendenza dei giudici polacchi.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali commesse dallo Stato membro competente contro cittadini di paesi terzi ostino in assoluto al trasferimento;
  • se, in presenza di tali violazioni, lo Stato membro richiedente debba fare affidamento esclusivo o meno sulla fiducia reciproca e quali verifiche debba svolgere sul rischio futuro per il richiedente;
  • quali mezzi di prova e quale livello probatorio siano richiesti al richiedente, e se occorrano garanzie individuali da parte dello Stato membro competente;
  • se la possibile impossibilità di proporre ricorsi effettivi nello Stato membro competente incida sulla risposta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013;
  • gli articoli 5, 21 e 22 del medesimo regolamento;
  • l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, sull’accesso alla procedura di protezione internazionale;
  • il considerando 20 del regolamento Dublino III e il considerando 15 della direttiva 2013/33/UE, sul trattenimento;
  • gli articoli 1, 4, 18, 19 e 47 della Carta.

Ragionamento della Corte: fiducia reciproca e limiti

La Corte ricorda che il sistema Dublino si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri, ma tale presunzione non è assoluta. In linea di principio si presume che il trattamento dei richiedenti in ciascuno Stato membro sia conforme alla Carta, alla Convenzione di Ginevra e alla CEDU; tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, impedisce il trasferimento quando vi siano fondati motivi di ritenere che il richiedente corra un rischio di trattamento inumano o degradante a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza.

La Corte distingue tra la mera esistenza di pratiche incompatibili con il diritto UE e la prova delle condizioni cumulative richieste dall’articolo 3, paragrafo 2:

  • le pratiche di pushback violano l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, perché ostacolano l’accesso alla procedura di asilo;
  • i trattenimenti ai valichi di frontiera sono contrari al principio secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale.

Tuttavia, tali pratiche non impediscono automaticamente il trasferimento: occorre verificare se siano sistemiche e se, nel caso concreto, espongano il richiedente a un rischio reale di trattamento vietato dall’articolo 4 della Carta.

Ragionamento della Corte: applicazione al caso concreto

La Corte afferma che spetta al giudice del rinvio verificare se le carenze accertate in Polonia persistano e riguardino, in generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza, oppure almeno un gruppo di richiedenti considerato nel suo insieme, come coloro che attraversano o tentano di attraversare la frontiera tra Polonia e Bielorussia. In tal caso, tali carenze possono essere qualificate come "sistemiche" anche quando colpiscono un determinato gruppo di persone.

Quanto al rischio concreto, il giudice nazionale deve valutare se vi siano seri e comprovati motivi per ritenere che il richiedente, dopo il trasferimento, possa essere ricondotto alla frontiera e sottoposto a pushback, eventualmente preceduto da trattenimento, e se ciò lo esponga a estrema deprivazione materiale tale da equivalere a trattamento inumano o degradante.

La Corte precisa inoltre che il rischio va valutato con riferimento al momento del trasferimento o a ciò che può accadere dopo il trasferimento, non alla situazione in cui il richiedente si trovava al suo primo ingresso nello Stato membro competente.

Ragionamento della Corte: mezzi di prova e cooperazione

Sul piano probatorio, la Corte richiama la struttura partecipativa del regolamento Dublino III: il richiedente deve poter presentare tutti gli elementi pertinenti, il colloquio personale serve a facilitare la determinazione dello Stato competente e l’autorità deve consentire la produzione di elementi di prova o circostanze indiziarie.

La Corte ne ricava che non esiste un requisito specifico quanto alla natura o all’efficacia probatoria delle informazioni fornite dal richiedente. L’autorità che procede alla determinazione dello Stato competente deve quindi:

  • prendere in considerazione tutte le informazioni fornite dal richiedente, in particolare su un possibile rischio di trattamenti vietati dall’articolo 4 della Carta;
  • cooperare all’accertamento dei fatti e verificare la realtà del rischio, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati;
  • tenere conto anche, se del caso, delle informazioni pertinenti che non può ignorare d’ufficio.

Se il rischio reale è accertato, l’autorità deve proseguire l’esame dei criteri del capo III per individuare un altro Stato membro competente. Prima di concludere che il trasferimento è impossibile, essa può però chiedere garanzie individuali allo Stato membro competente; se tali garanzie sono credibili e sufficienti a escludere il rischio, il trasferimento può avere luogo.

Quarta questione: irricevibilità

La quarta questione, relativa all’eventuale impossibilità o inefficacia di adire autorità e giudici nello Stato membro competente, è dichiarata irricevibile. La Corte osserva che il giudice del rinvio non ha spiegato con sufficiente precisione le difficoltà concrete prospettate né il nesso tra tali difficoltà e il livello probatorio richiesto nella procedura Dublino.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • i pushback e i trattenimenti ai valichi di frontiera nello Stato membro competente non ostano di per sé al trasferimento;
  • il trasferimento è vietato solo in presenza di motivi seri e comprovati di rischio reale di subire tali pratiche e di essere esposti a una situazione di estrema deprivazione materiale incompatibile con l’articolo 4 della Carta;
  • lo Stato membro che trasferisce deve considerare tutte le informazioni del richiedente, cooperare nell’accertamento dei fatti, astenersi dal trasferire in caso di rischio reale e può chiedere garanzie individuali;
  • la quarta questione è irricevibile.

Principio di diritto affermato

La sentenza conferma che, nel sistema Dublino, la fiducia reciproca è forte ma non assoluta: il trasferimento va bloccato solo quando il rischio di trattamenti vietati è concreto, attuale e sufficientemente grave, alla luce di elementi oggettivi e aggiornati, mentre la sola constatazione di prassi illegittime nello Stato membro competente non basta automaticamente a paralizzare il trasferimento.

Come è indicizzato

Materieasilo e immigrazioneregolamento dublino iiidiritti fondamentalinon-refoulementtrattenimento e frontiere esterne

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