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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-437/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 febbraio 2024. — R.M. e E.M. contro Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 7 – Misure e sanzioni amministrative – Regolamento n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Regolamento delegato n. 640/2014 – Articolo 35 – Recupero delle somme indebitamente versate presso persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità – 114169 / Nozione di “beneficiario”. — Causa C-437/22

Giurisprudenza europea62022CJ0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce che, per gli aiuti FEASR ottenuti mediante frode, il recupero non è limitato al solo beneficiario formale. Può essere rivolto anche ai rappresentanti che hanno consapevolmente partecipato all’irregolarità con false dichiarazioni, in applicazione della disciplina settoriale letta alla luce del regolamento n. 2988/95. Al tempo stesso, la Corte esclude che tali rappresentanti possano essere qualificati automaticamente come "beneficiari" solo perché gestiscono o traggono utilità dalla società.

Recupero di aiuti FEASR indebitamente percepiti: possibilità di agire anche contro i rappresentanti che hanno commesso la frode e nozione di "beneficiario"

La questione giuridica

Se, in caso di aiuto agricolo finanziato dal FEASR ottenuto fraudolentemente da una società, il recupero possa essere richiesto anche ai rappresentanti della società che hanno deliberatamente fornito false dichiarazioni, pur non essendo formalmente i beneficiari; e, in subordine, se tali rappresentanti possano essere qualificati essi stessi come "beneficiari" ai sensi del regolamento delegato n. 640/2014 quando di fatto percepiscano gli utili della società.

Principio di diritto

Nel settore degli aiuti FEASR, il recupero dell’importo indebitamente percepito può essere chiesto, oltre che al beneficiario formale, anche alle persone che non hanno tale qualità ma che hanno deliberatamente partecipato all’irregolarità fornendo false informazioni per ottenere l’aiuto; ciò deriva dal combinato disposto degli articoli 56 e 54 del regolamento n. 1306/2013, dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 e dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, senza violare il principio di certezza del diritto. Tuttavia, i rappresentanti fraudolenti di una società non diventano per ciò solo "beneficiari" dell’aiuto, se non rientrano nelle categorie definite dal regolamento delegato n. 640/2014, anche se di fatto percepiscono gli utili della società.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1306/2013

Recupero di aiuti FEASR indebitamente percepiti e nozione di beneficiario

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema estone) in materia di politica agricola comune e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La Corte è chiamata a chiarire se, in caso di aiuti FEASR ottenuti fraudolentemente da una società, il recupero possa essere rivolto anche ai rappresentanti della società che hanno partecipato alla frode e se costoro possano essere considerati beneficiari ai sensi della normativa settoriale.

Fatti e procedimento principale

La società X OÜ aveva ottenuto aiuti nell’ambito dei programmi estoni di sviluppo rurale 2007-2013 e 2014-2020. Secondo i giudici nazionali, R.M. ed E.M., in qualità di rappresentanti della società, avevano fornito deliberatamente informazioni false al PRIA per ottenere i finanziamenti, che erano stati versati indebitamente per un importo complessivo di EUR 143737,38.

In primo grado, R.M. ed E.M. erano stati condannati per frodi in materia di sovvenzioni e, inoltre, al pagamento delle somme indebitamente percepite nell’ambito di un’azione di riconoscimento di credito pubblico promossa dalla Repubblica di Estonia. Dopo il rigetto dell’appello, essi hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che il recupero avrebbe dovuto essere richiesto solo al beneficiario formale, ossia la società X, poi fusa con la società Y.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte due quesiti principali:

  • se l’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, letto con l’articolo 54, paragrafo 1, dello stesso regolamento, con l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 e alla luce dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, consenta di chiedere il recupero anche ai rappresentanti della persona giuridica beneficiaria che hanno commesso la frode;
  • se tali rappresentanti possano essere qualificati come "beneficiari" ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, quando siano anche i titolari effettivi della società e percepiscano di fatto i relativi utili.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 2988/95, che istituisce un quadro generale per i controlli e le misure amministrative contro le irregolarità lesive del bilancio UE. In particolare, l’articolo 4 prevede la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, mentre l’articolo 7 estende misure e sanzioni anche alle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità.

Sul versante della PAC, sono centrali gli articoli 54, 56 e 58 del regolamento n. 1306/2013. L’articolo 54 impone agli Stati membri di recuperare dal beneficiario i pagamenti indebiti; l’articolo 56 disciplina le rettifiche finanziarie per il FEASR; l’articolo 58 impone misure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e per il recupero dei pagamenti indebiti. È inoltre rilevante l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, che prevede il rifiuto o la revoca integrale del sostegno quando il beneficiario abbia presentato prove false per ottenerlo.

La nozione di "beneficiario" è poi definita dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato n. 640/2014, con rinvio alle categorie previste dai regolamenti n. 1307/2013 e n. 1303/2013.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il tenore letterale delle disposizioni del regolamento n. 1306/2013 non consente, da solo, di stabilire se il recupero possa essere richiesto a persone diverse dal beneficiario formale. Tuttavia, il contesto normativo e gli obiettivi perseguiti conducono a una soluzione più ampia.

In particolare, il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013 richiama espressamente il regolamento n. 2988/95 per la prevenzione e il trattamento delle irregolarità. Inoltre, l’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), che menziona l’insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, perderebbe di effetto utile se il recupero non potesse essere rivolto anche a queste ultime.

La Corte valorizza poi l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di contrasto efficace alla frode: consentire il recupero anche nei confronti delle persone che hanno consapevolmente partecipato all’irregolarità è coerente con tale finalità, soprattutto quando il beneficiario è una persona giuridica inesistente o incapiente. La soluzione è compatibile con il principio di certezza del diritto, poiché la normativa, letta nel suo complesso, consente agli interessati di prevedere che il recupero possa essere richiesto anche a chi abbia deliberatamente fornito false informazioni per ottenere il sostegno.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla nozione di "beneficiario", la Corte rileva che la definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato n. 640/2014 riguarda categorie precise: l’agricoltore ai sensi del regolamento n. 1307/2013, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento n. 1306/2013, e il beneficiario di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi del regolamento n. 1303/2013.

I rappresentanti della società X non rientrano, in quanto tali, in nessuna di queste categorie. Il fatto che abbiano agito come rappresentanti, che abbiano commesso la frode o che, di fatto, percepiscano gli utili della società non basta a trasformarli in beneficiari ai fini della disposizione. La Corte distingue quindi tra responsabilità per il recupero dell’aiuto indebito e status di beneficiario.

Dispositivo e regola applicabile

La Corte risponde che:

  • il recupero di un aiuto FEASR indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente può essere perseguito non solo nei confronti del beneficiario, ma anche delle persone che, pur non essendo beneficiarie, hanno deliberatamente fornito false informazioni per ottenerlo;
  • i rappresentanti fraudolenti di una persona giuridica non possono essere considerati "beneficiari" dell’aiuto ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, se non rientrano nelle categorie definite dalla normativa, neppure se percepiscono di fatto gli utili prodotti dalla società.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che nel contenzioso sul recupero di sovvenzioni FEASR la legittimazione passiva può estendersi oltre il beneficiario formale quando vi sia una partecipazione consapevole alla frode. Tuttavia, l’estensione non modifica la nozione normativa di beneficiario, che resta tipizzata e non può essere ricostruita in base alla sola titolarità economica di fatto o al controllo della società.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefeasrrecupero di aiuti indebitamente percepitifrodi e irregolaritàtutela degli interessi finanziari dell'unione

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