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Sentenza

Sentenza n. 905/2026 - Catania, Sezione 3

per la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare degli effetti, o in subordine per l'annullamento -dell'ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10.8.2024 adottata dal Sindaco del comune di Lipari, pubblicata all'albo pretorio dall'10.8.2024 al 25.8.2024 e di tutti gli atti e pareri connessi, presupposti o consequenziali; - nonché, in ulteriore subordine, per la mancata conclusione del procedimento amministrativo di riesame e ritiro della predetta ordinanza n. 46/2024, attivato con istanza del 12.8.2025 e reiterata il 3.12.2025;

Giustizia amministrativa202600291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Lipari recante prescrizioni per le unità navali adibite a escursioni turistiche giornaliere, nonché mancata risposta alle istanze di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 10 agosto 2024 e, in subordine, il suo annullamento, previa sospensione cautelare. In ulteriore subordine hanno contestato la mancata conclusione del procedimento di riesame e ritiro dell’ordinanza, avviato con istanza del 12 agosto 2025 e reiterato il 3 dicembre 2025. A sostegno della nullità hanno dedotto il difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che l’ordinanza avrebbe disposto limitazioni all’uso del demanio marittimo, materia ritenuta di competenza dell’autorità marittima ai sensi dell’art. 59 del regolamento del Codice della navigazione. Quanto all’annullamento, hanno denunciato l’inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente previsto dall’art. 50 d.lgs. 267/2000, il travisamento dei presupposti, il difetto di potere, lo sviamento, la manifesta illogicità, la sproporzione delle misure, la lesione dei diritti degli operatori, la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 16 Cost. Secondo i ricorrenti, non sarebbe esistita un’emergenza sanitaria o igienico-sanitaria locale, mentre l’effettiva finalità dell’ordinanza sarebbe stata quella di limitare gli sbarchi sulle isole di Panarea e Stromboli e, più in generale, i flussi turistici. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria, poiché il Comune si sarebbe basato su generiche segnalazioni del 2022 e su disagi da overtourism, non correlati a pericoli attuali o imprevedibili. Infine, è stata contestata l’omessa indicazione della durata della misura, in contrasto con la necessaria provvisorietà delle ordinanze contingibili e urgenti. Il Comune ha eccepito anche l’omessa notifica all’ASP e al Dipartimento della Protezione Civile nazionale e la mancata impugnazione del parere dell’ASP; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali eccezioni.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo non sussistenti le cause ostative connesse al contraddittorio, all’istruttoria o alla volontà di proporre ulteriori strumenti processuali. Le censure dirette contro l’ordinanza sono state dichiarate irricevibili per tardività: l’ordinanza era stata adottata il 10 agosto 2024 e pubblicata all’albo pretorio dal 10 al 25 agosto 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 5 febbraio 2026. Il termine di 180 giorni per l’azione di nullità, previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a., e quello di 60 giorni per l’azione di annullamento, previsto dall’art. 29, comma 1, c.p.a., risultavano ampiamente decorsi. La domanda relativa alla mancata conclusione del procedimento di autotutela è stata invece rigettata. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione non ha un obbligo giuridico di pronunciarsi sulle istanze volte a sollecitare l’esercizio dell’autotutela, trattandosi di potere ampiamente discrezionale e non coercibile mediante l’azione avverso il silenzio. Di conseguenza, sulle istanze di autotutela non si forma il silenzio-rifiuto impugnabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e per il resto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Comune di Lipari, liquidate in 1.500 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando non sussistono le cause ostative previste dalla legge, tra cui il difetto del contraddittorio, l’incompletezza dell’istruttoria o la volontà di proporre determinati strumenti processuali.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale di 180 giorni per la proposizione dell’azione di nullità; il mancato rispetto del termine determina l’irricevibilità della domanda.

  • art. 29, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale di 60 giorni per l’azione di annullamento; il ricorso proposto oltre tale termine è irricevibile.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Impone al giudice di dichiarare irricevibile il ricorso tardivamente notificato.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    È stato indicato dai ricorrenti quale base normativa del potere contingibile e urgente esercitato dal Sindaco, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti a causa della tardività delle relative censure.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’ordinanza per difetto assoluto di attribuzione; la relativa domanda è stata dichiarata tardiva senza esame della fondatezza della censura.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, garantendo alle parti la possibilità di interloquire; nel caso concreto è stato dato avviso della possibile tardività del ricorso.

Massime di principio

  • L’azione di nullità deve essere proposta entro il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a.; la sua proposizione oltre tale termine comporta l’irricevibilità della domanda, anche quando la nullità sia dedotta per difetto assoluto di attribuzione.
  • L’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere proposta entro 60 giorni dalla conoscenza legale dell’atto, desumibile anche dalla pubblicazione all’albo pretorio quando questa renda conoscibile il provvedimento; il ricorso tardivo è irricevibile.
  • L’esercizio dell’autotutela decisoria costituisce una facoltà ampiamente discrezionale dell’amministrazione e, di regola, non è oggetto di un obbligo giuridico di provvedere su istanza del privato.
  • La mancata risposta a un’istanza diretta esclusivamente a sollecitare l’annullamento d’ufficio o il ritiro di un atto non integra silenzio-inadempimento impugnabile mediante l’azione avverso il silenzio, poiché il privato non può rendere coercibile l’esercizio dell’autotutela.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàNullità del provvedimento

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