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Sentenza

Sentenza n. 1797/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro n. 431/2024, pubblicata in data 28.05.2024, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione resistente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’emananda sentenza amministrativa o nel termine che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congruo, disponendo in favore di Gigli David il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94 ed in favore di Vitale Giacomo il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, e quindi mettendo a disposizione di Gigli David e Vitale Giacomo detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo componimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore delle ricorrenti, anche nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202501148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 431/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I due docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 431/2024 del 28 maggio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per euro 500 annui per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. L’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese del giudizio ordinario; i ricorrenti hanno quindi chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione del beneficio dovuto e che non sussistevano ostacoli normativi all’esecuzione: il titolo era stato notificato all’organo competente e risultava ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti dal titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli 60 giorni per provvedere, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a pagare ai procuratori antistatari euro 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, accolto per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, il termine previsto per l’adempimento non costituisce più un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’ottemperanza anche utilizzando, se occorre, il pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri di avere materialmente adempiuto alla condanna contenuta in un titolo passato in giudicato, il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per provvedere.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non impedisce la corresponsione delle somme dovute.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga in via sostitutiva se l’Amministrazione non adempie nel termine assegnato; il commissario può ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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