Cassazione Penale, Sentenza n. 34265/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fagone era imputato per detenzione ai fini di spaccio di circa 100 grammi di hashish (Santa Croce Camerina, 14/03/2015). In primo grado il Tribunale di Ragusa, con giudizio abbreviato, lo assolse come non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p.; il Procuratore Generale impugnò. La Corte d'appello di Catania riformò la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile la causa di non punibilità e condannando l'imputato a 1 anno di reclusione (pena sospesa) e €2.000 di multa, oltre spese. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione sull'eccessività della pena; (2) errata applicazione della norma e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) assenza di motivazione sulla mancata concessione della non menzione della condanna. Il Procuratore generale in Cassazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la valutazione della tenuità del fatto e della pena siano valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente motivato la non applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. in considerazione del consistente quantitativo di sostanza (100 g, con esito analitico corrispondente a 496 dosi), delle modalità di occultamento e del fatto che la sostanza fu rinvenuta in sede di perquisizione e non consegnata spontaneamente. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena da parte della Corte d'appello, fondandola sul notevole peso della sostanza, e ha escluso il possibile censura sulla non menzione poiché tale beneficio non risulta essere stato richiesto nel corso del giudizio di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente il reato rispetto alla quantità rinvenuta.
codice penale, art. 131‑bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché mancavano congiuntamente i requisiti di lieve offesa e non abitualità; il consistente quantitativo (100 g, 496 dosi) e le modalità di occultamento escludono la tenuità.
codice penale, art. 133
art. 133, primo comma, c.p.
Parametri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo): la Corte d'appello ha valutato tali parametri e motivato la determinazione della pena anche sulla base del peso della sostanza.
codice penale, art. 132 e art. 133
Riferimento alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena: la Cassazione ha ritenuto congrua la scelta della Corte d'appello in ragione degli elementi di fatto.
d.l. n.137/2020, art. 23, comma 8 (conv. legge n.176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, conv. dalla legge n.176 del 2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione congiunta di lieve offesa e non abitualità: non è sufficiente un solo elemento favorevole; valutazioni sui fatti (quantitativi, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato) sono di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Quantitativi non 'modici' di stupefacente (qui 100 g e circa 496 dosi) e modalità di occultamento/inattiva collaborazione con gli inquirenti sono elementi che rendono improbabile il riconoscimento della particolare tenuità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; per contrastarla in sede di legittimità occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità, non la semplice pretesa di una pena più lieve.
- La non menzione della condanna (o altri benefici) deve essere richiesti nel corso del giudizio di merito: la mancata richiesta impedisce la deduzione in sede di cassazione della omissione del giudice di merito.
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente non può ottenere una diversa valutazione probatoria: la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione del diritto e la motivazione, non riesamina le valutazioni fattuali svolte dal giudice di merito.
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