Cassazione Penale, Sentenza n. 7838/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello contestando: 1) vizi procedurali per presunta nullità o inutilizzabilità dovute alla mancata formale dichiarazione di apertura del dibattimento; 2) omessa assunzione o revoca illegittima di prove testimoniali richieste dalla difesa (Delfino Gaspare, arch. Indelicato); 3) vizio di motivazione relativamente al periodo di commissione del reato (ritenendo che la responsabilità fosse stata estesa a epoche non contestate, e che i ricorrenti non risiedessero negli immobili al momento dell'accertamento); 4) intervenuta prescrizione dei reati. I fatti di causa riguardavano l'allaccio abusivo alla rete Enel e la sottrazione di energia elettrica accertata al 29 ottobre 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul punto procedurale, ha ritenuto che la mancata formale indicazione dell'apertura del dibattimento non abbia generato nullità né pregiudizio, essendo il difensore presente e senza allegazione di danno. Quanto alla revoca dell'ammissione dei testi, la Corte ha osservato che la difesa non ha tempestivamente eccepito la revoca e che la Corte d'appello ha motivato la superfluità dell'audizione; dunque nessuna nullità produttiva di annullamento. Sulla data del fatto, la Cassazione ha ritenuto corretta la delimitazione dell'illecito al periodo fino al controllo del 29/10/2010 (con riferimento ai prelievi abusivi dimostrati), respingendo le eccezioni basate su certificati di residenza. Infine, è stata esclusa la prescrizione. Conseguentemente i provvedimenti di condanna (pena rideterminata in mesi sei di reclusione e euro 200 di multa per ciascuno, riconoscimento delle aggravanti e della recidiva per i soggetti indicati) sono stati sostanzialmente confermati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7; art. 99 (recidiva)
Art. 110 (concorso di persone) e artt. 624 e 625 applicati per il furto di energia elettrica con aggravanti per violenza sulle cose e uso di mezzi fraudolenti; art. 99 riferito alla recidiva (qualificata per alcuni imputati). La Corte ha ritenuto provata la fattispecie e applicabili le aggravanti e la recidiva come contestate.
Codice di procedura penale
art. 181 comma 4; art. 492; art. 495; art. 507; art. 603 comma 3; art. 178 comma 1 lett. c
Gli articoli relativi alla normativa processuale sono stati interpretati nel senso che: la mancata formale dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492) non determina nullità se non è dimostrato pregiudizio e il difensore ha partecipato; l'art. 495 (diritto di difendere provando) e le norme sull'ammissione/testimonianza (art. 507) richiedono che l'eventuale revoca di testi della difesa sia tempestivamente contestata, altrimenti si considera implicitamente accettata; l'art. 603 richiede valutazione delle prove richieste, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio tale da annullare il giudizio.
Costituzione
Rilevato il principio del contraddittorio e della parità delle armi, ma la Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato in modo da incidere sulla decisione, atteso l'assenza di contestazione tempestiva e di specifico pregiudizio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato il diritto alla parità delle armi; la Corte ha ritenuto comunque rispettato il necessario contraddittorio e il diritto della difesa di provare, non emergendo violazioni tali da inficiare il processo.
Massime di principio
- La mancata dichiarazione formale di apertura del dibattimento non comporta automaticamente nullità: va dimostrato un pregiudizio concreto per l'imputato e la mancata partecipazione o difesa effettiva.
- La revoca o esclusione di testi richiesti dalla difesa deve essere tempestivamente contestata in udienza; in mancanza di eccezione immediata e di richiesta formale, la revoca può ritenersi implicitamente accettata.
- La data di riferimento per reati continuativi come il furto di energia è il periodo effettivo di prelievo illecito dimostrato dai verbali di accertamento; elementi anagrafici (certificati di residenza) hanno valore subordinato rispetto alle risultanze fattuali e operative.
- Per contestare la prescrizione occorre calcolare il termine in relazione alla data contestata e alle eventuali cause di sospensione/interruzione; l'eccezione di prescrizione va prospettata con precisione e non è automatica se vi sono circostanze che sospendono o interrompono il termine.
- Le giustificazioni fattuali offerte dagli imputati (es. allaccio preesistente o uso dell'energia in buona fede) devono essere concrete e corroborate da elementi esterni: dichiarazioni non riscontrate dagli accertamenti tecnici e dalle verifiche non hanno efficacia esimente.
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