Cassazione Civile, Ordinanza n. 31430/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un motore fuori bordo rivelatosi viziato. L'acquirente finale ha ottenuto dal tribunale la risoluzione della compravendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni; la società rivenditrice, convenuta in giudizio, ha chiamato in garanzia la propria fornitrice chiedendo di essere tenuta indenne di quanto dovuto al compratore finale. La corte d'appello ha ritenuto che la garanzia operasse solo per la voce di risarcimento del danno e non anche per la restituzione del prezzo. Con il ricorso per cassazione la rivenditrice ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione e violazione delle regole di interpretazione della domanda, per non aver il giudice di merito esaminato correttamente le conclusioni della chiamata in causa; dall'altro, violazione degli artt. 1470, 1479 e 1490 c.c., sostenendo che nella vendita a catena l'azione di rivalsa del rivenditore verso il proprio dante causa copre tutte le somme che il rivenditore è costretto a versare al subacquirente quando esse siano conseguenza dell'inadempimento del primo venditore, comprese le somme corrisposte a titolo di restituzione del prezzo e il correlato mancato guadagno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella vendita a catena, il rivenditore può rivalersi nei confronti del proprio fornitore per tutte le somme dovute al compratore finale che costituiscano conseguenza dell'inadempimento del fornitore medesimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché rivaluti la domanda di manleva/rivalsa alla luce del principio per cui la garanzia non si limita al solo risarcimento in senso stretto, ma comprende anche la restituzione del prezzo e le altre voci di danno che derivino causalmente dalla fornitura del bene viziato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
"con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c."
richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente accoglibile
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
"in relazione all'art. 375, comma.1 n. 5) c.p.c."
richiamato quale base procedurale per la definizione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia"
dedotto come vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"violazione delle norme ermeneutiche"; "violazione e falsa applicazione"
dedotto per censurare l'interpretazione della domanda e la corretta applicazione delle norme sostanziali
art. 1470 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di compravendita
art. 1479 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di garanzie nella compravendita
art. 1490 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia per vizi della cosa venduta
Massime di principio
- Nella vendita a catena l'acquirente finale ha azione contrattuale solo contro il proprio diretto venditore, mentre il rivenditore conserva l'azione di rivalsa verso il proprio fornitore per quanto sia costretto a corrispondere al subacquirente in conseguenza dell'inadempimento del dante causa.
- La rivalsa del rivenditore non si limita alle somme formalmente qualificate come risarcimento del danno, ma può comprendere anche la restituzione del prezzo e le ulteriori voci patrimoniali che rappresentino conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del fornitore.
- Quando il bene venduto è viziato, il pregiudizio del rivenditore può consistere anche nel mancato guadagno derivante dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, ove tale perdita sia causalmente collegata alla fornitura del bene difettoso.
- In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza deve essere specifica e puntuale, non essendo sufficiente un richiamo generico alle produzioni di parte.
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