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Sentenza

Sentenza n. 411/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 94 in data 08/03/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento parziale della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 94 dell’8 marzo 2024, che aveva riconosciuto il bonus carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23, oltre alle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, dopo averla notificata in forma esecutiva, aver atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e aver documentato il passaggio in giudicato, senza ricevere il beneficio. Ha domandato un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l’accredito di euro 1.500, pari al bonus per le tre annualità, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha però dedotto che l’esecuzione fosse incompleta, poiché non risultavano corrisposti gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dalla sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’inadempimento residuo. In assenza di controdeduzioni del Ministero sulla contestazione della ricorrente e in applicazione dell’onere della prova, il Collegio non ha ritenuto dimostrato l’integrale adempimento della sentenza, nonostante l’accredito di euro 1.500. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme ancora dovute in base al giudicato, inclusi gli accessori riconosciuti. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, che, su richiesta della ricorrente e dopo l’inutile decorso del termine, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero al rilascio della carta e all’accredito o pagamento delle somme non corrisposte. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 500 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre oneri e accessori, a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Pertanto, nei termini sopraindicati il ricorso deve essere parzialmente accolto e, conseguentemente

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di completare l’esecuzione del giudicato entro un termine e predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus.

    Il rimedio dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione di misure sostitutive quando l’amministrazione non adempia integralmente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 94 in data 8 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Perugia, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2022/23, oltre le spese legali.

    La disposizione è richiamata quale base del beneficio annuale di euro 500 per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato per le annualità indicate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola somma capitale non prova l’integrale esecuzione del giudicato quando la sentenza abbia riconosciuto anche interessi legali o rivalutazione monetaria; in assenza di contestazioni o prova contraria dell’amministrazione, l’obbligo non può considerarsi integralmente adempiuto.
  • Accertata l’esecuzione solo parziale di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per il completamento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su richiesta della parte dopo l’inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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