Cassazione Penale, Sentenza n. 16333/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riduzione/ revoca del sequestro preventivo per equivalente disposto su beni del Reggiani in relazione a presunta evasione fiscale (art. 2 d.lgs. 10/3/2000, n.74). Il ricorrente contestava che il giudice non avesse considerato l'accertamento con adesione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rideterminato le imposte dirette per alcune annualità (applicando una percentuale di redditività più bassa) e che avendo poi pagato la somma così rideterminata non residuasse più profitto di reato sequestrabile. Denunciava inoltre omessa o meramente apparente motivazione, richiamando l'art. 627 c.3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica e coerente, come richiesto dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio, spiegando perché non condivideva le valutazioni contenute negli atti di adesione (sottolineando la persistenza della contestazione IVA e la natura deflattiva dell'accordo sull'IRES). La Corte ha inoltre ribadito il principio che il giudice penale non è vincolato dall'accertamento con adesione amministrativo e che, per discostarsene, occorrono concreti elementi di fatto che rendano più attendibile la quantificazione originaria. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che definisce il reato tributario contestato (frode fiscale/operazioni inesistenti). Nel caso il profitto contestato deriva dall'evasione IVA e da costi fittizi che abbassano l'imponibile IRPEF/IRES
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dei provvedimenti sulla misura cautelare reale; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non meramente apparente
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge; la Corte ricorda il limite di sindacabilità in Cassazione e che non è consentito un ampio riesame di merito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione nell'enunciazione dei motivi in cassazione (brevità dei motivi necessari per la motivazione della decisione)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile quando non sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In materia di reati tributari il giudice penale non è vincolato dall'accertamento amministrativo o dall'accertamento con adesione: l'ammontare del profitto confiscabile va determinato dal giudice penale sulla base del quadro probatorio penale e dei fatti concreti
- Un accordo deflattivo (accertamento con adesione) non ha automaticamente valore probatorio vincolante nel processo penale; per discostarsi dalla quantificazione convenzionale occorrono elementi fattuali che rendano più attendibile la quantificazione originaria
- Per i ricorsi in Cassazione contro ordinanze su misure cautelari reali la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a carenze motivazionali manifeste: una motivazione logica e coerente da parte del giudice del riesame rende il ricorso inammissibile
- Per ottenere la revoca totale di un sequestro per equivalente dopo un accertamento con adesione è utile depositare integralmente gli atti amministrativi (accertamento con adesione) e provare concretamente che la nuova determinazione fiscale elimina il presunto profitto del reato; occorre dimostrare fatti che rendano inconsistente l'origine penale dell'importo
- Quando si impugna per motivi di motivazione, è necessario dimostrare che la motivazione è del tutto assente o priva dei requisiti minimi (coerenza, completezza, ragionevolezza); censure che riguardano valutazioni o preferenze di valutazione (errores in iudicando) sono difficilmente ammissibili in Cassazione
- In sede di riesame è strategico richiedere e far acquisire al giudice penale tutti gli atti tributari rilevanti (verbali, accertamenti, atti di adesione e prove di pagamento) affinché il giudice possa confrontare espressamente le due determinazioni e motivare il proprio apprezzamento
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