Cassazione Penale, Sentenza n. 9939/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina impropria (4 anni di reclusione e 1.000 euro di multa). Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 421-bis e 422 c.p.p. e carenza motivazionale sulla legittimità della scelta del GUP di non acquisire le immagini di videosorveglianza esterne; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. e illogicità per l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello acquisendo le immagini; 3) errata qualificazione del fatto ex art. 628, comma 2 c.p., sostenendo che la reazione alla guida di Ventrice fosse istintiva e non violenta; 4) violazione dell'art. 110 c.p. per assenza di prova del concorso morale del ricorrente; 5) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 114 e 116 c.p.); 6) eccessività della pena e censura sulla recidiva (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come rapina impropria, valorizzando la minaccia rivolta da Alletto quale elemento idoneo a trasformare il furto in rapina impropria, indipendentemente dall'ulteriore tentativo di investimento. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva e congrua la determinazione della pena (pena detentiva al minimo edittale, multa prossima al minimo), nonché infondate le censure sulle misure istruttorie non richieste o non decisive. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 421-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione del GUP di non acquisire le immagini di videosorveglianza; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a sovvertire la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni rese e sulla condotta intimidatoria attribuita all'imputato
art. 422 c.p.p.
Richiamato unitamente al 421-bis in ordine alla motivazione sulle prove da acquisire; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla non rilevanza definitiva delle immagini rispetto alla prova delle minacce
art. 603 c.p.p.
Invocato per lamentare la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica poiché l'eventuale acquisizione delle immagini non avrebbe mutato la valutazione sul tenore intimidatorio delle frasi attribuite ad Alletto
art. 628, secondo comma, c.p.
Norma che definisce la rapina impropria; la Corte ha confermato l'applicazione avendo i giudici di merito accertato la minaccia e la successiva condotta violenta/tentata di investimento, ritenendo la minaccia già sufficiente per la qualificazione
art. 110 c.p.
Richiamato per contestare il concorso morale; la Corte ha ritenuto che la prova della condotta intimidatoria di Alletto giustifichi il concorso di persone nella rapina impropria
art. 114 c.p.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha valutato che le attenuanti riconosciute siano state valutate e compensate con le aggravanti (recidiva e art. 628, terzo comma, n.1), conducendo alla determinazione della pena nei limiti minimi
art. 116 c.p.
Richiamato congiuntamente all'art. 114 per le circostanze attenuanti; la Cassazione non ha riscontrato vizio nella valutazione dei giudici di merito
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione al vizio per eccesso di pena; la Corte ha ritenuto la pena congrua e determinata al minimo edittale in rapporto alle circostanze e alla recidiva
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la statuizione sull'ammenda (versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende) per la proposizione di un ricorso inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- La minaccia rivolta da un imputato può, di per sé, trasformare un furto in rapina impropria: anche senza una effettiva violenza fisica, la condotta intimidatoria è idonea a integrare l'elemento della violenza o della minaccia richiesto dall'art. 628 c.p.
- In Cassazione i motivi che non affrontano o che obliterano il nucleo centrale della motivazione di merito (prove testimoniali, riscontri fattuali) sono considerati generici e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
- La mancata acquisizione di specifiche prove (es. immagini di videosorveglianza) non è automaticamente motivo di annullamento se i giudici di merito hanno motivato che tali prove non avrebbero mutato la valutazione complessiva del quadro probatorio.
- Per il concorso morale (art. 110 c.p.) è necessaria prova di un contributo psicologico o funzionale dell'imputato; tuttavia, se risulta provata una condotta intimidatoria attribuita al soggetto, questo può giustificare il suo concorso nel reato.
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e individualizzata (natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale ecc.); se adeguatamente motivata, la recidiva può giustificare un aumento della pena o l'esclusione di attenuanti.
- La proposizione di ricorsi infondati o generici in Cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende) a carico del ricorrente.
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