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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9939/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina impropria (4 anni di reclusione e 1.000 euro di multa). Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 421-bis e 422 c.p.p. e carenza motivazionale sulla legittimità della scelta del GUP di non acquisire le immagini di videosorveglianza esterne; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. e illogicità per l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello acquisendo le immagini; 3) errata qualificazione del fatto ex art. 628, comma 2 c.p., sostenendo che la reazione alla guida di Ventrice fosse istintiva e non violenta; 4) violazione dell'art. 110 c.p. per assenza di prova del concorso morale del ricorrente; 5) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti (artt. 114 e 116 c.p.); 6) eccessività della pena e censura sulla recidiva (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come rapina impropria, valorizzando la minaccia rivolta da Alletto quale elemento idoneo a trasformare il furto in rapina impropria, indipendentemente dall'ulteriore tentativo di investimento. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva e congrua la determinazione della pena (pena detentiva al minimo edittale, multa prossima al minimo), nonché infondate le censure sulle misure istruttorie non richieste o non decisive. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 421-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione del GUP di non acquisire le immagini di videosorveglianza; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a sovvertire la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni rese e sulla condotta intimidatoria attribuita all'imputato

  • art. 422 c.p.p.

    Richiamato unitamente al 421-bis in ordine alla motivazione sulle prove da acquisire; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla non rilevanza definitiva delle immagini rispetto alla prova delle minacce

  • art. 603 c.p.p.

    Invocato per lamentare la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica poiché l'eventuale acquisizione delle immagini non avrebbe mutato la valutazione sul tenore intimidatorio delle frasi attribuite ad Alletto

  • art. 628, secondo comma, c.p.

    Norma che definisce la rapina impropria; la Corte ha confermato l'applicazione avendo i giudici di merito accertato la minaccia e la successiva condotta violenta/tentata di investimento, ritenendo la minaccia già sufficiente per la qualificazione

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per contestare il concorso morale; la Corte ha ritenuto che la prova della condotta intimidatoria di Alletto giustifichi il concorso di persone nella rapina impropria

  • art. 114 c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ha valutato che le attenuanti riconosciute siano state valutate e compensate con le aggravanti (recidiva e art. 628, terzo comma, n.1), conducendo alla determinazione della pena nei limiti minimi

  • art. 116 c.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 114 per le circostanze attenuanti; la Cassazione non ha riscontrato vizio nella valutazione dei giudici di merito

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione al vizio per eccesso di pena; la Corte ha ritenuto la pena congrua e determinata al minimo edittale in rapporto alle circostanze e alla recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la statuizione sull'ammenda (versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende) per la proposizione di un ricorso inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • La minaccia rivolta da un imputato può, di per sé, trasformare un furto in rapina impropria: anche senza una effettiva violenza fisica, la condotta intimidatoria è idonea a integrare l'elemento della violenza o della minaccia richiesto dall'art. 628 c.p.
  • In Cassazione i motivi che non affrontano o che obliterano il nucleo centrale della motivazione di merito (prove testimoniali, riscontri fattuali) sono considerati generici e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata acquisizione di specifiche prove (es. immagini di videosorveglianza) non è automaticamente motivo di annullamento se i giudici di merito hanno motivato che tali prove non avrebbero mutato la valutazione complessiva del quadro probatorio.
  • Per il concorso morale (art. 110 c.p.) è necessaria prova di un contributo psicologico o funzionale dell'imputato; tuttavia, se risulta provata una condotta intimidatoria attribuita al soggetto, questo può giustificare il suo concorso nel reato.
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e individualizzata (natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale ecc.); se adeguatamente motivata, la recidiva può giustificare un aumento della pena o l'esclusione di attenuanti.
  • La proposizione di ricorsi infondati o generici in Cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammende) a carico del ricorrente.

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