Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 6529 - Corte di Cassazione

Indebita compensazione - Competenza - Giudice del luogo di accertamento del reato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater D.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva principalmente incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo: a suo avviso doveva applicarsi l'art. 18 D.lgs. 74/2000 (competenza per i delitti dichiarativi in base al domicilio fiscale) con conseguente competenza del Tribunale di Monza (domicilio fiscale della società), ovvero, in via subordinata, il Tribunale di Milano come luogo di sottoscrizione dei contratti di accollo. In secondo luogo si lamentava insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla materialità e sul requisito soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile il criterio del domicilio fiscale (art. 18, comma 2 D.lgs. 74/2000) perché l'art. 10‑quater non rientra nei delitti del capo I del titolo II ma nel capo H; l'illecito è un reato omissivo istantaneo consumato con l'omesso versamento oltre 50.000 euro, per cui deve applicarsi l'art. 18, comma 1: se non è possibile determinare il luogo di consumazione, prevale la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato o, in mancanza di questo, della prima iscrizione della notizia di reato. La sottoscrizione dei contratti di accollo è atto preparatorio non idoneo a fissare il luogo di consumazione. Il secondo motivo è inammissibile: nel giudizio di cassazione contro provvedimenti cautelari reali è deducibile solo la violazione di legge e l'inesistenza o mera apparenza della motivazione, non la sua contraddittorietà o insufficienza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 10‑quater

    Configurato come reato omissivo istantaneo (consumato con l'omesso versamento di imposte oltre 50.000 euro), non rientra nei delitti 'dichiarativi' del capo I del titolo II.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 18

    Comma 1: per i reati tributari la competenza è individuata in base al luogo di accertamento del reato quando non è determinabile la competenza a norma dell'art. 8 c.p.p.; Comma 2: criterio del domicilio fiscale si applica solo ai delitti del capo I del titolo II (delitti dichiarativi), non al caso di specie.

  • art. 8 c.p.p.

    Criterio ordinario di determinazione della competenza per territorio (luogo di consumazione del reato), richiamato e delimitato dalla specialità dell'art. 18 D.lgs. 74/2000.

  • art. 9 c.p.p.

    Criteri suppletivi di competenza; ma nel diritto penale tributario le regole speciali del D.lgs. 74/2000 prevalgono sulle regole generali dell'art. 9 c.p.p. quando applicabili.

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestri: consentito solo per violazione di legge.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Specifica sulle censure ammissibili in cassazione: non è proponibile la doglianza relativa alla contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione in procedimenti cautelari reali, salvo quando la motivazione sia del tutto assente o apparente.

Massime di principio

  • Per i reati tributari la competenza territoriale non si determina automaticamente dal domicilio fiscale salvo che si tratti dei delitti dichiarativi previsti nel capo I del titolo II del D.lgs. 74/2000; per gli altri reati tributari si applica il criterio del luogo di accertamento o, se non determinabile, della prima iscrizione della notizia di reato.
  • L'art. 10‑quater D.lgs. 74/2000 (indebita compensazione con crediti erariali di terzi) è un reato omissivo istantaneo: la condotta preparatoria (es. sottoscrizione di contratti di accollo) non individua il luogo di consumazione rilevante per la competenza territoriale.
  • In presenza di incertezza sul luogo di consumazione, prevale il criterio speciale previsto dall'art. 18 D.lgs. 74/2000 rispetto alle regole generali del codice di procedura penale (art. 8 e art. 9 c.p.p.).
  • Nei procedimenti cautelari reali (sequestri), il riesame in Cassazione è limitato a profili di violazione di legge e all'inesistenza o mera apparenza della motivazione; non sono ammissibili censure meramente critiche sulla valutazione probatoria o sulla presunta contraddittorietà della motivazione.
  • Quando si valuta la competenza territoriale in reati fiscali collegati a omessi versamenti, occorre considerare se la fattispecie è qualificabile come delitto dichiarativo o come omissivo/omissivo istantaneo per applicare correttamente il criterio normativa applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.