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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tassazione dei dividendi - Principio di non discriminazione - Necessario coordinamento tra disciplina nazionale e normativa convenzionale - Sussiste - Una discriminazione solo formale non contrasta con i principi comunitari - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane per il periodo 2007-2010. Il fondo ha contestato una discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE, sostenendo che i dividendi percepiti dal fondo non residente sono stati tassati in Italia con una ritenuta del 15% (ai sensi della Convenzione Italia-USA) mentre un fondo residente italiano avrebbe scontato, ratione temporis, un'imposta sostitutiva del 12,5%, configurando così un trattamento più gravoso per il non residente.

La decisione

Appello rigettato. La CTR ha ritenuto infondato il ricorso perché il ricorrente non ha provato in concreto che la tassazione complessiva subita fosse più gravosa rispetto a quella sopportata da fondi italiani omologhi. La Corte ha applicato il principio di coordinamento tra normativa nazionale e convenzionale enunciato dalla Corte di Giustizia UE (C-540/07): una differenza formale nelle aliquote non è di per sé discriminatoria; occorre valutare l'onere fiscale complessivo tenendo conto di elementi quali determinazione della base imponibile e momento impositivo. Dal quadro fattuale emerso, i regimi dei fondi italiani (tassazione sul maturato) e dei fondi esteri (tassazione per cassa) non risultano confrontabili e il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato imposte nello Stato di residenza. Pertanto non sussiste diritto al rimborso. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado, liquidate in Euro 7.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 63 TFUE

    Principio di libera circolazione dei capitali e divieto di discriminazioni fiscali fondate sulla residenza; applicabile congiuntamente alla normativa convenzionale e nazionale per valutare eventuali discriminazioni.

  • Convenzione Italia - Stati Uniti

    art. 10, par. 2 lett. b) Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA

    Prevede la possibilità di tassare i dividendi in fase di distribuzione fino a una misura massima (15% nel caso concreto); non fissa necessariamente un'aliquota automatica in senso tale da escludere verifiche sull'effettivo onere fiscale complessivo.

  • DPR 600/1973

    art. 27 DPR 600/73 (versione ratione temporis)

    Norma interna che prevedeva la ritenuta sui dividendi pagati a non residenti, suscettibile di essere ridotta dalle disposizioni convenzionali.

  • Legge 77/1983

    art. 9 L. 77/83 (versione ratione temporis)

    Norma che disciplinava l'imposta sostitutiva del 12,5% applicata ai fondi comuni di investimento residenti (tassazione sul risultato di gestione).

  • D.L. 225/2010

    art. 2, commi da 62 a 84 D.L. 225/2010

    Riforma intervenuta con decorrenza 1 luglio 2011 per modificare il regime fiscale dei fondi italiani, evidenziando che precedentemente i fondi residenti erano soggetti a tassazione sul maturato e quindi svantaggiati rispetto a fondi esteri tassati per cassa.

  • Sentenza CGE C-540/07

    C-540/07, Commissione c/ Repubblica Italiana, 19/11/2009

    Principio secondo cui è necessario il coordinamento tra normativa nazionale e convenzioni contro le doppie imposizioni: la convenzione può giustificare una differenza di trattamento solo se consente di compensare completamente gli effetti discriminatori della normativa nazionale.

  • Altra giurisprudenza CGE rilevante

    C-374/04, C-282/07, C-290/04

    Indicano i criteri di comparabilità oggettiva delle situazioni e che la presenza di una ritenuta alla fonte non è di per sé discriminatoria: bisogna misurare l'onere fiscale complessivo e valutare differenze nella base imponibile e nel momento impositivo.

Massime di principio

  • Il principio di non discriminazione richiede il coordinamento tra normativa fiscale nazionale e convenzioni contro le doppie imposizioni: una convenzione può giustificare una disparità formale solo se compensa l'eventuale svantaggio pratico.
  • La mera differenza tra aliquote nominali (es. ritenuta alla fonte vs imposta sostitutiva) non prova la discriminazione: il contribuente deve dimostrare l'effettivo maggior onere fiscale complessivo, comprensivo delle imposte nello Stato di residenza.
  • Nella verifica della comparabilità vanno considerate non solo le aliquote ma anche la determinazione della base imponibile e il momento impositivo (tassazione sul maturato vs per cassa).
  • L'onere della prova spetta al ricorrente: senza documentazione che mostri la tassazione effettivamente subita nello Stato di residenza e il confronto concreto con il regime applicabile ai residenti, la richiesta di rimborso è destinata a essere respinta.
  • Un ristoro che creasse un vantaggio per i non residenti a danno dei residenti sarebbe inammissibile: l'analisi deve evitare 'discriminazione al contrario'.
  • Se la convenzione consente la detrazione dell'imposta italiana dallo Stato di residenza fino all'ammontare necessario a eliminare il pregiudizio, la differenza di trattamento decade; in assenza di tale compensazione, può sussistere discriminazione.

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