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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Genova

Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - attestazione di conformità all'originale - non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento derivante da controllo ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione 730/2015 (anno imposta 2014) per presunta apposizione di "visto infedele" da parte dell'intermediario. Obiezioni sollevate: omessa attestazione di conformità della cartella notificata via PEC, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis/36 ter DPR 600/73 e art. 39 D.Lgs. 241/97, incompetenza funzionale e territoriale dell'Ufficio, natura e misura della sanzione (si contestava che l'iscrizione a ruolo comprendesse imposte, sanzioni e interessi a carico del contribuente invece della sanzione prevista per il trasgressore).

La decisione

Parziale accoglimento del ricorso. La Commissione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa attestazione di conformità della cartella inviata via PEC, richiamando la giurisprudenza (Cass. n. 12888/2015) secondo cui la cartella stampata del ruolo costituisce l'originale. Ha escluso l'incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio (la rettifica riguardava la dichiarazione del contribuente residente in provincia di Genova). Tuttavia ha accolto l'eccezione relativa alla errata applicazione dell'art. 39 D.Lgs. 241/97: applicando il principio del favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997), la Commissione ha ritenuto applicabile la formulazione più favorevole della norma (modificata dall'art. 7‑bis del D.L. n. 4/2019 conv. L. n. 26/2019) che per il "visto infedele" nelle dichiarazioni rese con le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento (D.M. 164/1999) prevede il pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta (salvo dolo o grave colpa del contribuente). Perciò la cartella è stata annullata quanto alle iscrizioni a ruolo di imposte e interessi e la sanzione imputata al ricorrente è stata rideterminata nella misura del 30% delle imposte dovute dal contribuente; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 36 ter

    controllo formale delle dichiarazioni ai fini dell'accertamento

    Fonte del controllo che ha portato alla formazione della cartella; la cartella derivava da un controllo ex art. 36 ter, motivo per cui non è stato necessario un separato atto di contestazione per l'irrogazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 472/1997

  • D.P.R. n. 600/1973 art. 31

    l'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente obbligato alla dichiarazione

    Individua la competenza territoriale: la competenza va ricercata rispetto al domicilio fiscale del contribuente (non dell'intermediario), perciò l'Ufficio di Genova era territorialmente competente rispetto alla dichiarazione oggetto di rettifica

  • D.Lgs. n. 241/1997 art. 39

    Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999 n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente

    La Commissione ha ritenuto che, per il "visto infedele" relativo a dichiarazioni presentate con le modalità dell'art. 13 del DM 164/1999, debba applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dalla modifica normativa (30% della maggiore imposta) e non la precedente formulazione che prevedeva il pagamento di imposte, sanzioni e interessi

  • D.Lgs. n. 472/1997 art. 3

    Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo

    Principio del favor rei applicato per estendere al ricorrente (anche se la violazione risaliva a periodo anteriore) la disciplina più favorevole introdotta successivamente, riducendo la sanzione

  • D.M. 31 maggio 1999 n. 164 art. 13

    modalità di presentazione delle dichiarazioni (art. 13 del regolamento)

    Rilevanza delle modalità di presentazione (es. 730/servizi telematici) ai fini dell'applicabilità della misura sanzionatoria ridotta (30%) per il visto infedele

  • Cass. n. 12888/2015 (giurisprudenza)

    la cartella non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale notificata alla parte

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la cartella allegata a PEC costituisce l'originale e non necessita di attestazione di conformità

Massime di principio

  • La cartella di pagamento ricevuta come allegato a PEC, se corrisponde alla stampa del ruolo, va considerata originale e non necessita di attestazione di conformità.
  • La competenza territoriale nella materia tributaria va valutata rispetto al domicilio fiscale del contribuente la cui dichiarazione è stata rettificata (art. 31 DPR 600/1973), non rispetto alla residenza o sede dell'intermediario che ha apposto il visto.
  • Se una norma sanzionatoria è stata modificata successivamente in senso più favorevole, il principio del favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/1997) consente l'applicazione della disciplina più favorevole anche a violazioni commesse anteriormente, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo.
  • Per il "visto infedele" relativo a dichiarazioni presentate secondo le modalità dell'art. 13 del DM 164/1999 la sanzione applicabile ai soggetti di cui all'art. 35 è, in linea generale, una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo prova di dolo o grave colpa del contribuente.
  • In caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo formale ex art. 36 ter, occorre verificare la correttezza materiale e la natura delle somme iscritte: la qualificazione giuridica dell'obbligazione (imposte vs sanzioni pecuniarie dell'intermediario) e la normativa applicabile nel tempo possono determinare l'annullamento parziale dell'atto.
  • Nel proporre impugnazioni è importante distinguere vizi di forma (es. attestazione, notifica) da vizi di merito (errata qualificazione o calcolo della sanzione) e invocare, quando favorevole, la normativa successiva applicabile per il principio del favoreggiamento.

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