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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Biella

Computo della franchigia e donazioni pregresse ai fini dell'imposta di successione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sul computo della "franchigia" di 1.000.000 euro e sulla rilevanza, ai fini della base imponibile, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius: il ricorrente contestava la modalità di calcolo adottata dall'Amministrazione e sosteneva che l'art. 8 del D.lgs. 346/1990 continua a disciplinare l'aggregazione delle donazioni pregresse nella determinazione dell'imponibile e nell'applicazione della franchigia

La decisione

Il giudice ha ritenuto che gli interventi legislativi del 2006 (leggi 286/2006 e 296/2006) non hanno implicitamente abrogato l'art. 8 del D.lgs. 346/1990. Pertanto l'art. 8 permane nella regolazione della base imponibile e deve essere applicato nel computo della franchigia di 1.000.000 euro, con particolare riferimento all'inclusione/aggregazione delle donazioni pregresse nel calcolo dell'imponibile, onde evitare trattamenti differenziati tra beneficiari di donazioni in vita e eredi che ricevono soltanto al momento della morte

Norme richiamate

  • D.lgs. 346/1990, art. 8

    Art. 8 continua a disciplinare la base imponibile e l'aggregazione delle donazioni pregresse nel calcolo dell'imposta di successione, inclusa l'applicazione della franchigia di 1.000.000 euro

  • Leggi 286/2006 e 296/2006

    leggi 286/2006 - 296/2006

    Le norme che hanno reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni non hanno implicitamente abrogato l'art. 8; vanno interpretate insieme alla disciplina previgente riguardante la base imponibile

  • Costituzione, art. 3

    Il principio di uguaglianza è posto a fondamento della decisione: non è consentito un trattamento fiscale discriminatorio tra chi ha ricevuto donazioni in vita e chi eredita solo al decesso

Massime di principio

  • L'art. 8 del D.lgs. 346/1990 resta applicabile e va considerato nella determinazione della base imponibile per successioni e donazioni anche dopo le modifiche legislative del 2006
  • Per applicare correttamente la franchigia di 1.000.000 euro occorre verificare e, se previsto dalla normativa, aggregare le donazioni pregresse al patrimonio trasmesso per successione, evitando duplicazioni o omissioni che generino disparità
  • Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impone coerenza tra il trattamento dei beneficiari di donazioni in vita e degli eredi: trattamenti sostanzialmente equivalenti non possono essere giustificati da interpretazioni estensive di abrogazione implicita
  • In casi analoghi è necessario esaminare la normativa vigente nella sua globalità (testo del D.lgs. 346/1990 e successive modifiche) e motivare chiaramente l'eventuale esclusione o inclusione delle donazioni pregresse nella base imponibile
  • Prassi operativa consigliata: documentare le donazioni pregresse, verificare la loro rilevanza ai fini del computo dell'imponibile per ciascun beneficiario e applicare la franchigia per evitare profili di iniquità; in caso di contestazione valutare ricorso giurisdizionale

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