Sentenza del 19/02/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Biella
Computo della franchigia e donazioni pregresse ai fini dell'imposta di successione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sul computo della "franchigia" di 1.000.000 euro e sulla rilevanza, ai fini della base imponibile, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius: il ricorrente contestava la modalità di calcolo adottata dall'Amministrazione e sosteneva che l'art. 8 del D.lgs. 346/1990 continua a disciplinare l'aggregazione delle donazioni pregresse nella determinazione dell'imponibile e nell'applicazione della franchigia
La decisione
Il giudice ha ritenuto che gli interventi legislativi del 2006 (leggi 286/2006 e 296/2006) non hanno implicitamente abrogato l'art. 8 del D.lgs. 346/1990. Pertanto l'art. 8 permane nella regolazione della base imponibile e deve essere applicato nel computo della franchigia di 1.000.000 euro, con particolare riferimento all'inclusione/aggregazione delle donazioni pregresse nel calcolo dell'imponibile, onde evitare trattamenti differenziati tra beneficiari di donazioni in vita e eredi che ricevono soltanto al momento della morte
Norme richiamate
D.lgs. 346/1990, art. 8
Art. 8 continua a disciplinare la base imponibile e l'aggregazione delle donazioni pregresse nel calcolo dell'imposta di successione, inclusa l'applicazione della franchigia di 1.000.000 euro
Leggi 286/2006 e 296/2006
leggi 286/2006 - 296/2006
Le norme che hanno reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni non hanno implicitamente abrogato l'art. 8; vanno interpretate insieme alla disciplina previgente riguardante la base imponibile
Costituzione, art. 3
Il principio di uguaglianza è posto a fondamento della decisione: non è consentito un trattamento fiscale discriminatorio tra chi ha ricevuto donazioni in vita e chi eredita solo al decesso
Massime di principio
- L'art. 8 del D.lgs. 346/1990 resta applicabile e va considerato nella determinazione della base imponibile per successioni e donazioni anche dopo le modifiche legislative del 2006
- Per applicare correttamente la franchigia di 1.000.000 euro occorre verificare e, se previsto dalla normativa, aggregare le donazioni pregresse al patrimonio trasmesso per successione, evitando duplicazioni o omissioni che generino disparità
- Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impone coerenza tra il trattamento dei beneficiari di donazioni in vita e degli eredi: trattamenti sostanzialmente equivalenti non possono essere giustificati da interpretazioni estensive di abrogazione implicita
- In casi analoghi è necessario esaminare la normativa vigente nella sua globalità (testo del D.lgs. 346/1990 e successive modifiche) e motivare chiaramente l'eventuale esclusione o inclusione delle donazioni pregresse nella base imponibile
- Prassi operativa consigliata: documentare le donazioni pregresse, verificare la loro rilevanza ai fini del computo dell'imponibile per ciascun beneficiario e applicare la franchigia per evitare profili di iniquità; in caso di contestazione valutare ricorso giurisdizionale
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