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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento dell'Ufficio - Raddoppio dei termini - Applicazione del D.L. 78/2009 per il 2009 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità del recupero fiscale relativo al 2009 sostenendo che, data l'entrata in vigore del D.L. 78/2009 il 31/12/2009 e la sua mancata efficacia retroattiva, non poteva trovare applicazione il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. La questione centrale era se il raddoppio dei termini, introdotto dal D.L. 78/2009, si estendesse ai tributi relativi all'anno 2009 quando il termine di dichiarazione scadeva nel 2010.

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 al recupero fiscale relativo all'anno d'imposta 2009. Pur riconoscendo che il D.L. 78/2009 è entrato in vigore il 31/12/2009 e non ha natura retroattiva, la norma è stata interpretata come comprensiva dei tributi il cui termine di presentazione della dichiarazione ricadeva nel 2010. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato considerato tempestivo nei termini raddoppiati.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    L'art. 43 disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario; la Corte/giudice ha applicato questa disposizione al caso concreto estendendo i termini di accertamento in presenza delle condizioni poste dal D.L. 78/2009

  • D.L. 78/2009

    entrata in vigore 31/12/2009

    Sebbene il decreto non sia retroattivo, va applicato ai tributi il cui termine di dichiarazione ricade nel 2010; dunque per l'anno d'imposta 2009 (dichiarazione con scadenza nel 2010) le modifiche sui termini operano

Massime di principio

  • Per stabilire se una modifica legislativa che incide sui termini di accertamento si applica a un determinato anno d'imposta, occorre guardare al termine di presentazione della dichiarazione (scadenza formale), non solo all'anno di imposta cui si riferiscono i redditi.
  • Una norma entrata in vigore alla fine di un anno solare può operare per i tributi il cui termine di dichiarazione ricade nell'anno successivo, anche se l'anno d'imposta è quello precedente; ciò non equivale automaticamente a retroattività.
  • Se il legislatore dispone un raddoppio dei termini a decorrere da una data, verificare le regole transitorie e l'ambito soggettivo/oggettivo della norma per capire se includa dichiarazioni con scadenza successiva all'entrata in vigore.
  • Nel contenzioso su termini di decadenza/ prescrizione, il contribuente dovrebbe valutare se l'accertamento è stato adottato entro il termine ordinario o entro il termine modificato dalla nuova norma: l'accertamento rispettando il nuovo termine è valido.
  • In materia di redditi/proventi detenuti all'estero (o qualsivoglia recupero fiscale riferito ad anni precedenti), l'analisi si concentra sulle scadenze dichiarative e sulle previsioni di applicazione temporale della norma, più che sul mero anno di riferimento dei redditi.

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