Sentenza del 19/02/2020 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento dell'Ufficio - Raddoppio dei termini - Applicazione del D.L. 78/2009 per il 2009 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità del recupero fiscale relativo al 2009 sostenendo che, data l'entrata in vigore del D.L. 78/2009 il 31/12/2009 e la sua mancata efficacia retroattiva, non poteva trovare applicazione il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. La questione centrale era se il raddoppio dei termini, introdotto dal D.L. 78/2009, si estendesse ai tributi relativi all'anno 2009 quando il termine di dichiarazione scadeva nel 2010.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 al recupero fiscale relativo all'anno d'imposta 2009. Pur riconoscendo che il D.L. 78/2009 è entrato in vigore il 31/12/2009 e non ha natura retroattiva, la norma è stata interpretata come comprensiva dei tributi il cui termine di presentazione della dichiarazione ricadeva nel 2010. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio è stato considerato tempestivo nei termini raddoppiati.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 600/1973
L'art. 43 disciplina il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario; la Corte/giudice ha applicato questa disposizione al caso concreto estendendo i termini di accertamento in presenza delle condizioni poste dal D.L. 78/2009
D.L. 78/2009
entrata in vigore 31/12/2009
Sebbene il decreto non sia retroattivo, va applicato ai tributi il cui termine di dichiarazione ricade nel 2010; dunque per l'anno d'imposta 2009 (dichiarazione con scadenza nel 2010) le modifiche sui termini operano
Massime di principio
- Per stabilire se una modifica legislativa che incide sui termini di accertamento si applica a un determinato anno d'imposta, occorre guardare al termine di presentazione della dichiarazione (scadenza formale), non solo all'anno di imposta cui si riferiscono i redditi.
- Una norma entrata in vigore alla fine di un anno solare può operare per i tributi il cui termine di dichiarazione ricade nell'anno successivo, anche se l'anno d'imposta è quello precedente; ciò non equivale automaticamente a retroattività.
- Se il legislatore dispone un raddoppio dei termini a decorrere da una data, verificare le regole transitorie e l'ambito soggettivo/oggettivo della norma per capire se includa dichiarazioni con scadenza successiva all'entrata in vigore.
- Nel contenzioso su termini di decadenza/ prescrizione, il contribuente dovrebbe valutare se l'accertamento è stato adottato entro il termine ordinario o entro il termine modificato dalla nuova norma: l'accertamento rispettando il nuovo termine è valido.
- In materia di redditi/proventi detenuti all'estero (o qualsivoglia recupero fiscale riferito ad anni precedenti), l'analisi si concentra sulle scadenze dichiarative e sulle previsioni di applicazione temporale della norma, più che sul mero anno di riferimento dei redditi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 19 feb 2020Sentenza del 19/02/2020 n. 173 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →