Sentenza n. 13518/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 30.6.2025; e per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza presentata il 30 giugno 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere e la scadenza infruttuosa del termine per la conclusione del procedimento. In particolare, ha riconosciuto l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sull’istanza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni dal ricevimento della domanda per verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, nonché tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché il termine era decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessato e in caso di ulteriore inerzia, provveda entro i successivi centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
Individuato dal giudice quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando, da un lato, sussiste in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere e, dall’altro, il termine previsto per l’adozione del provvedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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