Sentenza n. 1898/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1634/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle complessivamente euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il TAR adito né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La ricorrente non era presente in camera di consiglio tramite il proprio difensore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura separata e generica non può essere equiparata a una procura apposta in calce o a margine del ricorso: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che essa contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. Il TAR ha inoltre escluso che la successiva congiunzione telematica della procura e del ricorso dimostri la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto rappresentativo o l'anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, ha affermato che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e che la sua mancanza costituisce un requisito di ammissibilità non sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e dell'art. 39 c.p.a. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile, poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c.; il TAR esclude che possa consentire la sanatoria della mancanza della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente, secondo il TAR, di rinnovare o sanare la procura speciale mancante o radicalmente generica nel processo amministrativo, quando il requisito non sussiste al momento della proposizione del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non opera quando il difensore non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte; non è concessa quando l'orientamento seguito, benché meno prudente, era uno tra quelli già conoscibili.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica equipara, ai fini formali, la procura separata depositata telematicamente insieme al ricorso alla procura apposta in calce, ma non esonera dal requisito sostanziale della specificità della procura né dimostra da sola la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per sottolineare la necessità generale della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per evidenziare la centralità della difesa tecnica e la necessità di una procura adeguatamente riferita alla controversia.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a collegarla allo specifico ricorso.
- La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente specifica per effetto della sua congiunzione informatica con il ricorso: la procura deve contenere autonomamente elementi idonei a dimostrare l'effettiva volontà della parte di conferire il potere rappresentativo per quella controversia.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
- La mancanza o la radicale genericità della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte abbia scelto un orientamento interpretativo meno prudente tra indirizzi già esistenti e conoscibili; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria non integra, in tal caso, un'oggettiva incertezza normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
- Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, non è necessario un separato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire su di essa.
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