Cassazione Penale, Sentenza n. 8883/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. Ha dedotto: 1) violazione di legge processuale e omessa motivazione in ordine alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla misura dell'espulsione per la ritenuta pericolosità sociale, lamentando l'uso di normali "clausole di stile" nella motivazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le sentenze applicative della pena su accordo sono impugnabili in Cassazione solo nei limiti tassativamente indicati dall'art.448, comma 2‑bis, c.p.p.; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la pericolosità sociale sulla base di reiterazione delle condotte, violazione di misura cautelare e assenza di stabile lavoro, in conformità ai parametri dell'art.133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art.73, comma 1
Norma sostanziale del reato per il quale è stata concordata l'applicazione della pena; utilizzata per identificare la fattispecie di droga oggetto del procedimento
Codice penale, art.81, comma finale
Rilevato in relazione alla determinazione della gravità del reato in concorso o per effetti sulla determinazione della pena nei parametri valutativi
Codice di procedura penale, art.129
Richiamato dal ricorrente in ordine alla verifica delle cause di proscioglimento; la Corte rileva che la censura relativa alla mancata verifica di tali cause, se proposta avverso sentenza applicativa della pena, non rientra nei limiti di impugnabilità stabiliti dall'art.448, comma 2‑bis
Codice di procedura penale, art.448, comma 2‑bis
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103
Limita tassativamente l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena con accordo delle parti; per questo motivo il primo motivo è stato dichiarato inammissibile
Codice penale, art.133
Individua i parametri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale; la Corte conferma che il giudizio di pericolosità per l'espulsione può fondarsi sui medesimi parametri e sulle valutazioni argomentate dal giudice di merito
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, commi 8 e 9, conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma di riferimento procedurale per lo svolgimento del procedimento secondo le disposizioni emergenziali richiamate nell'intestazione del provvedimento
Legge 23 giugno 2017, n.103
Ha introdotto l'art.448, comma 2‑bis c.p.p.; richiamata per spiegare il limite all'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena su accordo delle parti hanno un'impugnabilità limitata in Cassazione: molte censure, in particolare quelle riguardanti la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., risultano inammissibili per effetto dell'art.448, comma 2‑bis c.p.p.
- La contestazione della motivazione in ordine alla pericolosità sociale richiesta per l'applicazione dell'espulsione deve dimostrare contraddittorietà manifesta o illogicità; è invece sufficiente che il giudice di merito abbia argomentato la pericolosità con riferimento ai parametri dell'art.133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere, reiterazione, violazione di misure, situazione lavorativa)
- La valutazione della pericolosità può ricavarsi in modo implicito ma inequivoco anche dal tessuto argomentativo utilizzato per la responsabilità e per la commisurazione della pena: non è necessario che ogni singolo elemento sia enunciato con formula esplicita purché la motivazione sia complessivamente comprensibile e coerente
- Per impugnare con successo una misura accessoria come l'espulsione è necessario focalizzare la censura su specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, insufficienza assoluta, illogicità manifesta) piuttosto che su formule generiche quali "clausole di stile"
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, perciò le impugnazioni prive di prospettiva giuridica comportano rischi economici per il ricorrente
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