Sentenza n. 768/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell’ordinanza n. 27/GPT del 08.10.2021 emessa dal Comune di Poggibonsi, in persona del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, avente ad oggetto: Loc. Fontana, Via dell'Acqua Ghiaccia – Sanzione Pecuniaria ai sensi dell'art. 206, comma 2, L.R.T. 65/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di fiscalizzazione di interventi edilizi, nella parte in cui quantifica in euro 32.300,00 la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la quantificazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, sostenendo che, per un immobile ad uso residenziale interessato da opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio, il Comune avrebbe dovuto applicare il criterio del doppio del costo di produzione della parte abusiva, stabilito secondo la legge n. 392/1978, previsto dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, anziché determinare l’incremento del valore venale sulla base delle stime dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare. Il Comune ha sostenuto che il criterio del costo di produzione sarebbe applicabile, in base all’art. 206-bis della l.r. Toscana n. 65/2014, soltanto agli interventi anteriori al 17 marzo 1985; poiché l’intervento controverso era stato realizzato nel 1993, sarebbe stato corretto applicare il parametro del valore venale ai sensi dell’art. 206 della medesima legge regionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l’ordinanza impugnata, facendo salva la successiva attività amministrativa di rideterminazione della sanzione. Il Collegio ha qualificato la disciplina statale sulla quantificazione delle sanzioni per la fiscalizzazione degli abusi edilizi come principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale. Ha ritenuto che l’art. 206 della l.r. Toscana n. 65/2014, prevedendo il doppio dell’aumento del valore venale, debba essere coordinato con l’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, che specifica il parametro di calcolo: per gli immobili residenziali, il doppio del costo di produzione della parte realizzata in difformità; per gli immobili ad uso diverso, il doppio del valore venale. Tra le disposizioni sussiste un rapporto di specialità per aggiunta, sicché la norma statale integra quella regionale e non è derogata dalla disciplina regionale successiva, secondo il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’art. 206-bis non è stato interpretato nel senso di limitare il criterio del costo di produzione agli interventi anteriori al 17 marzo 1985, ma nel senso di estenderlo anche agli altri immobili residenziali, in un’interpretazione conforme ai principi statali e costituzionali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 206, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014
Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale, e, comunque, in misura non inferiore ad euro 1.000,00.
La disposizione regionale stabilisce la sanzione sostitutiva della demolizione, ma deve essere integrata dal parametro di quantificazione previsto dalla disciplina statale.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Costituisce principio fondamentale della materia e specifica il criterio di calcolo della sanzione: costo di produzione per gli immobili residenziali e valore venale per quelli destinati ad usi diversi.
art. 206-bis l.r. Toscana n. 65/2014
Non limita il criterio del costo di produzione agli interventi anteriori al 17 marzo 1985; la disposizione è interpretata in modo coordinato con la disciplina statale e costituzionalmente orientato.
art. 117, comma 3, Cost.
Nella materia concorrente del governo del territorio lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta la disciplina degli aspetti ulteriori, nel rispetto di tali principi.
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
Conferma il vincolo della legislazione regionale ai principi fondamentali desumibili dal testo unico dell’edilizia.
art. 34, comma 2, legge n. 392/1978
È richiamato quale base normativa per la determinazione del costo di produzione dell’opera residenziale realizzata in difformità.
Massime di principio
- La disciplina statale sulla quantificazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per interventi edilizi in parziale difformità costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio e vincola la legislazione regionale.
- Per gli immobili ad uso residenziale, la sanzione prevista per la fiscalizzazione dell’abuso deve essere calcolata sul doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità, determinato secondo la legge n. 392/1978; il criterio del valore venale pieno si applica invece alle opere destinate ad usi diversi da quello residenziale.
- Quando la legge regionale stabilisce il doppio dell’aumento del valore venale senza specificare il parametro di calcolo, essa deve essere integrata dalla disciplina statale speciale che distingue tra costo di produzione per gli immobili residenziali e valore venale per gli immobili non residenziali.
- Il rapporto tra una norma regionale generale e successiva, che disciplina la fiscalizzazione in termini generali, e la norma statale anteriore speciale, che specifica il parametro di quantificazione della sanzione, si risolve applicando il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
- Le disposizioni regionali in materia di fiscalizzazione degli abusi edilizi devono essere interpretate, ove possibile, in conformità ai principi fondamentali statali e alla Costituzione, evitando una lettura che determini un contrasto con la disciplina statale riservata alla legislazione concorrente.
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