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Sentenza

Sentenza n. 876/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto il beneficio di 1.000 euro sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1151/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la somma di 1.000 euro mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 4 ottobre 2024, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dalla sentenza ottemperanda, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a rendere effettiva la decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso deciso, integra il presupposto temporale per l’accoglimento dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata attribuita al commissario ad acta.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a un’amministrazione pubblica l’attribuzione di una somma o di un beneficio amministrativo può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l’Amministrazione non vi dia spontanea esecuzione.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione statale e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per promuovere l’esecuzione forzata del giudicato nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, senza che ciò comporti necessariamente la liquidazione di un compenso quando le funzioni siano svolte da un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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