Ordinanza n. 3598/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato — sessione 2025 (indetta con D.M. 30 giugno 2025, pubblicato in G.U. n. 56 del 18 luglio 2025), comunicato a mezzo del portale web ministeriale dedicato in data 1.4.2026; - del verbale di correzione redatto dalla Sottocommissione n. XIX presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 4 febbraio 2026, conosciuto dalla ricorrente solo all’esito della formale istanza di accesso agli atti del 2 aprile 2026 e nella parte in cui ha attribuito all’elaborato della ricorrente in materia penale (busta n. -OMISSIS-) il punteggio di 12/30, inferiore alla soglia di 18/30 richiesta per l’ammissione alla prova orale; - dell’elaborato manoscritto attribuito alla ricorrente, nella parte in cui esso reca i segni grafici di correzione — evidenziature in colore azzurro/ciano e in colore rosso — apposti dalla Commissione, come si dirà; - di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compresi il verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 (e/o successivi) della Commissione centrale recante i criteri di valutazione delle prove scritte, gli atti di sorteggio per l’attribuzione delle commissioni di correzione e il bando di indizione della sessione 2025 (D.M. 30 giugno 2025, pubblicato in G.U. n. 56 del 18 luglio 2025) ove occorra, per l’accertamento - del diritto della ricorrente alla rinnovazione del giudizio sull’elaborato presso una diversa Sottocommissione di correzione, con conseguente ammissione alla prova orale della medesima sessione di esame; - in ogni caso, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dalla ricorrente, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per il pregiudizio derivante dal ritardato accesso alla professione forense.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense per il punteggio di 12/30 attribuito all'elaborato di diritto penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, il verbale di correzione dell'elaborato di diritto penale, il relativo elaborato recante i segni grafici apposti dalla Commissione e gli ulteriori atti presupposti, tra cui i criteri di valutazione e gli atti di sorteggio delle sottocommissioni. Ha chiesto la rinnovazione della valutazione presso una diversa sottocommissione, la conseguente ammissione alla prova orale e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato accesso alla professione. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la valutazione tecnico-discrezionale espressa mediante il voto numerico e i segni grafici sull'elaborato, l'asserita esiguità dei tempi di correzione delle prove scritte e il presunto difetto di composizione qualificata della sottocommissione esaminatrice.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza. In particolare, le censure non sono state ritenute prima facie idonee a dimostrare una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, espressa mediante il voto numerico e i segni grafici sull'elaborato. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato sulla sufficienza del voto numerico, ha ritenuto prive di pregio le doglianze sui tempi di correzione e sulla composizione qualificata della sottocommissione e ha escluso il pericolo di danno grave e irreparabile, osservando che la prova orale potrebbe essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 1226 c.c.
La ricorrente ha richiamato la liquidazione equitativa del danno, ma l'ordinanza cautelare non decide la domanda risarcitoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un giudizio di non ammissione a una prova orale presuppone sia un fumus boni iuris non meramente assertivo, con elementi prima facie idonei a evidenziare una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione della Commissione, sia un pericolo di danno grave e irreparabile.
- Nelle procedure di esame di abilitazione professionale, il voto numerico può essere ritenuto sufficiente a esprimere la valutazione della Commissione quando non emergano, allo stato degli atti, elementi idonei a dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza; i segni grafici sull'elaborato non comportano di per sé l'illegittimità della valutazione.
- La mera allegazione dell'esiguità dei tempi di correzione delle prove scritte non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare l'illegittimità della valutazione, se non è accompagnata da elementi concreti idonei a evidenziare un'incidenza effettiva sulla correttezza dell'esame.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione immediata alla prova orale sia suscettibile di riparazione mediante lo svolgimento della prova in un momento successivo, ove il giudizio di merito abbia esito favorevole.
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