Cassazione Penale, Sentenza n. 49517/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Modena (10/12/2019) e confermata dal Tribunale di Bologna con richiesta di riesame, contestando: 1) la mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari rispetto a un fatto risalente e la sussistenza di misure meno afflittive nei coindagati; 2) la violazione del principio del ne bis in idem e la preclusione all'applicazione di nuova misura cautelare in presenza dello stesso fatto già valutato da diversa autorità giudiziaria (Tribunale di Trento), con richiamo alla giurisprudenza sulla preclusione processuale; 3) la violazione degli artt. 28, 29 e 30 c.p.p. in caso di procedimenti paralleli dinanzi a diverse autorità giudiziarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In motivazione: - non è contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (detenzione di g.210 di cocaina) già alla base del mandato di arresto europeo e dell'ordinanza del GIP di Trento; - il Tribunale ha correttamente ritenuto che il principio ne bis in idem, in fase cautelare, opera solo quando procede la stessa autorità giudiziaria e che, comunque, l'eccezione non è rilevabile nel giudizio di impugnazione cautelare per la limitata competenza funzionale del giudice (verifica incidentale della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p.); - le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) sono state ritenute attuali in ragione della dimora all'estero del ricorrente, della gravità e dell'organicità del fatto e del collegamento con un gruppo operativo estero; - successivamente alla conferma cautelare, il Tribunale di Modena ha sostituito la misura con il divieto di dimora nella provincia di Modena e l'autorità di Trento aveva disposto analoga misura per la provincia di Bolzano, circostanza che preclude ulteriori valutazioni sulla misura stessa.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che punisce il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; è la fattispecie contestata al ricorrente (detenzione di cocaina).
d.P.R. 309/1990, art. 74
Rilevata nella ordinanza di Trento quale contestazione più ampia (ipotesi di associazione o altri episodi di trasporto/cessione), utile a spiegare la maggiore portata dell'ordinanza di Trento rispetto a quella di Modena.
cod. proc. pen., artt. 28, 29, 30
Richiamati dal ricorrente in relazione al coordinamento e alla competenza tra autorità giudiziarie per procedimenti paralleli; il giudice di legittimità qui osserva che tali questioni non bastano a impedire l'applicazione di misura cautelare nel giudizio di riesame e che la competenza alternativa/concorrente non automatizza l'applicazione del ne bis in idem in fase cautelare.
cod. proc. pen., art. 273
Limita la funzione del giudice dell'impugnazione cautelare alla verifica incidentale della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; perciò il giudice del riesame non può sindacare questioni di merito processuale come il ne bis in idem che escano da questo ambito.
cod. proc. pen., art. 297, comma terzo
Riferito in relazione alla disciplina sul computo e decorrenza delle misure cautelari in caso di conflitto positivo di competenza, con conseguente esclusione dell'automatica efficacia del ne bis in idem in tali ipotesi.
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare il giudice è funzionalmente limitato a valutare gravità indiziaria e esigenze cautelari (art. 273 c.p.p.); questioni di merito processuale, come il ne bis in idem, possono essere inammissibili o non rilevabili in questo grado se non rientrano nella verifica incidentale.
- Il principio del ne bis in idem ha portata più ristretta nella fase cautelare: secondo la giurisprudenza, in fase preventiva opera principalmente quando procede la stessa autorità giudiziaria; procedimenti paralleli davanti ad autorità diverse non determinano automaticamente la preclusione della misura cautelare.
- La domiciliazione all'estero e l'appartenenza a gruppi transnazionali o al di fuori dell'Italia sono elementi che rafforzano l'esistenza del pericolo di fuga e la possibile reiterazione, giustificando misure cautelari più afflittive se non emergono concrete garanzie alternative.
- La circostanza che coindagati abbiano misure meno afflittive o richieste di definizione con riti alternativi non determina di per sé la non attualità delle esigenze cautelari per un altro indagato; è necessario dimostrare un mutamento delle condizioni specifiche dell'indagato.
- La successiva sostituzione della misura cautelare (es. con divieto di dimora) mostra che le misure possono essere adeguate nel tempo, ma non impedisce che inizialmente la custodia in carcere fosse ritenuta l'unica idonea; quindi, per ottenere la revoca, l'indagato deve provare sopravvenute e concrete condizioni che eliminino i presupposti cautelari.
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