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Ordinanza

Ordinanza n. 492/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera n. 24 del 15.09.2025 del Consiglio di Istituto dell'I.C. Statale "G. A. Bossi", comunicata alla ricorrente il 22.09.2025, nella parte in cui ha negato la concessione temporanea degli spazi scolastici denominati Palestra Inferiore Lato ASL; - della nota prot. n. 0123719/2025 del 21.10.2025 del Comune di Busto Arsizio notificata il 21.10.2025, nella parte in cui ha negato la concessione temporanea degli spazi scolastici denominati Palestra Inferiore Lato ASL; - per quanto occorrer possa, della nota del 22.09.2025 del Comune di Busto Arsizio con la quale è stata trasmessa alla ricorrente copia della delibera n. 24 del 15.09.2025 del Consiglio di Istituto dell'I.C. Statale "G. A. Bossi"; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 7\4\2026: • della delibera n. 9 del 26 febbraio 2026 del Consiglio di Istituto dell’I.C. Statale “G. A. Bossi”, con cui è stato deliberato di non accogliere la richiesta della ricorrente di utilizzo della Palestra Inferiore Lato ASL; • della nota del Comune di Busto Arsizio trasmessa il 23 febbraio 2026, recante il riscontro alla proposta presentata dalla ricorrente in data 17 febbraio 2026; • del verbale riunione n. 12 del 11 febbraio 2026 del Consiglio di Istituto dell’I.C. Statale “G. A. Bossi”; • della nota del Comune di Busto Arsizio trasmessa il 6 febbraio 2026 contente la prima “proposta soluzione conciliativa” formulata dalle resistenti; • del verbale riunione del 29 gennaio 2026, tenutasi fra il Comune di Busto Arsizio e l’I.C. Statale “G. A. Bossi; •di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202504870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi e atti istruttori relativi alla concessione temporanea e all'utilizzo condiviso della Palestra Inferiore Lato ASL dell'Istituto Comprensivo Statale "G. A. Bossi"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato la delibera del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2025 e le note del Comune di Busto Arsizio che avevano negato la concessione temporanea della palestra scolastica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera del 26 febbraio 2026, nonché gli atti comunali e i verbali relativi alla proposta e allo svolgimento di un tentativo di soluzione conciliativa, con cui è stata nuovamente respinta la richiesta di utilizzo della palestra. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente; emerge tuttavia che la controversia riguarda la compatibilità della richiesta dell'associazione con le esigenze dell'istituto scolastico e l'assegnazione di palestre e impianti sportivi scolastici.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati. In particolare, ha valorizzato la delibera del 26 febbraio 2026, con la quale il Consiglio di Istituto si è nuovamente determinato sulla richiesta di utilizzo condiviso della palestra. Secondo il giudice, il diniego è il risultato di un approfondimento istruttorio e indica puntualmente l'utilizzo della palestra per attività riconducibili all'art. 96, commi 4 e 5, del d.lgs. 297/1994, funzionali alla scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile. La richiesta dell'associazione è stata quindi ritenuta, allo stato cautelare, non compatibile con le esigenze dell'istituto, condizione rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 38/2021 per l'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi scolastici alle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la valutazione della domanda cautelare incidentale; il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione.

  • art. 96, commi 4 e 5, d.lgs. 297/1994

    la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile

    Le attività svolte o programmate dall'istituto scolastico negli spazi della palestra sono state considerate riconducibili alla funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 38/2021

    La possibilità di assegnare palestre e impianti sportivi scolastici a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune è subordinata, secondo l'ordinanza, alla compatibilità della richiesta con le esigenze dell'istituto scolastico.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di utilizzo di spazi scolastici non può essere accordata quando il provvedimento successivo dell'istituzione scolastica risulti fondato su un approfondimento istruttorio e indichi puntualmente le esigenze dell'istituto incompatibili con la richiesta del soggetto esterno.
  • L'assegnazione di palestre e impianti sportivi scolastici a società o associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune è subordinata alla compatibilità dell'utilizzo richiesto con le esigenze dell'istituto scolastico.
  • L'utilizzo degli spazi scolastici per attività riconducibili alla funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile può costituire ragione ostativa alla concessione dei medesimi spazi a un'associazione sportiva, se tale incompatibilità è adeguatamente rappresentata nell'istruttoria e nella motivazione del diniego.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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