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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34058/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 123 e 666 c.p.p.: censurava la decisione per violazione del diritto di difesa, sostenendo che la nomina del difensore di fiducia (avv. Andrea Florio, dichiarazione del 17/02/2022 in carcere) non risultava acquisita nel fascicolo, con la conseguente nomina d'ufficio del difensore in udienza e l'impossibilità del difensore di esercitare il mandato di fiducia prima della trattazione. Inoltre rilevava che nel fascicolo dell'esecuzione erano presenti solo la richiesta di revoca e un certificato del casellario non aggiornato; il difensore aveva chiesto il rinvio per acquisire le sentenze a fondamento della richiesta di revoca, ma il giudice non si era pronunciato su tale istanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per la mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, della documentazione decisiva (le sentenze citate nella richiesta del PM) ai sensi dell'art. 665, comma 6, c.p.p., omissione che ha inciso sul contenuto della decisione. Ha invece ritenuto infondate le doglianze relative alla lesione delle prerogative del difensore di fiducia: la Corte ha ricordato che l'onere di comunicare la nomina al difensore effettuata in stato di detenzione incombe all'interessato (art. 123 c.p.p.), e che non risultano iniziative del difensore per l'accesso al fascicolo dovute alla mancata conoscenza della nomina. La Corte ha altresì rilevato inesattezze motivazionali del provvedimento impugnato (errata indicazione di periodi quinquennali rispetto alle date delle sentenze). P.Q.M. la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Messina.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 123 nel senso che, quando la nomina del difensore avviene in stato di detenzione, è onere dell'interessato informare effettivamente il difensore nominato; la mancata conoscenza della nomina da parte del difensore non può essere addebitata all'autorità procedente se l'interessato non ha adempiuto a tale obbligo.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come norma violata in relazione alla trattazione dell'istanza: la Corte tuttavia non ritiene decisiva la censura su questo articolo rispetto al vizio che ha effettivamente portato all'annullamento (l'omessa acquisizione delle sentenze ai sensi dell'art. 665, comma 6).

  • art. 665, comma 6, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma nella sua funzione istruttoria: prima di revocare la sospensione condizionale della pena il giudice dell'esecuzione deve acquisire ed esaminare la documentazione decisiva indicata nella richiesta di revoca (es. sentenze), e l'omissione di tale acquisizione rende viziata la decisione e giustifica l'annullamento.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la nomina d'ufficio del difensore quando quello di fiducia non risulta operativo: la Corte rileva che la nomina d'ufficio può intervenire, ma sottolinea che la responsabilità della mancata preventiva partecipazione del difensore di fiducia spesso è collegata alla mancata comunicazione della nomina da parte dell'interessato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021, Biundo, Rv. 281823)

    La Corte richiama un precedente secondo cui l'onere informativo della nomina del difensore quando effettuata in carcere grava sull'interessato; tale principio è utilizzato per escludere la nullità della decisione per mancata partecipazione del difensore di fiducia non previamente informato.

Massime di principio

  • Prima di revocare la sospensione condizionale della pena il giudice dell'esecuzione deve acquisire ed esaminare la documentazione decisiva richiamata nella richiesta di revoca (ex art. 665, comma 6 c.p.p.); l'omessa acquisizione può comportare annullamento del provvedimento.
  • La mancata partecipazione del difensore di fiducia nominato in stato di detenzione non è automaticamente imputabile all'autorità procedente: l'interessato ha l'onere di comunicare la nomina al difensore; senza tale comunicazione la mancata conoscenza della nomina da parte del difensore non prova un vizio dell'atto giudiziario.
  • Se il difensore, pur presente in udienza, non ha avuto modo di espletare il mandato per mancata acquisizione della nomina in fascicolo, è necessario valutare se l'interessato abbia adempiuto all'onere informativo; in sua assenza, la nomina d'ufficio (art. 97, comma 4) è legittima.
  • In caso di contestazione sulla completezza del fascicolo (mancanza di sentenze o atti fondamentali), il difensore deve chiedere espressamente l'acquisizione dei documenti o un rinvio; il mancato accoglimento di una richiesta di acquisizione rilevante può costituire motivo di annullamento dell'atto impugnato.
  • La motivazione del provvedimento deve essere coerente e accurata nelle indicazioni cronologiche dei reati e dei periodi pertinenti (es. calcolo dei quinquenni ai fini della recidiva o della verifica dei presupposti): errori in questo ambito possono inficiare la decisione.

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