Cassazione Penale, Sentenza n. 595/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Noia del 22/01/2018 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'appello era stato proposto il 21/12/2018, poco prima della scadenza dei termini e circa un mese prima della presumibile estinzione del reato per prescrizione. La Corte di appello dichiarò l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità, ritenendo che l'unico motivo prospettato riguardasse una futura declaratoria di estinzione del reato non ancora maturata al momento della proposizione del gravame. In cassazione il difensore lamentava violazione di legge (art. 591 c.p.p.) richiamando anche il principio delle Sezioni Unite n. 12602/2016, deducendo l'impossibilità pratica di celebrare l'appello prima dell'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello (come il ricorso per cassazione) possa avere come oggetto la prescrizione solo se finalizzato a correggere un error in iudicando consistente nell'omessa rilevazione di una prescrizione gia' maturata anteriormente alla decisione impugnata. Nel caso di specie l'imputante non aveva denunciato vizi della sentenza impugnata ma si era limitato a prospettare una futura estinzione per prescrizione, per cui mancava la specificità richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato contestato; utilizzata per inquadrare il fatto-reato oggetto del procedimento.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte valuta l'osservanza dell'onere di specificare i rilievi critici.
art. 129 cod. proc. pen.
Impone al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità. La Corte sottolinea che, se la prescrizione era già maturata, il giudice di merito doveva dichiararla d'ufficio.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016
Principio che il giudice deve dichiarare immediatamente le cause di non punibilità e che l'omessa declaratoria della prescrizione, se già maturata, deve poter essere fatta valere in impugnazione.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Principio secondo cui l'inammissibilità per difetto di specificità opera quando i motivi non esplicitano e argomentano i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende, salvo la valutazione della colpa nella presentazione del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso conforme al disposto procedurale; usato nel processo di esposizione delle doglianze in cassazione.
Massime di principio
- Un'impugnazione basata esclusivamente su una futura prescrizione non ancora maturata al momento della proposizione è in genere inammissibile per mancanza di specificità.
- Per contestare con successo la prescrizione in impugnazione occorre dimostrare che la prescrizione era già maturata anteriormente alla decisione impugnata o articolare rilievi specifici sull'errato computo dei termini nella decisione stessa.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione è proporzionale alla precisione con cui le ragioni sono esposte nella sentenza impugnata: motivi vaghi o proiezioni future non soddisfano il requisito.
- Il giudice di merito ha l'obbligo ex officio di dichiarare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.); l'impugnante deve quindi focalizzarsi su come e quando tale obbligo non sia stato assolto nella sentenza impugnata.
- La presentazione di ricorsi generici può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende, salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione dell'atto.
- Quando la prescrizione è prossima, è preferibile formulare motivi alternativi e specifici (es. censura sul computo dei termini o sulla mancata applicazione di norme rilevabili dal giudice di merito) per evitare l'inammissibilità.
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