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Circolare

Circolare numero 55 del 26-03-2018

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la CONFEDERAZIONE GENERALE EUROPEA DATORIALE (FEDERDAT), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE PREMESSA SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE RESPONSABILITA'CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CODICE INPS ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19/10/2017 tra INPS e FEDERDAT per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli associati pensionati. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, decorrenza, revoca e misura del contributo, oltre ai profili finanziari, alle clausole di salvaguardia e alle istruzioni contabili.

Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 19 ottobre 2017 tra INPS e la Confederazione Generale Europea Datoriale (FEDERDAT) per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Sono disciplinati i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, la revoca, la misura del contributo, i profili economico-contabili e le clausole di salvaguardia a tutela dell’Istituto.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata stipulata sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. È fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso minimo di 60 giorni.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23 octies della legge n. 485/1972, possono rilasciare la delega i pensionati aventi diritto al servizio mediante delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. In particolare, possono aderire:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiama espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega e adempimenti dell’Organizzazione

L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS della delega. Questa deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, riportare in modo espresso la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. 196/03, ed essere sottoscritta dal pensionato. Devono inoltre essere indicati gli estremi di un documento di identità valido.

L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmetterla all’INPS in formato digitale secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e conservare l’originale firmato, insieme alla copia del documento di identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione; in tale ipotesi i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, la decorrenza varia in base alla gestione:

  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega e unicità della trattenuta

L’iscritto può revocare direttamente all’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. L’Istituto procede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra Organizzazione, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Se l’Organizzazione acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservare gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le medesime modalità previste per la delega. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha presentata sia all’Organizzazione revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

La quota associativa è determinata in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a:

  • 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
  • 0,04 euro per la gestione delega.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e poteri dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale. FEDERDAT esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi e, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

L’Organizzazione è inoltre tenuta a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS BV. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i conti:

  • GPA25664, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27664, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11664, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento.

I primi due conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni, mentre i rapporti finanziari con la Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione, stipulata sulla base dello schema approvato con Determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Ha validità fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti e su specifica richiesta dell’Organizzazione, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. È inoltre prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire alla trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega alla riscossione deve essere rilasciata tramite apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica della delega all’INPS secondo le specifiche tecniche dell’Istituto; l’Organizzazione deve conservare l’originale firmato e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e dei termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega e casistiche applicative

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, per la Gestione Dipendenti Privati decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’iscritto può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione; se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata.

Misura del contributo sindacale

La quota associativa è determinata in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive di tredicesima ed escluse le prestazioni di famiglia e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, gli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della Convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, dal 1° gennaio 2017 sono pari a 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,04 euro per la gestione delega.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. FEDERDAT esonera l’Istituto da ogni responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Organizzazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di contenziosi connessi ai rapporti con gli associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Per la convenzione è attribuito il codice INPS BV. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25664 e GPA27664 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11664 per il debito verso l’Organizzazione e per l’imputazione del pagamento; gli accrediti a favore del sindacato confluiscono nel conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali, con rapporti finanziari definiti dalla Direzione generale.

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