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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase di ammissibilità formale di un progetto presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale “Spettacolo dal vivo — Triennio 2025-2027”, rigetto dell’istanza di riesame e graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva presentato domanda per ottenere un contributo di euro 30.000,00, indicando il codice ATECO 94.99.90. La domanda è stata esclusa perché l’art. 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso richiedeva l’iscrizione al REA con codice ATECO prevalente appartenente al settore 90.0 o a una relativa sottocategoria. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che l’indicazione del codice 94.99.90 fosse frutto di un errore materiale, poiché essa avrebbe posseduto il codice 90.39.09 sin dal 10 novembre 2025; ha quindi lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio e il rigetto dell’istanza di riesame. In secondo luogo, ha sostenuto che l’inesatta indicazione del codice non incidesse sul possesso sostanziale del requisito, non alterasse la par condicio e dovesse essere considerata un vizio meramente formale, in applicazione del principio di massima partecipazione. In via subordinata, ha contestato la legittimità della clausola dell’Avviso, sostenendo che il codice ATECO avesse funzione meramente statistica e fiscale e che l’idoneità dell’associazione fosse desumibile dall’oggetto associativo, dalle esperienze pregresse e dai precedenti finanziamenti regionali. Ha infine dedotto l’illegittimità derivata della graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. La questione decisiva è stata individuata nel possesso del codice ATECO richiesto alla data di presentazione della domanda. La visura camerale prodotta dalla Regione, estratta il 17 dicembre 2025 durante le verifiche successive alla scadenza del bando, riportava ancora il codice 94.99.90. La modifica del 10 novembre 2025 presente nella visura riguardava altri elementi della posizione e non dimostrava che il codice 90.39.09 risultasse effettivamente registrato alla data rilevante. Le visure prodotte successivamente dalla ricorrente, pur riportando il codice 90.39.09 con decorrenza retrodatata al 10 novembre 2025, dimostravano soltanto che la variazione era stata registrata tra il 17 dicembre 2025 e la data della loro estrazione. Il documento acquisito dall’Amministrazione, più prossimo alla data di partecipazione e idoneo a fotografare la posizione allora verificata, è stato ritenuto più attendibile sul piano probatorio. Ne è derivato che, alla data del 29 novembre 2025, la ricorrente non possedeva il requisito richiesto. I primi due motivi sono stati quindi respinti: non si trattava di un errore materiale nella trascrizione di un requisito posseduto, ma dell’indicazione di un codice che corrispondeva al dato effettivamente risultante dalla visura alla data della domanda. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancanza del requisito sostanziale di partecipazione. È stata respinta anche la censura contro la clausola dell’Avviso: l’Amministrazione può stabilire requisiti oggettivamente verificabili, incluso un determinato codice ATECO, quale indicatore dell’effettiva operatività nel settore dello spettacolo dal vivo. I precedenti finanziamenti ottenuti negli anni 2023 e 2024 non potevano sostituire il requisito previsto dal nuovo bando né fondare un legittimo affidamento, trattandosi di procedure e rapporti distinti. La censura derivata contro la graduatoria è stata respinta per conseguenza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso pubblico regionale

    iscrizione al REA con codice ATECO prevalente appartenente al settore 90.0 o relative sottocategorie

    La clausola è stata ritenuta legittima e idonea a prevedere, quale requisito oggettivo di ammissione, il possesso di un determinato codice ATECO.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento pubblico, il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere verificato con riferimento alla data prevista dal bando e sulla base della situazione oggettivamente risultante in quel momento dagli atti e dai registri rilevanti.
  • Il soccorso istruttorio è ammesso quando il requisito sostanziale sia già posseduto e il vizio riguardi esclusivamente la documentazione o la compilazione della domanda; non può essere utilizzato per acquisire o integrare un requisito di partecipazione mancante alla data stabilita dal bando.
  • L’indicazione nella domanda di un dato non conforme al requisito richiesto non costituisce mero errore materiale quando quel dato corrispondeva alla situazione effettivamente risultante dalla documentazione ufficiale alla data della partecipazione.
  • Nell’ambito della discrezionalità riconosciuta nella disciplina dei finanziamenti pubblici, l’Amministrazione può individuare requisiti oggettivamente verificabili, compreso uno specifico codice ATECO, quale indicatore dell’effettiva operatività del richiedente nel settore oggetto dell’intervento.
  • Il codice ATECO, pur avendo prevalentemente funzione statistica e fiscale, può essere legittimamente utilizzato come requisito di ammissione a un finanziamento pubblico se la lex specialis lo prevede in modo chiaro e coerente con la finalità della procedura.
  • La partecipazione o l’ottenimento di finanziamenti in precedenti procedure non sostituisce il possesso dei requisiti prescritti da un successivo bando e, in assenza di elementi ulteriori, non genera un legittimo affidamento alla prosecuzione di rapporti giuridici distinti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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