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Sentenza

Sentenza n. 1216/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 956/2024 pubbl. il 17/05/2024 RG n. 3521/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. La domanda di ottemperanza è stata limitata alla mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 19 novembre 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 6 giugno 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione: valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché era pacifica la mancata esecuzione del giudicato, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione del giudicato e precisando che non è dovuto alcun compenso, essendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a renderla effettiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione non contesti la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adozione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al comando giudiziale entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato entro un termine ulteriore.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione competente rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta la liquidazione di un compenso autonomo, salvo quanto diversamente previsto dal provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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