Sentenza del 30/11/2016 n. 24383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato che il consorzio M.C. per i servizi integrati fatturava ai committenti importi mediamente superiori di circa il 25% rispetto a quelli fatturati dalle società consorziate al consorzio per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale differenza costituisse ricavi non correttamente ribaltati sui consorziati e aveva conseguentemente emesso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni. La società B. S.p.A. aveva contestato le sanzioni, sostenendo che la differenza fosse giustificata dalla struttura e dallo statuto consortile. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR, deducendo la violazione della disciplina civilistica dei consorzi, della normativa IVA e del divieto di abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il richiamo allo statuto consortile e non aveva posto a carico della società consorziata l'onere di dimostrare in modo analitico la causa della differenza tra gli importi fatturati dal consorzio ai committenti e quelli fatturati dalla consorziata al consorzio. Il giudizio non si è quindi concluso definitivamente sul merito delle sanzioni, ma l'esito processuale è favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 2602 c.c. e norme seguenti
La funzione mutualistica del consorzio non impedisce alla società consortile di svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Occorre valutare in concreto i rapporti tra consorzio e consorziate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 6, 13 e 21
Ai fini IVA deve sussistere, in linea generale, corrispondenza tra la base imponibile fatturata dal consorzio al committente e quella fatturata dalla consorziata al consorzio mandatario, salvo componenti autonomamente giustificate, come provvigioni formalmente pattuite.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ultimo periodo, e art. 13, comma 2, lett. b)
Le operazioni realizzate nell'ambito del rapporto consortile o di mandato devono riflettere fiscalmente il rapporto economico effettivo; eventuali differenze di importo devono essere adeguatamente qualificate e documentate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La disposizione è richiamata quale espressione del principio generale di divieto di abuso del diritto, impedendo l'utilizzo di strutture consortili o meccanismi compensativi privi di valide ragioni economiche per ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Artt. 1241 e seguenti c.c.
Le regole sulla compensazione sono richiamate per contestare il meccanismo mediante il quale differenze tra fatture del consorzio e delle consorziate avrebbero potuto essere compensate anziché correttamente riaccreditate o rappresentate.
Artt. 1705 e seguenti c.c.
La disciplina del mandato, anche senza rappresentanza, rileva per qualificare eventuali provvigioni spettanti al consorzio mandatario; tali provvigioni devono essere formalmente pattuite e dimostrate.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 19 aprile 2016
Ha stabilito che la società consortile può svolgere attività commerciale lucrativa e che la consorziata deve provare analiticamente che le differenze tra i corrispettivi non costituiscono ricavi occultati, ma derivano da spese generali, servizi specifici o provvigioni.
Massime di principio
- La mera previsione statutaria di un diverso criterio di fatturazione non è sufficiente a giustificare una differenza tra quanto il consorzio fattura al cliente e quanto la consorziata fattura al consorzio.
- Quando esiste una differenza tra i due importi, spetta alla società consorziata fornire una prova analitica, documentata e quantificata della relativa causale.
- Le differenze possono essere fiscalmente riconosciute solo se riconducibili a costi generali ripartiti, servizi specifici effettivamente resi o provvigioni formalmente pattuite e coerenti con il rapporto di mandato.
- Ai fini IVA è normalmente richiesta la corrispondenza tra la base imponibile della fattura emessa dal consorzio verso il committente e quella della fattura emessa dalla consorziata verso il consorzio, salvo componenti autonomamente provate.
- La natura consortile o mutualistica dell'ente non esclude la possibilità di un'attività commerciale lucrativa, ma rende necessario dimostrare con precisione la sostanza economica dei rapporti interni.
- In presenza di meccanismi di compensazione o di margini non trasferiti ai consorziati, l'amministrazione finanziaria può contestare ricavi occultati o abuso del diritto se la struttura non è supportata da valide ragioni economiche e adeguata documentazione.
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