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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24383 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva rilevato che il consorzio M.C. per i servizi integrati fatturava ai committenti importi mediamente superiori di circa il 25% rispetto a quelli fatturati dalle società consorziate al consorzio per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale differenza costituisse ricavi non correttamente ribaltati sui consorziati e aveva conseguentemente emesso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni. La società B. S.p.A. aveva contestato le sanzioni, sostenendo che la differenza fosse giustificata dalla struttura e dallo statuto consortile. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR, deducendo la violazione della disciplina civilistica dei consorzi, della normativa IVA e del divieto di abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. La CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il richiamo allo statuto consortile e non aveva posto a carico della società consorziata l'onere di dimostrare in modo analitico la causa della differenza tra gli importi fatturati dal consorzio ai committenti e quelli fatturati dalla consorziata al consorzio. Il giudizio non si è quindi concluso definitivamente sul merito delle sanzioni, ma l'esito processuale è favorevole all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 2602 c.c. e norme seguenti

    La funzione mutualistica del consorzio non impedisce alla società consortile di svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Occorre valutare in concreto i rapporti tra consorzio e consorziate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 6, 13 e 21

    Ai fini IVA deve sussistere, in linea generale, corrispondenza tra la base imponibile fatturata dal consorzio al committente e quella fatturata dalla consorziata al consorzio mandatario, salvo componenti autonomamente giustificate, come provvigioni formalmente pattuite.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ultimo periodo, e art. 13, comma 2, lett. b)

    Le operazioni realizzate nell'ambito del rapporto consortile o di mandato devono riflettere fiscalmente il rapporto economico effettivo; eventuali differenze di importo devono essere adeguatamente qualificate e documentate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    La disposizione è richiamata quale espressione del principio generale di divieto di abuso del diritto, impedendo l'utilizzo di strutture consortili o meccanismi compensativi privi di valide ragioni economiche per ottenere indebiti vantaggi fiscali.

  • Artt. 1241 e seguenti c.c.

    Le regole sulla compensazione sono richiamate per contestare il meccanismo mediante il quale differenze tra fatture del consorzio e delle consorziate avrebbero potuto essere compensate anziché correttamente riaccreditate o rappresentate.

  • Artt. 1705 e seguenti c.c.

    La disciplina del mandato, anche senza rappresentanza, rileva per qualificare eventuali provvigioni spettanti al consorzio mandatario; tali provvigioni devono essere formalmente pattuite e dimostrate.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 19 aprile 2016

    Ha stabilito che la società consortile può svolgere attività commerciale lucrativa e che la consorziata deve provare analiticamente che le differenze tra i corrispettivi non costituiscono ricavi occultati, ma derivano da spese generali, servizi specifici o provvigioni.

Massime di principio

  • La mera previsione statutaria di un diverso criterio di fatturazione non è sufficiente a giustificare una differenza tra quanto il consorzio fattura al cliente e quanto la consorziata fattura al consorzio.
  • Quando esiste una differenza tra i due importi, spetta alla società consorziata fornire una prova analitica, documentata e quantificata della relativa causale.
  • Le differenze possono essere fiscalmente riconosciute solo se riconducibili a costi generali ripartiti, servizi specifici effettivamente resi o provvigioni formalmente pattuite e coerenti con il rapporto di mandato.
  • Ai fini IVA è normalmente richiesta la corrispondenza tra la base imponibile della fattura emessa dal consorzio verso il committente e quella della fattura emessa dalla consorziata verso il consorzio, salvo componenti autonomamente provate.
  • La natura consortile o mutualistica dell'ente non esclude la possibilità di un'attività commerciale lucrativa, ma rende necessario dimostrare con precisione la sostanza economica dei rapporti interni.
  • In presenza di meccanismi di compensazione o di margini non trasferiti ai consorziati, l'amministrazione finanziaria può contestare ricavi occultati o abuso del diritto se la struttura non è supportata da valide ragioni economiche e adeguata documentazione.

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