Cassazione Civile, Ordinanza n. 08361/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa per asserita operatività della disciplina delle società non operative ex art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724/1994. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che fosse stato emesso in violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, dopo un accesso presso la sua sede. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l'illegittimità dell'avviso per la sua emissione ante tempus. In cassazione l'Ufficio ha dedotto un unico motivo per violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, anche in relazione all'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un PVC necessario, perché l'accesso era stato un accesso mirato esclusivamente all'acquisizione di documentazione, con verbale di accesso del 23 luglio 2014, e che quindi il termine di 60 giorni decorreva da quel verbale; inoltre ha evidenziato che l'avviso era stato emesso solo nel dicembre 2017, dunque ben oltre il termine, e che il giudice di merito non aveva accertato se l'atto fosse basato anche sulle risultanze dell'accesso o se fosse un accertamento 'a tavolino'.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione, non è necessario un processo verbale di constatazione contenente contestazioni, essendo sufficiente il verbale che attesti le operazioni compiute; il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio di tale verbale. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto se l'accertamento fosse fondato anche sulle risultanze dell'accesso, oppure se fosse basato solo su attività diverse, perché l'art. 12, comma 7, opera solo nel primo caso, ferma restando per l'IVA la valutazione della prova di resistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Norma richiamata solo come base dell'accertamento sul maggior reddito d'impresa per società non operative.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso decorre dal rilascio del verbale che conclude l'accesso mirato; non è necessario un PVC con contestazioni quando l'accesso è finalizzato alla sola acquisizione di documenti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato solo come parametro della censura di violazione di legge processuale proposta dall'Ufficio.
art. 52, d.P.R. n. 633 del 1972
verbale di chiusura delle operazioni
Le garanzie del contribuente operano anche negli accessi; il verbale di chiusura/constatazione rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio, anche per gli accessi finalizzati ad acquisire documentazione.
art. 24, l. n. 4 del 1929
Il processo verbale di constatazione può avere contenuti diversi e non deve necessariamente contenere contestazioni, potendo comunque legittimare l'emissione dell'avviso.
art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel passaggio che distingue procedimenti distinti e impone di verificare se l'atto impositivo si fondi anche sulle risultanze dell'accesso.
Massime di principio
- In caso di accesso fiscale mirato esclusivamente all'acquisizione di documentazione, il contraddittorio endoprocedimentale è assicurato dal rilascio del verbale attestante le operazioni svolte e da esso decorre il termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- Non è necessario, in tali ipotesi, un processo verbale di constatazione contenente contestazioni: è sufficiente qualsiasi verbale conclusivo dell'accesso che documenti l'attività svolta dall'Amministrazione.
- Quando la controversia riguarda la violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, occorre accertare in concreto se l'avviso sia fondato anche sulle risultanze dell'accesso oppure su attività autonome; la disciplina non si applica automaticamente a ogni successivo accertamento.
- In presenza di rilievi relativi all'IVA, il giudice deve comunque valutare la prova di resistenza, verificando se la dedotta lesione del contraddittorio abbia inciso effettivamente sulla legittimità dell'atto.
- L'omessa verifica, da parte del giudice di merito, della natura dell'accertamento e della decorrenza del termine dilatorio integra un errore di diritto che giustifica la cassazione con rinvio.
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