Cassazione Penale, Sentenza n. 27136/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in assenza di vizio di motivazione, delle condanne per rapina aggravata e lesioni personali. Contestano la qualificazione giuridica del fatto (sostengono che si tratti di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis c.p.), deducono errata valutazione delle immagini di videoregistrazione e del referto medico (sostengono che la lesione sia minima), censurano l'applicazione della recidiva e chiedono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le ammissioni e per la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito, avendo visionato i fotogrammi e valutato il referto medico, correttamente abbiano qualificato il fatto come rapina con violenza alla persona (era emerso un colpo al capo con ferita lacero-contusa che ha richiesto punti di sutura e medicazioni), e come tale idoneo a integrare anche la lesione personale. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione della recidiva facoltativa sulla base dei precedenti specifici e della continuità del comportamento delittuoso, e congruo il diniego delle attenuanti generiche basato sui precedenti penali. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha escluso la qualificazione del fatto come furto con strappo invocata dalla difesa, ritenendo che la violenza fosse diretta a vincere la resistenza della persona e non soltanto alla cosa, idonea quindi a integrare il reato di rapina.
art. 133 cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito può fondare il diniego delle attenuanti generiche su un elemento prevalente della personalita o del fatto; è sufficiente che il giudice indichi l'elemento ritenuto determinante.
Massime di principio
- Quando la violenza è esercitata per superare la resistenza della vittima (anche se la sottrazione riguarda una cosa aderente al corpo), la fattispecie corretta è la rapina e non il furto con strappo.
- La valutazione delle immagini video e del referto medico rientra nel sindacato di merito: se i giudici di merito ritengono attendibile la vittima e gli elementi probatori (video, referto) la Cassazione respinge censure che riformulano la ricostruzione fattuale.
- Per la recidiva facoltativa è richiesta una motivazione specifica ma anche succinta: il richiamo a precedenti penali specifici e alla continuazione di una condotta delinquenziale può giustificare l'aumento di pena.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche richiamando uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; la mancanza di una valutazione ampia non importa se è chiaro quale elemento abbia prevalso.
- I ricorsi in Cassazione basati su censure generiche o su mera riformulazione alternativa dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili.
Testo integrale
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