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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13454/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per alcuni capi (furto in abitazione aggravato e continuato ai capi 2), 3) e 4)) e aveva annullato la misura solo con riferimento al capo 1). Lamentate due censure principali: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sul veicolo Opel Meriva per assenza dei presupposti di urgenza e per difetto di collegamento probatorio tra i filmati e la targa, con contestazione dell'attivazione in via d'urgenza e della riconducibilità delle captazioni a Lagadze; 2) carenza di gravi indizi rispetto al capo 2), con critica alla valutazione della presenza del veicolo in luogo e orario (uso promiscuo dell'auto) e contestazione della comparazione vocale effettuata dalla polizia giudiziaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, evidenziando che la convalida del decreto d'urgenza da parte del GIP assorbe eventuali vizi formali e rende utilizzabili le intercettazioni; il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi che giustificavano le captazioni sull'auto. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico: la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari e richiamato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.). Ha ritenuto che sussistessero gravi indizi a carico dell'indagato (geolocalizzazione, plurime intercettazioni, intestazione dell'utenza, riconoscimento della voce come indizio) e che la prova fonica costituisse elemento indiziario valido. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso deve rispettare i limiti di cui all'articolo

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Regola sulle intercettazioni d'urgenza: se il decreto d'urgenza è convalidato dal GIP, ogni vizio formale incluso l'eventuale mancata motivazione dell'urgenza è sanato e gli esiti delle intercettazioni sono utilizzabili

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità e limiti delle intercettazioni (richiamata nel contesto delle censure sull'utilizzabilità delle captazioni)

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Regole procedurali collegate alle intercettazioni e alla loro utilizzazione nel processo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio per l'applicazione delle misure cautelari: in fase cautelare è richiesto il requisito della gravità degli indizi, senza l'identico standard di precisione e concordanza richiesto per il giudizio di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione probatoria nel merito (precisione e concordanza degli indizi); la Corte ha rilevato che tali requisiti non si applicano integralmente alla fase cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze del rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di liquidare una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Adempimenti di cancelleria richiamati nella parte finale della sentenza per gli effetti pratici della decisione

Massime di principio

  • La convalida del decreto d'urgenza da parte del GIP sanerà i vizi formali dell'originario provvedimento d'urgenza e rende utilizzabili le intercettazioni disposte in via d'urgenza
  • In sede di misure cautelari è sufficiente la "gravità degli indizi"; non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto per la decisione di merito
  • Motivi generici o aspecifici nel ricorso per Cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili: il ricorrente deve indicare con chiarezza e specificità il vizio dedotto
  • La comparazione fonica e la ricognizione della voce possono costituire un indizio utilizzabile, se valorizzata con congrua motivazione e collegata ad altri elementi probatori
  • La presenza di molteplici elementi convergenti (geolocalizzazione, riprese video, intercettazioni, intestazione di utenze) rafforza la sussistenza della gravità indiziaria necessaria per la misura cautelare
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo

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